Nella sentenza 7737/2016, la S.C. ricorda nuovamente che la violazione del contraddittorio durante le operazioni peritali (per avere il Consulente acquisito documentazione da una parte, ovvero per aver effettuato le operazioni senza permettere alle parti di partecipare) non determina ex se la nullità della relazione e quindi della sentenza.
Occorre infatti dimostrare che l’attività viziata ha avuto un peso determentante nelle conclusioni del CTU e quindi nella sentenza.
Pertanto, allorquando si predispone un ricorso per cassazione, la parte ha l’onere di evidenziare non solo il vizio, ma anche la rilevanza dello stesso; diversamente il motivo verrà giudicato inammissibile.
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