Sospensione feriale: sarà l’ultima?

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Come avrete certamente letto, il disegno di legge Mastella per la riforma del processo civile mira a ridurre il periodo di sospensione feriale di ben 15 giorni. Difatti, secondo l’illustre ministro, detta sospensione concorrerebbe a rallentare i processi (sic!); dunque, ad avviso del luminare appare sufficiente una sospensione sino al 31 agosto.

In altra sede ho già commentato il provvedimento, per cui non voglio ripetermi. Qui, voglio fare un ripassino su come si conteggiano i giorni ai sensi della legge n. 742/1969, specie in caso di impugnazione.

  • La sospensione dei termini processuali prevista all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il 1° agosto ed il 15 settembre.
  • Se il termine annuale di decadenza dall’impugnazione inizia a decorrere prima della sospensione per il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1^ agosto ed il 15 settembre (Cass. n. 4294/1997)
  • Sempre in caso di impugnazione, se la data di deposito della sentenza cade durante lo stesso periodo feriale, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine“, esso decorre dal 16 settembre (v. Cass., 13/11/1979, n. 5896).
  • Ove il termine, come sopra calcolato, scada durante il periodo feriale dell’anno successivo, trova applicazione l’ulteriore sospensione di diritto per il nuovo periodo feriale (v. Cass., 31/3/2005, n. 6748; Cass., 16/9/2004, n. 18704; Cass., 11/8/2004, n. 15530; Cass., 15/3/2001, n. 3773; Cass., 8/1/2001, n. 200; Cass., 15/5/1997, n. 4294; Cass., 11/2/1994, n. 1382; Cass., 4/10/1985, n. 4791; Cass., 11/3/1982, n. 1584).
  • Se il termine cade di giorno festivo, esso, giusta il disposto di cui all’art. 155, 3° co., c.p.c., è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (v. Cass., 21/3/2005, n. 6748).
  • È pacifico in giurisprudenza di legittimità che la detta sospensione riguarda indistintamente tutti i termini processuali (v. Cass., 3/3/2004, n. 4297; Cass., 9/9/2000, n. 12392; Cass., 27/8/1996, n. 7850; Cass., 16/12/1993, n. 12426; Cass., 28/5/1986, n. 3589; Cass., 16/12/1981, n. 6667; Cass., 22 aprile 1981, n. 2359; Cass., 13/11/1979, n. 5896), anche a quello previsto dall’art. 392 c.p.c. per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione (v. Cass., 24/11/1994, n. 9968).


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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