Tizia si trasferisce per motivi di lavoro in una città lontana rispetto alla casa familiare e chiede la separazione dal marito, con affidamento della figlia. Il marito si oppone alla richiesta di collocamento presso la madre.
Il G.D. dal Presidente del Tribunale, molto saggiamente, dispone che i servizi sociali relazionino sulle condizioni di vita della minore. Questi evidenziano che la piccola è ben inserita,
va regolarmente a scuola, è impegnata in attività sportive, frequenta i nonni paterni ed ha le sue amicizie.
Per tali motivi, ritenendo il padre idoneo a prendersi cura della figlia e giudicando invece pregiudizievole per la stessa abbandonare la casa familiare, l’affida ad entrambi con residenza presso il padre.
Tribunale Salerno, 09 giugno 2008, sez. I
IL (GIUDICE DELEGATO DAL) PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO
visto il ricorso presentato il 24 aprile 2007 da A. P. per ottenere
la separazione nei confronti del coniuge N. C.;
sentiti i coniugi all’udienza innanzi a sé dell’8 gennaio 2008 e
del 20 maggio 2008;
sciogliendo la riserva di pronuncia in ordine ai provvedimenti
temporanei ed urgenti, all’esito del termine del 5 giugno 2008
assegnato per lo scambio di memorie;
considerato come la A. P. abbia ormai stabilito la propria residenza
a Iesolo (VE), mentre il N. C. risidede tuttora nella casa familiare
di Pontecagnano Faiano (Salerno) con la figlia E. di sette anni;
evidenziato come:
1a) a norma dell’art. 155 c.c., anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; .
2a) per realizzare tale finalità, il giudice della separazione debba adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, e poi determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, nonché prendendo atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
3a) sono state acquisite relazioni dei servizi sociali dei Comuni di residenza dei coniugi, e risultano quindi documentate le condizioni di vita di E. in Pontecagnano Faiano, dove la piccola segue la scuola elementare, è impegnata in attività sportive, frequenta i nonni paterni ed ha le sue amicizie;
4a) ferma allora la opzione per l’affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, appare conforme con l’interesse della stessa fissarne la residenza abituale presso il domicilio del padre, rivelandosi tale soluzione in concreto più idonea a ridurre gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla crisi familiare, atteso che fissare la residenza di E. presso la madre, allontanatasi dalla casa familiare per motivi di lavoro e ormai stabilitasi presso i suoi genitori in Iesolo (VE), risulterebbe più rischioso per lo sviluppo della minore, comportando per la stessa una variazione del suo regime di vita con l’inserimento in una nuova situazione ambientale. Invero, alla luce degli indicati criteri normativi in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione deve attenersi al criterio fondamentale – posto nell’art. 155 cod. civ. – dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole e deve avere cura di adottare soluzioni che siano le più idonee a ridurre al massimo, entro i limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante, i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche. Il principio fondante della tutela dell’interesse del minore comporta, infatti, che “la posizione del genitore in relazione all’affidamento si configura non come un diritto, ma come un munus” e il giudice della separazione “non è chiamato ad attribuire all’uno o all’altro genitore uno o più diritti o uno o più poteri, ma ad individuare, nella prospettiva di un programma normativo di tutela dei minori, interventi e misure idonei a ridurre il rischio di danni per lo sviluppo dei figli coinvolti nella crisi familiare” (Cass., n. 5714 del 2002). In tal senso, la residenza stabile di E. in Pontecagnano Faiano appare maggiormente idonea a garantire la formazione della corretta personalità della minore ed il suo armonico sviluppo psicofisico, tenendo conto della situazione ambientale e familiare nella quale si trova, ferma restando l’esigenza, imprescindibile per il suo corretto sviluppo, di evitare di compromettere o rendere troppo difficile ed impraticabile il rapporto della bambina con la madre, la quale deve rimanere un punto di riferimento nella sua crescita. Questa determinazione preserva l’opportunità di garantire alla bambina la continuità abitativa, apparendo peraltro che il contatto della minore con la madre, indispensabile per il suo ordinato ed armonico sviluppo in riferimento ad entrambe le figure dei genitori, possa essere assicurato pure alla luce della bassa conflittualità esistente tra i genitori, che pertanto rassicura dal rischio di rendere la minore uno strumento attraverso il quale la crisi coniugale possa alimentarsi;
ricordato poi come:
1b) salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendo il giudice stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
2b) ai fini della determinazione della misura e delle modalità di contribuzione al mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ex art. 155 quinquies c.c. le risorse economiche di entrambi vadano determinate con riferimento al loro complesso patrimoniale, costituito, oltre che dai redditi di lavoro o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, o il prezzo ricavabile dall’alienazione di tali beni che, opportunamente reinvestito, potrebbe produrre nuovi profitti suscettibili di valutazione, risultando peraltro allo stato del tutto insufficienti le emergenze istruttorie al riguardo;
3b) l’assegnazione, ed il conseguente uso, della casa familiare ad alcuno dei coniugi, ex art. 155 quater c.c., costituisca, considerato anche il titolo di proprietà, utilità valutabile ai fini della regolazione dei rapporti economici fra i genitori, in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione, dovendosi quindi di ciò tener conto per accertare la consistenza patrimoniale di ciascun coniuge ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento;
ciò premesso, il Presidente
autorizza i coniugi a vivere separatamente con l’obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
affida la figlia minore E. ad entrambi i genitori, a norma dell’art. 155, co. 2°, c.c., fissandone la residenza abituale presso il domicilio del padre in Pontecagnano Faiano (SA), permanendo la minore con la madre in Iesolo (VE) per giorni 45 durante le vacanze scolastiche estive, per giorni 7 durante la vacanze scolastiche natalizie, per giorni 5 ad anni alterni durante le vacanze scolastiche pasquali; salvi diversi accordi intervenuti fra i genitori – con riguardo agli stessi o ad altri periodi dell’anno – se non contrari all’interesse della minore; curando il padre sempre l’accompagnamento ed il prelievo della minore presso il domicilio della madre;
determina in euro 200,00 (da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT) l’assegno mensile che A. P. (ad eccezione di una mensilità durante le vacanze estive, in corrispondenza del periodo di prolungata permanenza della minore presso la madre) corrisponderà a N. C., con il quale risiederà la bambina, per sopperire alle esigenze di mantenimento, cura, istruzione ed educazione della stessa, nel domicilio di lui a mezzo vaglia postale entro i primi cinque giorni di ciascun mese, e ciò a far tempo dalla domanda;
assegna a N. C., nell’interesse della figlia, la casa familiare sita in Pontecagnano Faiano, via Veneto, 14.
Fissa l’udienza di comparizione davanti al Giudice Istruttore, che si nomina nella persona del dott. A. V., per il giorno 19 dicembre 2008, mandando alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero.
Assegna altresì, ai sensi dell’art. 709, terzo comma, c.p.c., termine alla ricorrente fino al 31 ottobre 2008 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all’art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c.p.c., , nonché al convenuto termine sino a dieci giorni prima della predetta udienza di comparizione per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio, con avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite ed al Pubblico Ministero.
Salerno, 9 giugno 2008
Il Presidente
(Giudice delegato) dott. Antonio Scarpa
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