Mi è stato chiesto di supervisionare un ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado ex art. 348 ter, comma 3.
Subito mi è balzato agli occhi che il Collega non aveva allegato la copia autentica della ordinanza della Corte d’appello, come pure la comunicazione della cancelleria.
Anche senza conoscere la giurisprudenza sul punto, ho subito segnalato il fatto al Collega, visto che ad intuito avevo ritenuto indispensabile detta produzione.
In effetti, verificando poi la circostanza, ho riscontrato che la Corte ha più volte dichiarato inammissibile il ricorso proprio per questo motivo.
Il principio è stato ora mitigato dalle Sezioni Unite (Cass. 25513/2016) le quali hanno affermato opra che “Il ricorso per cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è improcedibile ove non siano depositate la copia autentica della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, con la relativa comunicazione o notificazione, se anteriore, salvo che la Corte officiosamente rilevi, dal trasmesso fascicolo di ufficio, che lo stesso sia stato proposto nei sessanta giorni dalle menzionate comunicazioni o notificazioni, ovvero, in mancanza di entrambe, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
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La supervisione del ricorso per cassazione.

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