Si può provare per testimoni l’atto di costituzione in mora?

Avatar photo

La Corte di Cassazione cassa la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale, giudicata “nemmeno del tutto attendibile, a distanza di così tanto tempo”.

Osserva infatti la Corte:

  • che per consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 18243/2003) l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali;
  • che pertanto nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può risultare dalla prova orale e tanto è sufficiente per ritenere realizzato il requisito formale dell’atto interruttivo, atteso che la ricezione dell’atto logicamente ne suppone la spedizione;
  • che la forma scritta dell’intimazione o richiesta di adempimento, valida per la costituzione in mora e quindi per la interruzione della prescrizione (art. 1219 c.c., comma 1 e art. 2943 c.c., comma 4) non osta, in difetto di espressa limitazione, all’ammissibilità della prova testimoniale, al fine indicato, sulle circostanze che quell’atto scritto sia stato effettivamente spedito e ricevuto dal debitore (vedi anche le non recenti Cass. n. 801/69, n. 554/78, n. 1618/82);
  • che il giudizio del giudice d’appello, il quale ha espresso dubbi sulla sufficienza della prova orale sotto il profilo soprattutto della attendibilità della stessa, non si adegua al principio, anch’esso consolidato, secondo il quale il giudice del merito, cui è istituzionalmente rimessa la valutazione delle prove, ha l’obbligo di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito (vedi Cass. n. 3040/86, n. 12652/97n. 2404/2000).

Cassazione civile , sez. II, 13 maggio 2008 , n. 11872
Fatto

Il 26 marzo 1977 C.G. stipulava con M. R., G.O. e R.D. una promessa di vendita di un piccolo appezzamento di terreno sito in (OMISSIS) al prezzo di Euro 3,10 al mq., corrispondendo una caparra di Euro 1.032,91. Il saldo e il rogito dovevano avvenire entro il 30 settembre 1977.
Il C. entrava nel possesso del terreno, ma il contratto definitivo non veniva mai stipulato ed il prezzo mai pagato, tal che i promittenti venditori, in data 20 febbraio 1997, convenivano in giudizio, dinanzi al Pretore di Prato, il promissario acquirente chiedendo che venisse accertata e dichiarata la prescrizione del diritto del convenuto ad ottenere il trasferimento dell’immobile oggetto del preliminare e, in ipotesi, instando per la risoluzione del contratto per inadempimento e per la condanna del convenuto medesimo al risarcimento del danno.
Si costituiva il C. il quale eccepita, attraverso la produzione di copia di una raccomandata, l’intervenuta interruzione della prescrizione, chiedeva il trasferimento dell’immobile, modificando successivamente le proprie conclusioni nel senso che venissero dichiarate “valide ed efficaci le obbligazioni nascenti dalla promessa di vendita”.
Con sentenza dell’11 dicembre 1998 il giudice adito respingeva tutte le domande attoree e dichiarava pienamente valido il compromesso alla stregua del principio “contra non valentem agere non currit praescriptio”, reputando che la prescrizione non avesse iniziato a decorrere in quanto, gravando sull’immobile pignoramenti ed ipoteche, lo stesso non poteva esser venduto “per il divieto di alienazione di beni pignorati”. Compensava quel giudice le spese del giudizio.
Proponevano gravame M.R. e A., G.O., R.C. e Da., gli ultimi due quali eredi di R.D. nel frattempo deceduto, e, interrotta la causa per il decesso di M.R., la stessa veniva successivamente riassunta dai suoi eredi M.I. e N. e G. P., nonchè dagli altri appellanti.
Con sentenza del 3 ottobre 2002 il Tribunale di Prato, accertata la mancata interruzione della prescrizione da parte di C. G., dichiarava prescritto il diritto dello stesso ad ottenere il trasferimento dell’appezzamento di terreno oggetto di causa e lo condannava alla restituzione dell’immobile ai proprietari, compensando tra le parti le maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Colonna Giuseppe sulla base di un unico articolato motivo.
Resistono con controricorso M.A., G.O., R.C. e RO.Da..
E’ stato integrato il contraddittorio nei confronti di M. I., M.N. e G.P. che non si sono costituiti.
Diritto
Con l’unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, violazione degli artt. 116 e 117 c.p.c., nonchè degli artt. 1219 e 2943 c.c..
Rileva il ricorrente di avere, causa lo smarrimento della ricevuta della raccomandata, provato per testi sia l’avvenuta spedizione della stessa alla data indicata nella lettera, sia la sua ricezione, tal che, contrariamente all’assunto del giudice “a quo” che aveva ritenuto insufficiente la prova testimoniale della V. valutandola inattendibile, con tale invio la prescrizione era stata interrotta.
Osserva che nella valutazione della prova orale il giudice del merito aveva inteso esprimere un giudizio non sulla prova ma sulle facoltà mnemoniche della teste senza peraltro giustificarlo.
Il ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 18243/2003) l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può risultare dalla prova orale e tanto è sufficiente per ritenere realizzato il requisito formale dell’atto interruttivo, atteso che la ricezione dell’atto logicamente ne suppone la spedizione.
Pur avendo dato correttamente atto della inidoneità ad integrare una valida richiesta scritta di adempimento della velina della raccomandata prodotta dal Colonna senza ricevuta della spedizione e senza l’avviso di ricevimento, il Tribunale non ha tuttavia ritenuta sufficiente, ad integrazione, la prova testimoniale espletata a richiesta dell’attuale ricorrente, prova, del resto giudicata “nemmeno del tutto attendibile, a distanza di così tanto tempo”.
In sostanza, pur sembrando condividere il richiamato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la forma scritta dell’intimazione o richiesta di adempimento, valida per la costituzione in mora e quindi per la interruzione della prescrizione (art. 1219 c.c., comma 1 e art. 2943 c.c., comma 4) non osta, in difetto di espressa limitazione, all’ammissibilità della prova testimoniale, al fine indicato, sulle circostanze che quell’atto scritto sia stato effettivamente spedito e ricevuto dal debitore (vedi anche le non recenti Cass. n. 801/69, n. 554/78, n. 1618/82), il giudice d’appello ha in concreto espresso dubbi sulla sufficienza della prova orale sotto il profilo soprattutto della attendibilità della stessa.
Ebbene tale giudizio, concentrato nella sopra riferita apodittica affermazione secondo cui la prova in discorso “non appare nemmeno del tutto attendibile, a distanza di così tanto tempo”, non si adegua di certo al principio, anch’esso consolidato, secondo il quale il giudice del merito, cui è istituzionalmente rimessa la valutazione delle prove, ha peraltro l’obbligo di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito (vedi Cass. n. 3040/86, n. 12652/97n. 2404/2000).
E poichè tale controllo di legittimità non appare nel caso di specie possibile, l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze che fornirà sul punto adeguata motivazione, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*