Basta poco per farsi dichiarare l’inammissibilità di un ricorso per cassazione, ad esempio il vizio della procura.
Nel caso deciso da Cass.26951/2017 l’attività certificativa svolta dal notaio svizzero era carente in quanto mancava l’attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli aveva accertato l’identità.
Il mancato espletamento di tale adempimento comporta, secondo la Cassazione, la nullità della procura e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4992-2015 proposto da:
HOME ART SALES SERVICES AG, in persona dei legali rappresentanti
p.t., U.N. e C.R., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA VITE, 32, presso lo studio dell’avvocato ….. che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
POLTI SPA, in persona del suo amministratore unico e legale
rappresentante N.T., elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAllA DI SANTA ANASTASIA 7, presso lo studio dell’avvocato
……
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2462/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 26/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.
Fatto
FATTI DEL PROCESSO
La società Home Art & Sales Service AG ha proposto ricorso con tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 26 giugno 2014.
Ha resistito con controricorso la società Polti S.p.A. ed ha presentato successiva memoria.
Il Collegio ha invitato a redigere una ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminare e l’esame della validità della procura.
La società Polti ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura speciale, nullità della procura stessa per violazione dei requisiti di cui all’art. 83 c.p.c., anche in relazione alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Deduce l’intimata che nella procura non vi è l’indicazione delle cariche dei soggetti che l’hanno firmata, reca l’indicazione quale luogo di rilascio della città di (OMISSIS), non è autenticata da notaio o da autorità consolare, e non è munita di alcuna formalità i in particolare delle apostille ai sensi della convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961.
2. Risulta che la procura è stata rilasciata nella città di (OMISSIS), reca in calce le firme dei legali rappresentanti senza alcuna forma di autenticazione delle stesse.
Si osserva che, in base al disposto della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, a tenore del quale il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, la procura alle liti utilizzata in un giudizio celebrato nel nostro Stato, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci. A tal fine occorre però che il diritto straniero conosca quantomeno gli istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, quanto alla scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (Cass. sez. un., ord. 13 febbraio 2008, n. 3410; Cass. civ. 14 novembre 2008, n. 27282). Venendo al caso di specie, la procura è stata rilasciata in Svizzera ed era esente, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, sia dalla legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, sia dalla c.d. apostille, e cioè dal rilascio, da parte dell’organo designato dallo Stato di formazione dell’atto, di un attestato idoneo a che l’atto venga riconosciuto ed accettato come autentico.
Tanto non esclude, tuttavia, che andava allegata, anche l’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l’attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli aveva accertato l’identità.
Il mancato espletamento di tale adempimento comporta la nullità della procura e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2017
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