La Corte di Cassazione ribadisce il proprio orientamento secondo cui:
- il giudice non è obbligato a disporre la ctu grafologica ogni qual volta vi sia una istanza di verificazione;
- la ctu infatti può risultare superflua qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo;
- ma è escluso che si possa decidere sulla base del comportamento delle parti o sulla base di elementi estranei al procedimento di verificazione.
Nel caso in esame, era accaduto che il giudice di merito aveva ritenuto autentica una polizza assicurativa, della quale l’assicurato aveva contestato l’autenticità della sottoscrizione, osservando che se quel documento fosse stato apocrifo, il contraente non avrebbe reiteratamente pagato il premio per diversi anni, come invece aveva fatto. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione.
Cassazione civile , sez. III, 19 maggio 2008, n. 12695
Fatto
Con decreto emesso nel marzo del 2002, il giudice di pace di Torino, in accoglimento di un’istanza della X Assicurazioni s.p.a., ingiunse ad G.A. il pagamento della somma di Euro 289,00 per ratei di premi – scaduti nel novembre e nel maggio del 2001 – con riferimento ad una polizza fideiussoria relativa all’esecuzione di lavori di appalto.
L’ingiunto, nel proporre tempestiva opposizione, espose di aver stipulato con la compagnia assicuratrice altra polizza fideiussoria – in relazione alla quale aveva, negli anni, sempre puntualmente corrisposto i corrispondenti ratei di premio – a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria per una lottizzazione residenziale a lui appaltati e non ultimati per gravi inadempimenti della ditta appaltante, tanto che, dopo reiterati solleciti, egli aveva deciso di risolvere il rapporto contrattuale. Avrebbe ancora precisato l’opponente che, da tale vicenda, era sorto un aspro contenzioso, risoltosi con una sentenza del tribunale di Orvieto che, in accoglimento delle domande da lui proposte, aveva tra l’altro accertato che alcuni documenti prodotti dalla controparte, recanti la firma ” G.A.”, erano in realtà falsi, tanto che egli aveva sporto querela presso la locale procura della Repubblica. Sulla base di tali premesse, aveva richiesto espressamente alla Toro Assicurazioni (in persona dell’agente operante in (OMISSIS)) copia delle polizze fideiussorie relative alla lottizzazione, l’esame delle quali aveva consentito ad esso opponente di scoprire l’esistenza di altra polizza, rappresentante integrazione in aumento di quella precedente, recante la propria firma apocrifa sotto la dicitura “il contraente”. La sospensione dei pagamenti da lui compiuta era stata, pertanto, la conseguenza di tale scoperta, essendo del tutto evidente che era lui, e non la compagnia, a vantare un credito restitutorio:
spiegava all’uopo domanda riconvenzionaie chiedendo la declaratoria di nullità o l’annullamento del contratto di assicurazione e la conseguente condanna della compagnia alla restituzione in suo favore della somma di circa 2.000,00 Euro.
La X. s.p.a., nel costituirsi in giudizio, chiese preliminarmente la verificazione delle sottoscrizioni asseritamente false riferibili al G..
Senza esperimento di alcuna attività istruttoria, il giudice di primo grado confermò il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda riconvenzionale dell’opponente.
La sentenza fu impugnata da G.A. dinanzi al tribunale di Torino, il quale, nel rigettarne il gravame, affermò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:
1) che, essendo facoltà del giudice di merito addivenire alla formazione del proprio convincimento sulla base di ogni elemento di prova obbiettivamente conferente anche nel procedimento di verificazione di scrittura privata, doveva, nella specie, in concreto opinarsi nel senso che il primo giudice avesse sostanzialmente effettuato detta verificazione sulla base della documentazione in atti senza ricorrere ad un esame grafologico (peraltro non obbligatorio);
2) che tale convincimento era altresì corroborato dalla circostanza per la quale il pagamento di importi aggiuntivi di una certa consistenza economica ripetuti per anni dal G. non potevano essere sfuggiti alla sua attenzione, sì che le sottoscrizioni in calce alla polizza contestata non potevano che appartenere al medesimo.
La sentenza della corte territoriale è stata impugnata da G. A. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di gravame.
Resiste con controricorso la X Assicurazioni.
Le parti non hanno depositato memorie.
Diritto
Il ricorso principale è fondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2702 c.c. e art. 217 c.p.c.); motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.
Il motivo merita accoglimento.
E’ principio di diritto già in passato affermato da questa corte di legittimità (Cass. 16.12.1983 n. 7433) quello secondo cui il disconoscimento della, scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finchè non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte. Ed è stato del pari evidenziato da questa corte regolatrice (Cass. 11.8.1982, n. 4526) che anche nel giudizio di verificazione di scrittura, privata, il giudice, che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria, non è obbligato a disporre consulenza tecnica quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti per accertare l’evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare, e, quindi, anche alla stregua di una scrittura sottoscritta dalla parte davanti a notaio e prodotta in giudizio a sostegno della domanda (senza necessità di uno specifico provvedimento di ammissione) ove la scrittura stessa risulti idonea al suddetto accertamento.
Nulla di quanto indicato da questa S.C. in tema di verificazione di scrittura è stato nella specie compiuto dal giudice di merito, che ha, del tutto illegittimamente, sovrapposto un proprio, personale convincimento, basato su elementi meramente presuntivi del tutto estranei al procedimento di verificazione (quando non su vere e proprie petizioni di principio), all’analisi (che ben avrebbe potuto prescindere dalla consulenza grafologica, ma non dall’esame di scritture comparative) delle risultanze probatorie rilevanti in parte qua.
All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo, che lamenta (fondatamente) una ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1888 c.c.); motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.
Il ricorso è pertanto accolto, il procedimento rinviato al giudice monocratico del tribunale di Torino in persona di altro magistrato, la liquidazione delle spese del presente giudizio demandata al giudice del rinvio.
P.Q.M
La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Torino in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2008
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