Come va fatto il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche?

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Richiamando il recente precedente della Corte di Cassazione (10430/2007), il Tribunale di Arezzo afferma che al fine di impedire l’effetto del riconoscimento dell’efficacia di piena prova della riproduzione meccanica, il disconoscimento ex art. 2712 c.c. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Pertanto, qualora il disconoscimento della riproduzione avvenga in via preventiva, senza che la parte disconoscente abbia acquisito conoscenza del contenuto delle registrazioni, il disconoscimento risulta necessariamente generico e non circostanziato.

Tribunale Arezzo, 02 ottobre 2008
Il Presidente,
letti gli atti e sciogliendo la riserva;

rilevato che l’istanza depositata dal difensore del resistente in data 9.9.2008 costituisce la riproposizione di una richiesta che (sebbene depositata irritualmente) era nota alla controparte;
rilevato, peraltro, che la ricorrente ha avuto ampia possibilità di dedurre in merito a detta istanza all’udienza del 16.9.2008;
ritenuto che nella fase presidenziale del giudizio di separazione personale dei coniugi non maturino preclusioni istruttorie tali da impedire l’acquisizione di documenti o, come nel caso di specie, di riproduzioni meccaniche;
ritenuto che, onde impedire l’effetto del riconoscimento dell’efficacia di piena prova della riproduzione meccanica, il disconoscimento ex art. 2712 c.c. deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. n. 10430/2007);
ritenuto che nella presente fase, in cui il disconoscimento della riproduzione è avvenuto in via preventiva, senza che la parte disconoscente abbia acquisito conoscenza del contenuto delle registrazioni, il disconoscimento risulta necessariamente generico e non circostanziato;
ritenuto, pertanto, che debba disporsi l’ascolto di tale registrazione onde consentire alla A. di dedurre in modo specifico in ordine a quanto riprodotto;
ritenuto che tale attività non debba incidere sui tempi di conduzione della c.t.u., attesa l’urgenza che connota la presente fase processuale e la delicatezza delle situazioni coinvolte;
ritenuto peraltro che, ove la questione della utilizzabilità della registrazione venisse definita in senso favorevole al resistente, permarrebbe la possibilità di tener conto del contenuto della medesima da parte del Presidente (o dello stesso c.t.u. ove le operazioni di consulenza non fossero state nel frattempo completate);

p.q.m.

dispone che il c.t.u. prosegua sollecitamente le operazioni di consulenza senza acquisire la fonoregistrazione offerta dal resistente;
dispone l’ascolto della detta fonoregistrazione, presenti le parti personalmente, e fissa, all’uopo l’udienza del …, ore …, disponendo che la parte resistente procuri l’apparecchiatura necessaria per procedere all’ascolto.
Si comunichi sollecitamente (anche via fax) alle parti e al c.t.u. dott. P. N..
Arezzo, 2.10.2008
Il Presidente
dott. D. Sestini


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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