Riforma della giustizia 2014. Il nuovo art. 183-bis c.p.c.

Mirco Minardi

Il decreto legge n.132/2014, convertito in legge n. 162/2014, ha inserito, dopo l’art. 183, l’art. 183-bis intitolandolo “Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione”. La norma entra in vigore l’11 dicembre 2014.

L’art. 183-bis consente al giudice monocratico di tribunale di disporre la trasformazione del rito ordinario in rito sommario, ex art. 702-ter c.p.c..

Per quale ragione? Perché vi sono dei casi in cui pur a fronte della semplicità della controversia, l’attore opta per il rito ordinario. Il giudice nonostante ritenga sovrabbondante l’attività di trattazione ivi prevista (fatta solitamente delle tre memorie), non ha rimedi per impedirla, in quanto il diritto vivente ritiene obbligatoria la concessione del triplo termine, ove richiesto da almeno una delle parti. Oggi sì.

Analizziamo dunque la norma.

La decisione del giudice, assunta con ordinanza non impugnabile previo contraddittorio, orale o scritto, deve basarsi sulla complessità della lite e dell’istruzione probatoria.

Qualora decida di convertire il rito, perché la lite non appare complessa o perché l’istruttoria si presenta semplice, si potranno avere due ipotesi:

a) nella prima, il giudice invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria;
b) nella seconda, il giudice, se richiesto, può fissare una nuova udienza con un doppio termine perentorio: il primo non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali; il secondo termine di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

In tutto ciò, evidentemente, si annida un serio pericolo. La norma dice che il giudice “può” fissare una nuova udienza e non “deve”. Ma cosa accade se nonostante la richiesta di una o di tutte le parti, il tribunale non concede il termine, non permettendo così alle stesse di poter compiutamente articolare i propri mezzi di prova? Le parti potrebbero trovarsi impreparate.

Una ragione in più, quindi, per predisporre gli atti introduttivi nel modo più completo possibile, articolando i mezzi di prova e depositando tutti i documenti al momento della costituzione.

Riassumendo:

• L’art. 183-bis contente il passaggio dal rito ordinario al rito sommario
• La decisione del giudice va presa con ordinanza all’udienza di trattazione
• L’ordinanza non è impugnabile
• Prima di emettere l’ordinanza il giudice deve instaurare il contraddittorio
• Il contraddittorio può essere orale o scritto
• Se procede con la trasformazione, può concedere alle parti un doppio termine di massimo 15 giorni più 10, rispettivamente per la formulazione della prova diretta e e della prova contraria, oppure invitarle a richiedere immediatamente i mezzi di prova e i documenti di cui intendono avvalersi a pena di decadenza.

 

 


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Daniela

    Vorrei sapere dove posso trovare, in ordine, le video lezioni sulla procedura civile e diritto del lavoro ove fossero disponibili anche per questa materia. Inoltre, vorrei sapere fino a quale anno le materie richieste sono aggiornati. Grazie

  2. Maria

    scusi in una caus acivile di risarcimenti danni,la transazione della lite, per forza la deve proporre la controparte,o può anche l’avvocato di parte dopo una ctu positiva, provare a proporla
    ?



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