Simplicio e la risoluzione del contratto d’opera intellettuale

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SIMPLICIO: Ieri, Magister, riflettevo sulla risoluzione del contratto.
MAGISTER: Ah sì? E a cosa in particolare?
SIMPLICIO: A questo. Supponiamo che io compri un computer e che questo computer presenti gravi difetti. Posso chiedere la risoluzione del contratto.
MAGISTER: Certamente.
SIMPLICIO: E quindi posso riavere indietro il prezzo pagato.
MAGISTER: Ovviamente.
SIMPLICIO: Ma naturalmente devo restituire il computer al venditore.
MAGISTER: Naturalmente. La risoluzione del contratto ha effetti non solo liberatori, perché ciascuna parte è liberata dal proprio vincolo contrattuale, ma anche restitutori come ben evidenziato dall’art. 1458 che nel disciplinare gli effetti della risoluzione stabilisce che la risoluzione ha effetti retroattivi, salva l’eccezione per i contratti di durata o periodica.
SIMPLICIO: Bene. Ma quid juris nel caso in cui la prestazione negligente non consista nella realizzazione o nel trasferimento di una cosa, bensì in un fare. Si pensi alla prestazione del medico, ad esempio. In che modo posso restituire la prestazione effettuata in questi casi?
MAGISTER: Caro Simplicio, i tuoi progressi mi incoraggiano ad andare avanti con questi dialoghi. Il quesito che poni è tutt’altro che peregrino. Devi sapere che in proposito si fronteggiano due teorie. Secondo una prima, che i tedeschi hanno chiamato Zweikondiktionentheorie le prestazioni restitutorie sono totalmente indipendenti l’una dall’altra, sicché a nulla rileva che una parte non possa restituire la prestazione ricevuta. In tal caso il giudice dovrà comunque pronunciare la risoluzione e la restituzione della somma versata al medico, ad esempio.
SIMPLICIO: Ma questo mi sembra iniquo!
MAGISTER: In effetti, secondo altra teoria, c.d. Saldotheorie, la corrispettività delle prestazioni deve permanere anche dopo la risoluzione, con la conseguenza che se la parte non può riavere la propria prestazione, in tutto o in parte, l’altra, a seconda dei casi, o non può riavere la propria prestazione oppure deve pagare l’equivalente in denaro, c.d. tantundem.
SIMPLICIO: E la giurisprudenza italiana cosa dice?
MAGISTER: Sulla questione non c’è chiarezza e spesso per aggirare l’ostacolo si è utilizzato, a dire il vero molto impropriamente, l’art. 1460.
SIMPLICIO: Quello relativo all’eccezione di inadempimento?
MAGISTER: Esatto. Si è cioè detto che a fronte dell’inadempimento del prestatore d’opera intellettuale, la parte adempiente può sospendere la propria prestazione e se già eseguita può richiederla indietro. Ma questa costruzione non pare corretta perché l’art. 1460 presuppone che si voglia mantenere in vita il contratto. In altre parole, le prestazioni non possono che seguire la sorte del contratto. Se il contratto è risolto vanno restituite, se il contratto è ancora in vita vanno eseguite. Dire che l’art. 1460 autorizza a chiedere in dietro la prestazione nonostante la non avvenuta risoluzione significa violentare il senso letterale e logico della norma. Dall’altro si risponde che è illogico affermare che una parte può sospendere la prestazione se l’altra è inadempiente, ma non può riaverla se l’ha già versata. E anche questo è in un certo senso vero.
SIMPLICIO: E allora?
MAGISTER: E allora, in questo marasma, quando si fa un atto di citazione bisogna giocarsi tutte le cartucce e cioè chiedere la restituzione della prestazione invocando gradatamente la risoluzione, l’art. 1460 e il risarcimento del danno.
SIMPLICIO: In che senso il risarcimento del danno?
MAGISTER: Nel senso di ricostruire la prestazione inutilmente pagata come voce di danno, anche se a rigore il debito restitutorio è ontologicamente diverso dal risarcimento del danno. Ma sourt tout ricorda: un civilista non è mai troppo prudente.
SIMPLICIO: Grazie Magister, seguirò il tuo consiglio.
MAGISTER: Prego Simplicio.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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4 commenti:

  1. Ugo Abbate

    Complimenti all’Avv. Minardi, un pozzo di idee…!
    Non poteva trovare un modo più semplice, piacevole ed intuitivo per spiegare ai giovani avvocati le difficoltà del processo civile!
    Spero proprio che ne faccia degli altri!
    Davvero complimenti per questa originale idea dei “dialoghi”!

  2. Al

    il giudice nelp.q.m. della sentenza di
    condanna ha accertato che la banca non ha inviato la comunicazione di revoca emissioni assegni e non ha detto (condanna la banca al pagamento degli assegni successivi protestati e insoluti emessi dal traente dopo
    la scadenza dei termini utili legge 15.12.90 n.386 art.comma 5
    domanda l’accertamento da parte del giudice del non invio della comunicazione vale come condanna della banca al pagamento degli assegni successivi tornsti impagati
    o il giudice deve fare una correzione?

  3. Al

    io penso che trattandosi di una legge l’accertsamento da parte del giudice del non invio della comunicazione revoca emissioni assegni dovrebbe valere quale condanna o no
    fatemi sapere perche l’ufficiale giudiziario si e’ rifiutato di fare l’esecuzione forzata su suggerimento della banca
    tel.3335044682



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