La Cassazione ribadisce il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al i giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati, con la conseguenza che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (Cass. nn. 3121 del 1999, 8708 e 18528 del 2009); né, afferma la Corte, può ritenersi applicabile nella fattispecie il nuovo testo dell’art. 83 cit., risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, poiché, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della Legge medesima, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della stessa.

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