Precisare le conclusioni. Un esempio tratto da Trib. Modena sent. 866/2008

Mirco Minardi

Quando ero alle prime armi passavo molti sabato mattina in Tribunale, per leggere le sentenze. Questo mi permetteva:

a) di conoscere l’orientamento del Tribunale nel quale operavo;
b) di migliorare la mia preparazione.

Anche oggi lo faccio, seppure di tanto in tanto.

Studiare le sentenze di merito è fondamentale, e altrettanto fondamentale sarebbe poter visionare le ordinanze che decidono sui mezzi istruttori. Ogni giudice, infatti, ha la propria visione, soprattutto per ciò che concerne il modo di articolare i capitoli di prova.

Oggi vi propongo un esempio di conclusioni rassegnate in una causa discussa dal Tribunale di Modena, avente ad oggetto la risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento della promittente venditrice.

All’udienza  del  6/11/07 la causa è stata assegnata a decisione, con termine  fino  al  5/1/08 per il deposito di comparse conclusionali e fino  al  25/1/08  per  il  deposito  di  repliche, sulle conclusioni
precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione rejetta:
In via preliminare dichiararsi l’inammissibilità della nuova domanda
avanzata in via riconvenzionale da [ALPHA] s.r.l. nella memoria
10.1.2003 di “dichiararsi pertanto acquisita da [ALPHA] s.r.l. la
caparra di lire 25.000.000 (pari ad Euro 12.911,42) o quella diversa
anche maggiore versata dai signori [T.] C. e [P.] A. e condannare
inoltre i medesimi al risarcimento del maggior danno patito nella
misura che verrà quantificata in corso di causa o in quella che
risulterà di giustizia” in quanto costituente domanda nuova ed
integrante “mutatio libelli” vietata ex art. 183 c.p.c., riguardo
alla quale questa difesa ribadisce la dichiarazione di non accettare
il contraddittorio.
In via principale: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Modena, accertato e
dichiarato l’inadempimento da parte di [ALPHA] s.r.l. relativamente
al preliminare di vendita 2.11.2000 per la mancata ed ingiustificata
stipulazione del rogito definitivo e la piena efficacia e
giustificazione del recesso contrattuale degli attori, condannare la
[ALPHA] s.r.l. all’indilato pagamento a favore degli attori, a
titolo di restituzione del doppio della caparra, a favore dei
sigg.ri [T.] C. e [P.] A. dell’importo di euro 46.481,12 (pari a
lire 90.000.000) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
dalla data di versamento della caparra fino all’effettivo saldo. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l’Ill.mo Tribunale di Modena non ritenesse di accogliere le domande
principalmente spiegate, voglia, accertata per gli attori la
essenzialità del termine per la stipulazione del rogito definitivo
di compravendita fissato il 28.1.2002 e l’inadempimento della
convenuta [ALPHA] srl per mancata ed ingiustificata stipula del
rogito, dichiarare risolto di diritto il contratto preliminare di
vendita 2.11.2000 e condannare la [ALPHA] srl in persona del suo
legale rappresentante pro tempore all’indilato pagamento a favore
degli attori, a titolo di restituzione del doppio della caparra,
dell’importo di euro 46.481,12 (pari a lire 90.000.000) oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di versamento
della caparra sino all’effettivo saldo. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di lite.
In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui
l’Ill.mo Tribunale di Modena non ritenesse di accogliere neppure le
domande subordinatamente spiegate, accertata la piena operatività
della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata dagli attori
con lettera Raccomandata A.R. 23.1.2002 e l’inadempimento della
convenuta [ALPHA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, all’indilato pagamento in favore degli attori, a
titolo di restituzione del doppio della caparra, dell’importo di
euro 46.481,12 (pari a lire 90.000.000), oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dalla data di versamento della caparra
sino all’effettivo saldo.
In via di ulteriore estremo subordine Nella denegatissima ipotesi in
cui l’Ill.mo Tribunale di Modena non ritenesse di poter accogliere
neppure le domande attoree spiegate in via di ulteriore subordine,
condannarsi la [ALPHA] srl “quam minus” alla restituzione a favore
degli attori dell’importo di euro 23.240,56 (pari a lire 45.000.000)
ricevuto a titolo di caparra, non avendo la convenuta titolo alcuno
a trattenerlo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
dalla data di versamento della caparra sino all’effettivo saldo. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”; per parte
convenuta:
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa;
Nel merito, respingere le domande tutte formulate dagli attori [T.]
C. e [P.] A. nei confronti di [ALPHA] s.r.l., in quanto infondate in
fatto e in diritto.
In via riconvenzionale, accertato e dichiarato l’inadempimento dei
sigg.ri [T.] C. e [P.] A. per le ragioni tutte esposte in atti,
dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare: dichiararsi
pertanto acquisita da [ALPHA] s.r.l. la caparra di lire 25.000.000
(pari a euro 12.911,42) o quella diversa anche maggiore versata dai
sigg.ri [T.] C. e [P.] A. e condannare inoltre i medesimi al
risarcimento del maggior danno patito nella misura che verrà
quantificata in corso di causa o in quella che risulterà di
giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
In via istruttoria ammettersi prova per testi sui capitoli:
1) Vero che, al momento delle trattative che precedettero la
sottoscrizione del contratto preliminare, [P.] A. e [T.] C. furono
informati della circostanza che la porzione, all’epoca, era
utilizzabile come abitazione;
2) vero che in tale circostanza il Sig. [G.] precisò che sarebbe
stata chiesta una variante in corso d’opera per il cambio di
destinazione;
indica come testi:
– An. [b], residente a [omissis];
– [m] Pa., residente a [omissis].
3) Vero che, in corso di contratto, il sig. [P.] A. conferì,
ripetutamente, con il Vice Presidente della Cooperativa Edificatrice
Emiliano Romagnola Case Soc. Coop. a r.l. in merito al cambio di
destinazione della unità in contratto;
4) Vero che il sig. A. [P.] chiese al geom. Gr. [f] di apportare
varianti nella esecuzione dei lavori, come da lettere 22.6.01 e
14.7.01 che si rammostrano;
Indica a testi:
– geom. Gr. [f], res. a [omissis];
– sig. Giampaolo [bi], res. a [omissis]
5) Vero che nel mese di dicembre 2001 il sig. [P.] A., insieme al
sig. Gi. [G.] di [ALPHA], si recò più volte presso gli Uffici
Tecnici del Comune di Castelfranco Emilia per chiedere notizie in
ordine al cambio di destinazione d’uso della porzione oggetto del
contratto.
Indica a testi:
– Ing. C. Ma. Pi., c/o Comune di Castelfranco Emilia (MO) – Ufficio
Tecnico, Piazza Moro n. 1;
– Geom. Cesare [l], residente a [omissis];
– sig. Pa. [m], res. a [omissis]3.
6) Vero che in data 15.2.02, presso gli uffici di [ALPHA] srl, in
Castelfranco Emilia, si incontrarono i sigg.ri A. [P.], Gi. [G.],
Pa. [m] e An. [b] in rappresentanza di [ALPHA];
7) Vero che, in occasione di tale incontro il sig. A. [P.] chiese
una proroga per la stipula del rogito;
Indica a testi:
– sig. Pa. [m], res. a [omissis];
– sig.ra An. [b], residente a [omissis]”.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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