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La S.C. (ord. 2645/2018) ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso per cassazione in quanto totalmente irrispettoso dei requisiti minimi formali prescritti dall’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.
In esso infatti:
(a) non era descritta in modo chiaro ed ordinato la vicenda di fatto da cui scaturì il contenzioso;
(b) non era descritto lo svolgimento del processo, né le domande e le eccezioni delle parti (le quali anzi il ricorrente dichiarava di volere “volutamente omettere per non tediare l’adita corte”);
(c) le censure proposte avverso la sentenza d’appello non sono inquadrate in alcuno dei cinque motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.;
(d) non erano indicate le norme che si assumevano violate;
(e) non era indicato in quale fase processuale fossero stati depositati gli atti ed i documenti di cui si faceva menzione nel ricorso, né — in violazione del precetto di cui all’art. 369 c.p.c. — si indicava dove fossero rinvenibili.
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.