Sentenza di buon senso.
La Cassazione (sentenza 23 aprile – 16 novembre 2007, n. 23773) cassa una sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato intempestiva l’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto consegnata all’Ufficiale Giudiziario entro 40 giorni dalla notifica, ma da questi spedita il 41 giorno.
Queste le motivazioni della Corte:
- Per effetto delle pronunzie della Corte Costituzionale nn. 69/94; 477/02 (richiamata nel motivo di ricorso); 28/04; 97/04; 154/05 è da considerare acquisito all’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni, il principio secondo cui il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante deve distinguersi da quello del perfezionamento della stessa per il destinatario, perfezionamento che, nei confronti del primo, ha luogo con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notificazione deve essere effettuata; ciò se pure con effetto provvisorio ed anticipato a vantaggio del notificante, ma che si consolida, comunque, con il successivo perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, per il quale, a tal fine, rileva, invece, la diversa data in cui l’atto medesimo è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità.
- Tale principio generale, più volte richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte, opera anche in caso di notificazione a mezzo posta (v. Sez. Un. n. 10216/06).
- Nel caso di specie, dagli atti risulta che, notificato il decreto ingiuntivo al ricorrente in data 7.11.01, l’atto di opposizione venne dal S. consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione in data 17.12.01, come chiaramente si legge nel timbro apposto dall’ufficiale giudiziario sull’atto in questione al momento della consegna dello stesso da parte del notificante.
- Pertanto, dovendo il procedimento notificatorio ritenersi iniziato nella detta data, costituente il giorno ultimo del termine, l’opposizione doveva, per il notificante, ritenersi tempestiva.
- Non ha osservato il principio di diritto il giudice di appello, il quale, senza tenere conto degli effetti bilaterali della notificazione di cui alla citata pronunzia della Corte Costituzionale, ha erroneamente preso in considerazione, ai fini della tempestività dell’opposizione, la data del 18.12.01, in cui il piego raccomandato fu spedito da parte dell’ufficio postale al destinatario, e quella, successiva, di ricevimento del piego da parte del destinatario, le quali, invece, rilevavano solo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.
- Inoltre, pur dando atto nella sentenza che la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale, ha contraddittoriamente – ed erroneamente – affermato che il richiamo fatto dall’appellato alla sentenza della Corte Cost. n. 477/02 era “irrilevante e non pertinente alla fattispecie riguardando quella pronunzia le notifiche ex art. 149 c.p.c”, laddove quella pronunzia si attagliava in pieno al caso di specie.
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