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CLICCA QUINella recente ordinanza 28060/2018 la Corte ricorda che «i motivi del ricorso per cassaione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudzio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestnione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuzione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudzio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 22069/2015).
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva allegato in quale fase aveva sollevate l’eccezione di difetto della qualità di consumatore.
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