Appalto: chi risponde dei danni provocati a terzi in esecuzione dell’appalto, l’appaltatore o il committente?

Mirco Minardi

Capita assai spesso che nell’esecuzione dei lavori, l’appaltatore provochi danni a terzi. Ad esempio, un operaio fa cadere del materiale sopra un’automobile parcheggiata in strada, danneggiandola.

In questi casi, chi risponde dei danni? (a) Il committente, (b) l’appaltatore o (c) entrambi in solido?

La Corte di Cassazione (sent. n. 10588/08) ha ribadito il principio secondo cui di regola risponde l’appaltatore, salvo che:

  • a) vi sia una culpa in eligendo da parte del committente, trattandosi di appaltatore privo dei requisiti per svolgere il lavoro;
  • b) l’appaltatore sia stato un mero esecutore di direttive impartite dal committente;

Aggiungerei anche il caso in cui:

  • c) il danno si sia verificato a causa di una omissione imposta dalla legge a carico del committente (si pensi alla violazione degli obblighi di sicurezza).

Cassazione – Sezione terza civile
sentenza 13 marzo – 23 aprile 2008, n. 10588

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannò il Consorzio di Bonifica del S. A. a risarcire i danni subiti dal fondo del P. nel corso della costruzione di una condotta idrica (lo scavo aveva separato in due il fondo, così da non consentire per alcuni giorni l’irrigazione della coltura). La Corte d’appello di Napoli ha riformato la sentenza ritenendo che il Consorzio fosse privo di legittimazione passiva, dovendo questa, invece, attribuirsi alla ditta appaltatrice (non convenuta in giudizio) che, per conto del Consorzio stesso, aveva eseguito le opere in questione.
Propone ricorso per cassazione il P. a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso il Consorzio, il quale propone anche ricorso incidentale condizionato. Ambedue le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo il P., nel lamentare la violazione di legge ed i vizi della motivazione, sostiene: che la domanda era stata da sé proposta non con riferimento alla colpa dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, bensì con riferimento alla condotta idrica come progettata dal committente; che lo scavo costituisce attività pericolosa ex art. 2050 c.c., sicché il consorzio avrebbe dovuto fornire la prova di avere impiegato ogni misura idonea ad impedire l’evento dannoso; che i tema di appalti pubblici il committente è tenuto ad una continua vigilanza sui lavori, con una penetrante ingerenza nello svolgimento del rapporto; che, dunque, quando i danni derivano dalla realizzazione del progetto si configura una responsabilità esclusiva o concorrente del committente; che, nella specie, non risultano violate le regole dell’arte ed il danno è stato prodotto unicamente per realizzare il progetto.
Con il secondo motivo il ricorrente principale, nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1370 e 1371 c.c., censura la sentenza per avere male interpretato il capitolato speciale d’appalto.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
In argomento deve essere confermato il principio secondo cui l’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. La corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di riferibilità al lui dell’evento dannoso per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici (tra le varie, cfr. Cass. 21 giugno 2004, n. 11478).
Nella specie, è rimasto accertato che i lavori di scavo sul fondo del P. concernevano l’ammodernamento di una preesistente conduttura interrata e che i danni lamentati sono stati prodotti dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione dell’opera, allorquando il fondo rimase diviso in due, in maniera tale che non era possibile accedere da una parte all’altra con i mezzi d’irrigazione. È stato pure accertato che, nei giorni in cui si protrasse tale interruzione, il P. neppure protestò nei confronti dell’impresa appaltatrice, così da ottenere l’apprestamento di misure tali (tra le varie, l’esecuzione di cavalca fossi) da consentire il trasporto della ruota per l’irrigazione. Inoltre, nel capitolato speciale (al quale fa riferimento la sentenza e che risulta trascritto nello stesso ricorso, quanto alla parte che interessa) era previsto che l’impresa appaltatrice provvedesse a sue cure e spese ad ogni occupazione di aree adiacenti ai lavori e che ricadessero a suo carico eventuali danni dipendenti dal modo di esecuzione dei lavori.
A fronte di tali circostanze, è del tutto in conferente la tesi del ricorrente (affermata, peraltro, in maniera del tutto generica) secondo cui la sua azione sarebbe stata diretta contro l’ente committente per far valere l’illecito consistente nella progettazione stessa (e non nella sua esecuzione ad opera dell’impresa appaltatrice). Basti ribadire, in proposito, che la condotta in questione preesisteva alle opere delle quali si discute (di mera sistemazione delle vecchie condutture con altre di maggior diametro) e che, dunque, l’intera questione si risolveva nel mancato apprestamento, nei pochi giorni tra l’effettuazione dello scavo e la sua chiusura, di accorgimenti idonei a consentire il passaggio degli strumenti irriganti da una parte all’altra del fondo. Né può ritenersi che la progettazione dell’opera concretasse un illecito aquilano per il solo fatto che prevedeva l’intersecazione del fondo a mezzo di scavo. In tal modo si arriverebbe all’assurdo di negare in via di principio ogni possibilità di asservimento di fondi per l’esecuzione di opere pubbliche.
Neppure alcun altro comportamento attribuisce il ricorrente al committente come fonte di responsabilità, quali potrebbero essere la cattiva scelta dell’appaltatore o la concreta intromissione nei dettagli esecutivi dell’opera.
Altrettanto irrilevanti sono, alla luce di quanto accertato in fatto, le disposizioni normative riguardanti le opere pubbliche citate nel ricorso, così come neppure si pone, nel contesto argomentativo dell’impugnata sentenza, il problema di una illegittima interpretazione del capitolato speciale.
In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Marina

    Una domanda: vi e’ responsabilita’ del direttore dei lavori (se nominato dal.committente)?



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