Condominio e distacco dal riscaldamento condominiale

Mirco Minardi

Con citazione regolarmente notificata, Tizio, proprietario di un appartamento sito in un condominio, conveniva in giudizio il medesimo Condominio per sentir dichiarare il proprio diritto al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, autorizzando il distacco stesso (sempre negato dal Condominio), disponendosi che lo stesso attore fosse tenuto al solo pagamento delle spese di manutenzione straordinaria, con esonero dal pagamento delle spese di esercizio.

Il condominio si costituiva per resistere in giudizio.

Il Tribunale  di Salerno (sent. 17/05/2008) respinge la domanda osservando:

  • che il distacco dal riscaladamento centralizzato può avvenire:
    • se c’è accordo unanime;
    • se è previsto dal regolarmento;
    • se dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico.

Disposta la CTU il Tribunale rilevava che nella fattispecie tale distacco avrebbe comportato aggravi di consumi e di spese per coloro che avessero continuato a fruire del riscaldamento centralizzato, nonché squilibrio termico pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio a danno dell’intero edificio e quindi della collettività condominiale.

Tribunale Salerno, 17 maggio 2008, sez. I

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– Con citazione notificata il 27 marzo 2002, P. B., proprietario di appartamento nel fabbricato costituente il CONDOMINIO VIA CASTELLUCCIO, 24, SALERNO, convenne il medesimo Condominio per sentir dichiarare il proprio diritto al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, autorizzando il distacco stesso (invero sempre negato dal Condominio), disponendosi che lo stesso attore sia tenuto al solo pagamento delle spese di manutenzione straordinaria, con esonero dal pagamento delle spese di esercizio.
Nella sua comparsa di costituzione, il CONDOMINIO VIA CASTELLUCCIO, 24, SALERNO eccepiva la sussistenza di competenza per materia del giudice di pace e comunque replicava la infondatezza della domanda.
Espletata CTU, la causa è passata in decisione ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. all’udienza del 18 febbraio 2008.
Quanto alla questione pregiudiziale di competenza, è noto come, in tema di controversie tra condomini, a seguito della modifica introdotta all’art. 7 c.p.c., appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio. Rientrano tra le prime quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; appartengono alle seconde quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale. Restano tuttavia escluse da entrambe le categorie, e quindi esulando dalla specifica competenza per materia del giudice di pace, quelle cause in cui si controverta circa l’esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune, ovvero, come nel caso, in esame, circa la possibilità per il singolo di distaccarsi dall’impianto condominiale per essere esonerato dalle relative spese.
Venendo al merito, com’è parimenti noto, il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, quando sia autorizzato da una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimità dei partecipi alla comunione, ovvero se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Ove sia soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall’obbligo del pagamento delle spese per il suo uso. La delibera assembleare che, pur in presenza delle richiamate condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è da intendersi nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, ovvero a non servirsi del servizio comune. Di tal che, nessuna preclusione potrebbe derivare dall’omessa impugnazione di una o di alcune determinate delibere all’esercizio da parte del singolo condomino del potere di far valere in un successivo e diverso giudizio l’illegittimità del rifiuto dell’autorizzazione e quindi l’insussistenza di un suo incondizionato obbligo di partecipare alla spesa del servizio.
In sostanza, il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, ovvero abbia offerto la indicata prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso comunque esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale (Cassazione civile , sez. II, 29 marzo 2007, n. 7708; Cassazione civile , sez. II, 30 giugno 2006, n. 15079; Cassazione civile , sez. II, 30 marzo 2006, n. 7518; Cass. civ., sez. 2, sent. 25 marzo 2004, n, 5974; Cass. civ., sez. 2, sent. 2 luglio 2001, n. 8924; Cass. civ., sez. 2, sent. 12 novembre 1997, n. 11152)
Viceversa, il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento deve ritenersi vietato ove incida negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando, come si diceva, uno squilibrio termico ed un aggravio di spese per i condomini che continuano a servirsi dell’impianto.
Va allora considerato come, alla stregua della espletata CTU, le cui conclusioni vengono condivise dal Tribunale, né appaiono scalfite dalla considerazioni difensive contenute nelle consulenze di parte dell’attore, non risulta fornita la necessaria prova del difetto di pregiudizio derivante all’impianto centralizzato per effetto del distacco auspicato dal P. B., evidenziando anzi il CTU come tale distacco comporterebbe aggravi di consumi e di spese per coloro che dovessero continuare a fruire del riscaldamento centralizzato, nonché squilibrio termico pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio (§ 5 della Relazione di CTU), a danno dell’intero edificio e quindi della collettività condominiale.
Le domande dell’attore vanno pertanto rigettate.
La complessità delle questioni oggetto della domanda, la natura della causa e il comportamento preprocessuale e processuale delle parti inducono a ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese processuali sostenute.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI SALERNO, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte da ….. nei confronti del CONDOMINIO VIA CASTELLUCCIO, 24, SALERNO,
rigetta le domande;
compensa per intero tra le parti le spese processuali sostenute.
Così deciso in Salerno il 17 maggio ’08
Il Giudice dott. ANTONIO SCARPA


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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