Esecuzione mobiliare con molteplici creditori intervenuti. Il giudice emette ordinanza. Uno dei creditori propone opposizione agli atti esecutivi.
Andiamo all’udienza fissata dal giudice. Alcuni difensori si presentano in udienza senza costituirsi. Uno chiede di costituirsi con dichiarazione a verbale.
Il giudice rigetta la richiesta. In effetti, l’art. 166 c.p.c. stabilisce che il convenuto si costituisce a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, cioè l’atto scritto mediante il quale il convenuto si costituisce in giudizio e prende posizione sulla domanda dell’attore. La dichiarazione a verbale non consente di raggiungere lo stesso scopo.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha già affronato detta questione. Leggiamo insieme un brano della motivazione della sentenza n. 2213/89:
“Va in primo luogo osservato che il Pretore ha giudicato irrituale la costituzione della Ma… in primo grado non solo per l’inosservanza del termine di cui all’art. 416 c.p.c. ma anche, e particolarmente, per la mancanza di una difesa scritta, precisando al riguardo che alla prima udienza era comparso, per la convenuta Ma…, l’avv. O… Ag… il quale aveva dettato a verbale le proprie eccezioni e deduzioni senza depositare lacuna memoria.
Orbene, poiché a norma del secondo comma dell’art. 416 cpc – applicabile alle cause di recesso dal contratto di locazione in forza del disposto dell’art. 46 della legge 392-78 – “la costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio”, l’inosservanza del prescritto requisito di forma si risolve nella carenza di un elemento fondamentale per la valida partecipazione del convenuto al rapporto processuale, a nulla rilevando l’attività in concreto espletata dal relativo procuratore anche se munito di idonea procura.
Sul punto questa Corte ha avuto già occasione di affermare che nel rito del lavoro, al pari di quanto previsto per il procedimento civile davanti al Tribunale, la costituzione del convenuto presuppone l’avvenuto deposito in cancelleria di uno scritto difensivo (comparsa di risposta nel rito ordinario e memoria difensiva in quello speciale) e che la mancanza di tale atto iniziale del diritto di contraddire non può essere eliminata con la comparizione all’udienza, di guisa che l’attività processuale dallo stesso convenuto eventualmente spiegata risulta del tutto irrituale e non idonea ad impedire la contumacia (Cass. 30.10.1984 n 5555).
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