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Riporto la motivazione di Cass. 6730/2018 che ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso per cassazione. Bisogna sempre ricordarsi che quando si contesta la ricostruzione del fatto, siamo al di fuori del vizio e della falsa applicazione di legge. Difatti, la falsa applicazione ricorre quando fermo il fatto storico come ricostruito dal giudice, si contesta l’opera di sussunzione. Ad esempio, dopo aver accertato che il medico ha lasciato una pinza nell’addome del paziente, il giudice esclude la violazione dell’art. 1176 c.c.
- considerato che, con il primo e il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2729 e 2699 c.c., nonché dell’art. 19 lett. a) della legge n. 990/69 e della Direttiva 2009/103/CE del 16/9/2009 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta acquisizione della prova della riconducibilità del sinistro dedotto in giudizio alla responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, vieppiù sulla base di una motivazione del tutto carente e viziata dall’omesso esame degli elementi di prova documentali ritualmente prodotti in giudizio;
- che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili; che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;
- che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente, il G. e il R., nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
- che, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
- che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);
- che, pertanto, dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico giuridica unicamente rilevanti in questa sede.
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