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Che il processo telematico sarebbe stato uno scoglio duro c’era da aspettarselo. Me ne resi subito conto dopo aver letto le regole tecniche del 16 aprile 2014. Roba da far impallidire un ingegnere, figuriamoci un avvocato o un magistrato. Eppure gli avvocati e i magistrati quelle norme devono leggerle e applicarle.
Il problema è che la norma tecnica è, appunto, tecnica e se non sei un tecnico rischi di commettere errori.
Fa “tenerezza” la sentenza scritta dal Consigliere De Stefano (Cass. n. 27608/2017), persona colta, preparata, squisita e di grande umanità, avendolo seguito in diverse conferenze. Parlo di tenerezza perché non nasconde di muoversi insicuro tra le norme del provvedimento DGSIA e pur facendo attenzione sbaglia.
Scrive il Consigliere:
completano il quadro normativo di riferimento l’art. 13, lett. a) e art. 19bis del già richiamato provvedimento del DGSIA: ai sensi dell’uno, la notifica insieme all’atto del processo in forma di documento informatico di un allegato è consentita se questo è in formato “.pdf” – ai sensi della lett. a) dell’art. 13 del richiamato provvedimento DGSIA – ma, se il secondo è firmato digitalmente, dovrebbe quest’ultimo appunto recare l’estensione – in virtù del già detto cpv. dell’art. 12 – “p7m”, a garanzia della sua autenticità; ai sensi dell’altro, in caso di notificazioni eseguite in via diretta dall’avvocato, “qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’art. 12, comma 2”;
In pratica, solo il formato “p7m” garantirebbe l’autenticità. Non è così. Come chiarito dall’art. 12 il formato “p7m” caratterizza solo le firme in CAdES; quelle in PAdES mantengono l’estensione “pdf”, ma non per questo non sono firmate digitalmente. Afferma la norma: “la struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES”. Quindi non possono esserci dubbi circa la validità.
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