Sulla nozione di affidamento condiviso, dopo l’entrata in vigore della legge n. 54/2006.

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Visto che la legge n. 54 del 2006 non ha dato una definizione di affidamento condiviso, all’indomani della sua entrata in vigore ci si è chiesti il reale significato della disposizione, e in particolare ci si è chiesti se l’affidamento condiviso fosse completamente sovrapponibile all’affidamento congiunto; in secondo luogo, ci si è domandati se l’applicazione del modello legale comporti sempre ed automaticamente una divisione paritaria dei tempi che il minore passa con l’uno o l’altro genitore.

Relativamente all’affidamento congiunto la giurisprudenza aveva evidenziato che esso non si caratterizzava per la parità dei tempi che il minore trascorre con l’uno o con l’altro genitore, quanto piuttosto per la condivisione delle scelte educative e formative, nonché per la pari partecipazione alla vita del minore in termini qualitativi più che quantitativi.

In particolare, in giurisprudenza era stata fatta una distinzione tra affidamento congiunto con residenza alternata e affidamento alternato. Mentre nella prima ipotesi la potestà viene esercitata da entrambi i coniugi, nella seconda ipotesi l’esercizio esclusivo della potestà da parte del genitore spetta a quello con il quale il minore temporaneamente risieda.

L’indirizzo oggi prevalente, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54/2006, afferma che l’affido condiviso non comporta una paritaria divisione dei tempi e delle modalità di svolgimento del rapporto con i figli, né che il figlio conviva con entrambi i genitori ovvero a periodi alterni.

Affidamento condiviso, per questo orientamento, significa infatti:

  • responsabilizzazione congiunta;
  • attuazione comune del progetto per l’educazione, l’istruzione, la cura dei figli;
  • condivisione delle decisioni più importanti.

Leggiamo qualche sentenza.

Tribunale di Messina, sentenza 18 luglio 2006

Omissis
“La caratteristica saliente dell’affidamento ad entrambi i genitori, nel nuovo sistema normativo, appare individuabile non tanto nella dualità della residenza e nella parità dei tempi che il minore trascorre con l’uno o l’altro genitore, bensì nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale: in questo senso depongono le indicazioni per la determinazione giudiziale dei tempi che il minore trascorre con l’uno o l’altro genitore, e la mantenuta disposizione sulla assegnazione della casa familiare.

Il minore necessita infatti di un riferimento abitativo stabile e di una organizzazione domestica coerente con le sue necessità di studi e di normale vita sociale: da qui la necessità di una collocazione privilegiata e di una regola organizzativa anche sui tempi da trascorrere con il genitore non domiciliatario.

Si tratta però per l’appunto di una regola organizzativa e non limitativa (ovvero esaustiva) dei diritti e doveri del genitore, che restano improntati alla regola della parità dei ruoli e che vengono esercitati non solo attraverso i tempi di frequentazione, ma anche con la facoltà di interloquire costantemente con l’altro genitore sulle vicende che riguardano i figli, con l’adozione concordata delle scelte di maggiore interesse, con l’assunzione di compiti di cura educazione ed istruzione dei figli da parte di entrambi, nonché con l’assunzione da parte di entrambi di un reciproco dovere di informazione sulle questioni che riguardano la prole, molto più incisivo, per evidenti ragioni connesse alla diversità di dimora, di quello proprio dei genitori conviventi”.

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Tribunale di Viterbo, sent. 22 ottobre 2006

Deve poi sottolinearsi che le norme che hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l’affidamento condiviso come la regola e l’affidamento ad un genitore l’eccezione possibile solo in presenza di determinati presupposti, non comporta automaticamente un regime nel quale il figlio minore non convive con alcuno dei genitori, ma “viaggia” costantemente da una casa di un genitore a quella dell’altro a periodi alterni.

Tale ipotesi, a parere di questo Collegio contrasterebbe con la necessità di assicurare ai figli minori condizioni di vita il più possibile stabili e regolari anche in presenza di una separazione, in grado di garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato della personalità ed un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i genitori.

Se tale non fosse l’interpretazione da dare alla normativa, inoltre, non avrebbe senso la norma che stabilisce l’assegnazione della casa coniugale tenuto conto del prioritario interesse dei figli, ma si sarebbe stabilito la possibilità di assegnazione della casa nell’interesse dei figli solo in presenza di affidamento esclusivo ad uno dei genitori.

L’affidamento condiviso e la potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all’ordinaria amministrazione, allude quindi all’assunzione di responsabilità da parte di entrambi in ordine alla cura ed all’educazione della prole (di qui il principio di bigenitorialità affermato dalla legge), che diventa un vero e proprio diritto del figlio, ma non ha ricadute immediate sulle modalità concrete di vita della famiglia separata se non su quelle modalità e regole che permettano l’affermazione del principio di cui sopra nel modo più rispondente alle esigenze di stabilità e di regolarità di vita quotidiana proprie dei figli, tanto più presenti quanto minore è l’età dei medesimi, tenuto conto dell’organizzazione della vita e dell’attività lavorativa di entrambi i genitori (con particolare riferimento all’orario di lavoro di ciascuno).

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Tribunale di Bologna, sentenza 10 aprile 2006.

….. nel mutato quadro normativo (art. 155 c.c. come novellato dall’art. 1, l. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, 2° co., l. 8 febbraio 2006, n. 54) il giudice deve valutare <

>, e nell’interesse del figlio, l’affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.Di diverso avviso poche pronunce. Ad esempio quella del Tribunale di Chieti del 28/06/2006, con la quale è stato stabilito che il minore di appena tre anni, dovesse trascorrere con la madre i giorni di lunedì e martedì, mentre con il padre i giorni di mercoledì e giovedì. I fine settimana alternati.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


2 commenti:

  1. Fabio

    Invece in base all’art.3 della costituzione la legge non deve tenere conto di sesso,razza.ecc.allora vorrei sapere per quale motivo la prole nel 90%affidata alla madre?io penso che se una padre ha vissuto fino al giorno prima con il figlio e poi sopravviene una separazione non sia giusto che all’improvviso deve vedere il suo piccolo in maniera minoritaria.e un controsenso



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