Si può parlare di intollerabilità della convivenza se la disaffezione riguardi uno solo dei coniugi?
La risposta è sì. La Corte di Cassazione (Sentenza 17 settembre – 9 ottobre 2007, n. 21099) ha affrontato di recente la questione, affermando che la pronuncia di separazione non richiede necessariamente che l’intollerabilità della convivenza riguardi entrambi i coniugi.
Il ricorrente sosteneva invece che la Corte di appello avesse violato l’art. 151 cod. civ., attribuendo natura di fatti idonei a rendere intollerabile la convivenza matrimoniale in parte a fatti palesemente privi di rilevanza, ed in parte al sentimento soggettivo della moglie, erroneamente ricollegando la permanenza degli effetti del matrimonio alla persistenza dell’affectio coniugalis in entrambi i coniugi, cosicché la disaffezione anche di un solo coniuge costituirebbe fatto idoneo a rendere intollerabile la convivenza e a giustificare la separazione. Tale affermazione secondo il ricorrente era in contrasto con l’essenza del matrimonio come regolato nel diritto vigente, fondato sul consenso negoziale, che una volta espresso dà luogo a un vincolo indipendente dalla volontà del singolo coniuge ed insensibile al mutamento delle inclinazioni effettive, potendo gli obblighi matrimoniali venire a cessare, a norma dell’art. 151 cod. civ., unicamente in base a fatti obbiettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza. In tal senso si citano le sentenze di questa Corte nn. 4920 del 1990, 10512 del 1994, 3098 del 1995, 6566 del 1997, 12489 del 1998, 8106 del 2000, 6970 del 2003 e si sostiene che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 29 e 30 Cost.
Queste le argomentazioni della Cassazione:
- L’art. 151 cod. civ., nel testo vigente, prevede che la separazione giudiziale possa essere chiesta quando si verifichino, “anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
- La norma, innovativa del precedente regime della separazione – nel quale la separazione poteva essere richiesta solo in relazione a fattispecie tipiche, evidenzianti una colpa dell’altro coniuge, e solo dal coniuge incolpevole – è manifestazione di una concezione del matrimonio e della famiglia che, dal tempo dell’emanazione del codice civile, si era andata modificando, rendendone necessaria la riforma.
- La possibilità attribuita dal nuovo testo della norma a ciascun coniuge, a prescindere dalle responsabilità o dalle colpe nel fallimento del matrimonio, di richiedere la separazione, ne ha eliminato il carattere sanzionatorio ed ha modificato la posizione giuridica dei coniugi in relazione alla continuazione del rapporto quando l’affectio coniugalis sia venuta meno.
- La formula adottata nel nuovo testo si è prestata a un’interpretazione di natura strettamente oggettivistica, che fonda il diritto alla separazione sull’accertamento di fatti che nella coscienza sociale e nella comune percezione rendano intollerabile il proseguimento della convivenza coniugale. Ma si presta anche a un’interpretazione aperta a valorizzare elementi di carattere soggettivo, costituendo la “intollerabilità” un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi.
- Questa Corte, partendo da una interpretazione prevalentemente oggettivistica della norma, alla quale ha ancorato il controllo giurisdizionale sulla “intollerabilità” della prosecuzione della convivenza (Cass. 1997, n. 6566; 7 dicembre 1994, n. 10512; 10 gennaio 1986, n. 67; 21 febbraio 1983, n. 1304), ha peraltro già avuto modo di affermare (Cass. 10 giugno 1992, n. 7148) che, pur dovendo, ai sensi del novellato art. 151 cod. civ., la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
- In particolare, con la recente sentenza del 14 febbraio 2007, n. 3356, questa Corte, nel ribadire tale principio, ha affermato che, in una visione evolutiva del rapporto coniugale – ritenuto, nello stadio attuale della società, incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge – il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obbiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilita, la esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità a carico dell’altro, la convivenza.
- Ove tale situazione d’intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto di chiedere la separazione.
- Nel caso di specie la sentenza della Corte di appello appare conforme a tale interpretazione, che deve ritenersi a sua volta conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 2 e 29 Cost. i quali, riconoscendo e tutelando il primo i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, e riconoscendo il secondo “i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, implicano per ciascun coniuge il diritto di ottenere la separazione e interrompere la convivenza ove, per fatti obbiettivi, ancorché non dipendenti da “colpa” dell’altro coniuge o propria, tale convivenza sia per lui divenuta “intollerabile”, così da essere divenuto impossibile svolgere adeguatamente la propria personalità in quella “società naturale” costituita con il matrimonio che è la famiglia.
- Tale interpretazione non è contraddetta dai doveri verso i figli, sanciti per i genitori dall’art. 30 Cost., i quali permangono in regime di separazione e di divorzio, cosicché la questione di costituzionalità adombrata in proposito con il motivo appare manifestamente infondata.

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