Questioni varie in tema di depositi telematici, copie, attestazioni di conformità, notifiche telematiche dopo la legge 132/2015

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A seguito del d.l. 83/2015, convertito in l. 132/2015, sono state introdotte alcune modifiche in tema di PCT e notifiche e telematiche.

Le novità probabilmente più rilevanti sono due e riguardano (a) la possibilità di depositare telematicamente in tutti i tribunali e le corti d’appello di Italia anche gli atti introduttivi, e (b) le attestazioni di conformità.

Il nuovo articolo 16-bis comma 1-bis, infatti, stabilisce espressamente che“nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.

Il che significa che d’ora in avanti l’avvocato si atterà al principio in dubio pro telematico.

In merito alle attestazioni di conformità, il nuovo art. 16-undecies d.l. 179/2012 prevede due modalità:

  1. l’attestazione di conformità inserita nello stesso documento;
  2. l’attestazione di conformità inserita in un documento separato.

Tuttavia, per queste ultime si rimanda a specifiche tecniche che il Ministero della giustizia dovrà emanare. Per tale ragione da più parti è stato consigliato di non utilizzare il documento separato fino a quando il Ministero non pubblicherà dette regole.

Art. 16-undecies, comma 3.
Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Il problema si complica in relazione alle notifiche telematiche effettuate dall’avvocato, in quanto l’art. 3bis della legge 53/1994, come pure il comma 3, dell’art. 16-undecies d.l. 179/2012, stabiliscono che l’attestazione di conformità va inserita nella relata di notificazione, che a tutti gli effetti è un documento separato. Per tale ragione, coloro che studiano le problematiche del PCT hanno consigliato di non notificare copie informatiche prima dell’adozione delle specifiche tecniche. Altri affermano, invece, che l’attestazione di conformità inserita nel documento  è ugualmente valida anche in caso di notifica.

Ovviamente nulla impedisce di notificare i duplicati informatici scaricati dal Polisweb, come pure i documenti informatici originali, che, in quanto tali, non necessitano di attestazione di conformità (ad esempio l’atto di citazione, il precetto, ecc.). Occorre però segnalare due problemi.

Il primo riguarda il duplicato informatico che, secondo alcuni, è solo il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale. Pertanto, non potrebbe considerarsi tale, ad esempio, la sentenza sottoscritta a penna dal giudice e poi scansionata e depositata nel fascicolo informatico. Ho già spiegato in un recente post le ragioni per cui questo orientamento, secondo me, non ha fondamento giuridico.

Il secondo riguarda la procura alle liti. Ai sensi della legge 53/1994 il difensore che notifica telematicamente un atto deve essere munito di procura alle liti che può essere di due tipi (non è necessario notificare la procura, ma è consigliabile per tutta una serie di ragioni che ho spiegato in precedenti post):

  1. documento informatico sottoscritto con firma digitale da cliente e avvocato;
  2. documento cartaceo sottoscritto a mani da cliente avvocato e poi digitalmente dall’avvocato.

La seconda modalità altro non è che un documento scansionato, per cui si potrebbe sostenere che anche per la procura valga la regola che in caso di notifica l’attestazione di conformità debba essere inserita nella relata. Tuttavia, l’opinione prevalente ritiene che relativamente a questa debba farsi riferimento all’art. 83 c.p.c. che richiede la sola firma digitale dell’avvocato e non anche l’attestazione di conformità.

Occorre poi ricordarsi di quanto stabilito dal nuovo art. 16-decies d.l. 179/2012. In pratica, ogni qual volta depositiamo telematicamente la copia scansionata di un atto originale o di un provvedimento del giudice, dobbiamo attestare la conformità, inserendola nell’atto stesso.

Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti) -Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto

La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.

Nulla cambia per quanto riguarda l’attestazione di conformità del precetto, del titolo e del verbale di pignoramento o della citazione ai sensi degli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. Tuttavia, alcuni consigliano di inserire l’attestazione dopo la scansione direttamente nel documento e non di scansionare l’atto unitamente ad un foglio ove è stata inserita l’attestazione.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Fabio SCIACCA

    Vorrei un informazione: la procura alle liti di documento cartaceo scansionato dall’avvocato e firmato digitalmente ma privo di attestazione di conformità che prodotto in giudizio (procedura esecutiva immobiliare) nel gennaio 2016 non sarebbe nullo anche alla luce della L. 132/2015?
    Grazie



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