Estratto dall’ebook di prossima pubblicazione “Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato” di Mirco Minardi
In giurisprudenza è stato ripetutamente affermato che per la proposizione di un’eccezione non si richiede l’impiego di formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione, ed anche l’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, che riveli l’intento del deducente di contrastare la domanda avversaria. Pertanto, l’eccezione può essere formulata in maniera tanto esplicita quanto implicita.
La Suprema Corte, ad esempio, ha stabilito che incorre in error in procedendo il giudice di merito che di fronte a una richiesta di prova, da parte del convenuto, rivolta a dimostrare il possesso ultraventennale del bene controverso e così astrattamente idonea a paralizzare la pretesa di controparte, ometta di esaminare l’eccezione riconvenzionale di usucapione implicita in tale richiesta, anche se non espressamente formulata, e di valutare, conseguentemente, l’ammissibilità e la rilevanza del mezzo invocato (Cass. civ. n. 8225/2004).
La giurisprudenza, inoltre, ritiene che l’eccezione possa essere utilmente sollevata anche senza particolare deduzione o allegazione. Così, ad esempio, in tema di prescrizione è stato affermato che essa può essere proposta senza il riferimento a precisi dati normativi, con la conseguenza che l’esatto tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie può essere stabilito dal giudice indipendentemente dalle deduzioni della parte che ha sollevato l’eccezione (Cass. civ. n. 5220/1998; id. n. 11474/1993; id. n. 4199/1987; id. n. 1165/1985). In ogni caso, laddove l’eccezione di prescrizione venga sollevata genericamente, il giudice deve limitarsi a prendere in considerazione soltanto la normale prescrizione estintiva e non può, senza una esplicita precisazione al riguardo della parte, prendere in esame la prescrizione presuntiva eventualmente verificatasi, attesa l’incompatibilità ontologica esistente fra i due tipi di prescrizione (Cass. civ. n. 5220/1988; id. n. 1248/1994).
Il principio, però, non può essere esteso a tutti i tipi di eccezioni, essendo l’eccezione di prescrizione, per così dire, autosufficiente o “autoargomentata”, in quanto per sostenerla basta che si deduca la circostanza negativa (che in quanto tale non abbisogna di ulteriori precisazioni, anche perché è di per sé insuscettibile di prova) del mancato esercizio del diritto entro il termine in cui poteva essere fatto valere, essendo invece onerata la controparte di dimostrare il contrario, anche secondo il principio di vicinanza della prova. Eccepire, invece, sic et simpliciter la compensazione del credito nella propria comparsa di costituzione e risposta senza descrivere il controcredito (natura e importo) determina fatalmente la nullità dell’eccezione e dell’eventuale domanda riconvenzionale, con possibilità sì di sanatoria, ma solo con effetti ex nunc (cfr. art. 164, V comma, c.p.c. e 167 c.p.c. ). Lo stesso dicasi nel caso in cui si chieda in via riconvenzionale l’annullamento del contratto per dolo, omettendosi in toto di allegare gli artifici e i raggiri usati dalla controparte. Tuttavia, l’eccezione potrebbe ritenersi ritualmente sollevata qualora dalla documentazione prodotta al momento della costituzione risulti, ad esempio, il credito fatto valere in compensazione. In questo caso, in base al principio che le domande e le eccezioni vanno valutate globalmente, ossia attraverso gli atti e i documenti prodotti, la deduzione, pur generica, deve considerarsi valida. Preciso, però, che deve trattarsi di documentazione prodotta contestualmente alla comparsa di costituzione, in quanto una produzione tardiva (ad esempio all’udienza di trattazione) non consentirebbe di sanare con effetti ex tunc l’eccezione generica.
In alcuni casi, peraltro, è lo stesso legislatore a richiedere di specificare l’eccezione. Si pensi all’eccezione di incompetenza per territorio derogabile che, ai sensi dell’art. 38, II comma, c.p.c., deve contenere, a pena di inefficacia, l’indicazione del giudice ritenuto competente (altrimenti “si ha per non proposta”, dice la norma).
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