In Cassazione 24090/2017 c’è un chiaro esempio della confusione che spesso si fa quando si censura la violazione o la falsa applicazione di legge.
Molti Colleghi, infatti, ritengono violate le norme, semplicemente quando il giudice di merito rigetta la tesi difensiva, ad esempio, ritenendo non provata la colpa, oppure ritenendo esistente il caso fortuito.
Qualche esempio chiarirà cosa intendo dire. Viene citata la Scuola ex art. 2048 c.c. per un danno subito da un alunno (parziale perdita della vista – ridotta a quattro decimi – per lesione retinica, a seguito di una pallonata). Il giudice di merito stabilisce, però, che il sinistro non era prevedibile ed evitabile. In questo caso non ci troviamo di fronte ad una violazione di legge. Se la censura investe la prevedibilità ed inevitabilità, la strada da percorrere è un’altra e cioè quella del n. 4 dell’art. 360 (se la motivazione è incomprensibile, illogica, perplessa, gravemente contraddittoria), oppure del n. 5 (se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo).
In quel ricorso, la Collega aveva poi denunciato con il secondo motivo la violazione dell’art. 2043 c.c. per non avere la corte d’appello ritenuto esistente la colpa. Tuttavia, anche in questo caso non c’è violazione di norma di legge, in quanto il giudice di merito aveva escluso motivatamente l’esistenza della colpa.
Con il terzo motivo viene censurata la violazione dell’art. 2048 c.c. per non avere ritenuto imprudente il fatto di avere tenuto i bambini ad una distanza non inferiore a 10 metri da un campo di calcio dove si stava svolgendo una partita. Replica la Corte che lo stabilire se un evento sia prevedibile o meno; se una condotta sia stata diligente o meno; se una regola di prudenza sia stata osservata o meno, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha conseguenze gravi per il difensore del ricorrente, in quanto non solo perde il diritto al compenso, ma rischia anche di vedersi citato in giudizio dal cliente per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della pronuncia di inammissibilità. E’ certamente vero, infatti, che l’avvocato non può garantire l’accoglimento del ricorso, ma è altrettanto vero che se il ricorso non giunge nemmeno ad una pronuncia di merito per vizi di confezionamento, la responsabilità professionale dell’avvocato è evidente.
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Complimenti avvocato.
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