Numerose sentenze respingono le domande, spesso con condanna alle spese di lite, proposte nei confronti delle Compagnie telefoniche.
Difatti il previo tentativo di conciliazione viene ritenuto dalla giurisprudenza di merito una condizione di proponibilità della domanda.
Tra le tante:
- Tribunale di Torino, sezione terza civile, sentenza n. 2579/08; depositata il 7 aprile;
- Tribunale Nola, 22 novembre 2007, sez. II;
- Tribunale Milano, 28 febbraio 2007, n. 2564, sez. I;
- Tribunale Pescara, 25 ottobre 2006;
- Tribunale Nocera Inferiore, 15 ottobre 2006, sez. II;
- Tribunale Messina, 27 luglio 2005, sez. I.
L’art. 1, comma 11, legge 31.7.1997 n. 249 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”) stabilisce che “l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze […]. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione“.
Con Deliberazione 19 giugno 2002 (GU n. 167 del 18/07/2002) (“Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. Deliberazione n. 182/02/CONS”) l’Autorità delle Garanzie per le Telecomunicazioni- in espressa attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 sopra richiamato- ha adottato il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi telecomunicazioni e utenti stabilendo che:
“Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità (ossia gli utenti che lamentino un disservizio o sollevino una questione attinente l’oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata: cfr. la nozione di “reclamo” di cui all’art. 1 lett. m dell’Allegato) e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio” (art. 3 dell’allegato: “Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione”).
Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso i Corecom, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE (Art. 12 dell’allegato: “Conciliazione presso altri organismi”).
“La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine (30 giorni) per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza (Art. 4. dell’Allegato alla citata delibera: “Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione”).
“L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza per l’esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso della relativa procedura, può chiedere al Dipartimento l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 5, comma II dell’allegato).
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