La società Alfa viene condannata in primo grado a risarcire i danni patrimoniali e morali dovuti allo scoppio di una bombola.
In appello, il risarcimento dei danni viene limitato a quelli patrimoniali, essendo il danno morale liquidabile solo in presenza di reato.
La Corte di Cassazione cassa la sentenza d’appello affermando che:
- la S.C. ha già da tempo rivisitato l’intera tematica del danno non patrimoniale, affermando che esso, siccome conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato;
- il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003).
- Ulteriore evoluzione giurisprudenziale è conseguita anche in tema di responsabilità extracontrattuale con presunzione di colpa, in relazione alla quale si è affermato che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 non osta non solo l’inqualificabilità del fatto dannoso in termini di reato, ma neppure la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell’autore del danno (cfr., in relazione alla responsabilità ex art. 2054 cod. civ., Cass. 6 agosto 2004, n. 15179).
- Si è osservato che il danno morale subiettivo, sofferto per un danno alla persona, rientra a pieno titolo nella lettura costituzionalmente orientata del danno non patrimoniale e dell’art. 2059 cc.
- La responsabilità per questo danno non patrimoniale può essere imputata, così come avviene in caso di danno patrimoniale, a titolo di responsabilità oggettiva, cioè di responsabilità fondata sul rapporto con la cosa superabile solamente in caso di insussistenza di nesso causale tra la cosa e l’evento.
- Lo stesso principio (affermato in tema di responsabilità ex art. 2054 cc) non trova precedenti in relazione alla responsabilità ex art. 2050 cc (affermata dal giudice del merito nella sentenza impugnata), ma non v’è ragione d’escludere la sua applicabilità anche ad essa.
In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui ha escluso, in via di principio, l’assegnabilità alla vittima del risarcimento del danno non patrimoniale per la sola ragione che la responsabilità è stata in concreto affermata, ex art. 2050 cc, in via presuntiva.
Il giudice del rinvio si adeguerà al principio secondo cui: alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. non ostano né la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell’autore del danno, tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, quale, tra le altre, quella di cui all’art. 2050 cc, né l’impossibilità di qualificare il fatto dannoso in termini di reato.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Videointervento: danni bagatellari, danno biologico, danno morale
- Videointervento. A proposito di danni bagatellari
- La Cassazione e il danno da perdita del rapporto parentale
- Videolezione. Danno non patrimoniale (parte II)
- Videolezione. Il danno non patrimoniale (parte I)
Interessante articolo che sviluppa approfonditamente il danno patrimoniale.
Sullo stesso argomento vi suggerisco anche la lettura di questo articolo:
http://www.avvocatogianlucamengoni.it/1215/a-quanto-ammonta-risarcimento-incidente-stradale
spero vi sia utile!
Cordiali Saluti,
Avv. Mengoni
verament euna sentenz ailluminante riportata in un buon articolo, sentenz ache chiarisce molto i vari tipi di danno, grazie