PEC for dummies

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pc for dummiesLa Corte di Cassazione (ord. 2133/2016) ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso ex art. 360 c.p.c., in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado, nella specie avvenuta in cancelleria. A ciò la parte appellata vincitrice in appello aveva provveduto in quanto nel proprio atto di appello l’appellante aveva eletto domicilio in un comune diverso rispetto a quello in cui aveva sede il giudice competente. Queste le esatte parole utilizzate dal difensore: “…giudizialmente assistito e rappresentato dall’avv. NOME COGNOME, c.f. […], con studio in Cernusco Lombardone (LC) – via ….. N. 4, ivi elettivamente domiciliato (fax […], email NOME.COGNOME(at)lecco.pecavvocati.it, per le comunicazioni di Cancelleria ex artt. 134 co. 3 e 136 co. 3 cp.c.)…”.

Per la Suprema Cortetestuale è pertanto la mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata utilizzabile per le notificazioni ad istanza di parte e testuale è l’elezione di domicilio in luogo diverso dalla sede della Corte d’Appello”, aggiungendo che alla fattispecie non era applicabile l’art. 16-sexies d.l. 179/2012 (domicilio digitale), in quanto inserito dall’art. 52, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014 e dunque successivamente alla notifica in esame.

Analizzando l’intestazione si notano due anomalie:
a) La prima consiste nell’aver qualificato espressamente come email l’indirizzo PEC;
b) La seconda è data dall’aver sostituito la “chiocciola”, o meglio il logogramma @, con il lemma in inglese “at”.

Non è chiaro per quale ragione la S.C. abbia ritenuto “la mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata utilizzabile per le notificazioni”. Difatti, l’indirizzo nome.cognome@lecco.pecavvocati.it è evidentemente un indirizzo di posta elettronica certificata, tenuto conto che il nome DNS contiene il riferimento alla pec (più che di fumus si può parlare di fiamma); pertanto la sua erronea qualificazione come email era, a mio parere, facilmente superabile con l’ordinaria diligenza.

Non vorrei, però, che la S.C. abbia considerato l’indirizzo come non indicato in quanto privo della chiocciola, perché in tal caso significherebbe che quando si parla di informatica nel processo abbiamo spesso a che fare con dummies.

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 dicembre 2015 – 3 febbraio 2016, n. 2133
Presidente Vivaldi – Relatore Barreca

Premesso in fatto

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Sig. G.P. , perché la notifica dell’atto di citazione in appello risultava essere tardiva, in quanto effettuata il 15/02/2013, ossia oltre il termine c.d. breve, di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., posto che la sentenza di primo grado era stata notificata, ai sensi dell’art. 82 del R.D. 22/01/1934, n. 37 presso la cancelleria del Tribunale di Monza (non avendo in primo grado l’avvocato dell’odierno ricorrente eletto domicilio nel circondario del Tribunale) in data 07/12/2012;
per la cassazione della sentenza ricorre il Sig. C.P. , affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi di ricorso;
l’intimato resiste con controricorso;
preliminarmente occorre verificare la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata da parte resistente nel controricorso, ritualmente notificato e depositato, con la quale il resistente deduce che la notifica del ricorso, effettuata in data 20/02/2014, sarebbe tardiva, poiché avvenuta oltre i termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., posto che in data 28/10/2013 sarebbe stata ritualmente notificata la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano all’odierno ricorrente, presso il suo procuratore costituito Avv. Marco Parolari, domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Appello (non avendo egli eletto domicilio nel circondario dell’Autorità procedente);
l’eccezione appare fondata e si propone che venga accolta, per le ragioni di cui appresso.
Il resistente ha depositato, unitamente al controricorso, una copia conforme all’originale della sentenza impugnata, la quale contiene una relazione di notificazione del seguente tenore a richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico della Corte d’Appello di Milano, ho notificato copia autentica della sentenza n. 3527/13 emessa dalla Corte d’Appello di Milano a C.P. , rappresentato e difeso dall’avv. Marco Parolari
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cernusco Lombardone (LC) Via del Lago di Como e dello Spluga n. 4 ed entrambi domiciliati ex lege presso la cancelleria della Corte d’Appello di Milano;
fatto salvo il principio per cui la legge riconnette l’effetto particolare della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., solo quando la notificazione della sentenza sia eseguita al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non essendo idonea quella effettuata alla parte personalmente (cfr. Cass., 1 giugno 2010, n. 13428), nel caso di specie tale principio deve essere coordinato con l’altro orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, oltre che per il notificante (cfr. Cass. S.U., 13 giugno 2011, n. 12898), certamente per il notificato (Cfr. Cass., 2 aprile 2009, n. 8071 ed altre successive).
In particolare, con riferimento alla questione posta dal resistente va richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale “ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito – ancorché eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 – deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., soddisfacendo, l’una e l’altra forma di notificazione, l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l’opportunità della proposizione del gravame”. (così Cass., 28 aprile 2000, n. 5449), con la precisazione per la quale il procuratore va indicato per nome e cognome e come destinatario, in tale qualità, della notificazione presso la cancelleria del giudice a quo, ai sensi dell’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, onde potere ritenere che permanga, in forza di queste specificazioni, un collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest’ultimo, in modo che il procuratore possa avere conoscenza dell’atto a lui destinato (arg. ex Cass. 19 marzo 2004, n. 5563, nonché, di recente, Cass. 27 febbraio 2014, n.2698). Poiché nel caso di specie la relazione di notificazione della sentenza impugnata contiene il riferimento a […] a C.P. , rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Parolari […], in applicazione dei principi di diritto appena richiamati, non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario (cfr. anche Cass. 15 giugno 2004, n. 11257; 24 novembre 2005, n. 24795; 18 aprile 2014, n. 9051).
Pertanto, essendo stata la sentenza notificata come sopra in data 28 ottobre 2013, risulta tardiva la notificazione del ricorso in data 20 febbraio 2014”.
La relazione è stata notificata come per legge.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Giova precisare che la documentazione prodotta dal ricorrente ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., consistente nella nota rilasciata dal funzionario presso la Corte d’Appello di Milano – cancelleria centrale civile del 6 maggio 2015 – con la quale si comunica la mancata ricezione della notificazione della sentenza della stessa Corte d’Appello n. 3527/13 -, è superata, oltre che dalla relazione di notificazione a firma dell’Ufficiale giudiziario indicata nella relazione, da altra nota dello stesso funzionario di cancelleria del 6 novembre 2015, depositata dal resistente – con la quale “facendo seguito ed a rettifica della precedente comunicazione resa in data 6/5/14 […]” si conferma l’avvenuta notificazione presso la cancelleria della sentenza anzidetta, in data 28 ottobre 2013.
Resta così confermata tale ultima data come quella dell’avvenuta notificazione presso la cancelleria ai sensi e per gli effetti dell’art. 82 del R.D. n.37 del 1934.
Occorre allora verificare se, come sostenuto dal ricorrente nella memoria in atti, il resistente, già appellato, avrebbe dovuto effettuare la notificazione, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione della sentenza d’appello, all’avvocato dell’appellante, all’epoca l’avv. Marco Parolari, presso l’indirizzo PEC del medesimo, che, a detta del ricorrente, sarebbe stato indicato in atti e comunicato al suo ordine di appartenenza.
La norma di riferimento è costituita dall’art. 125, comma primo, cod. proc. civ., come modificata dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (prima della sostituzione attuata dall’art. 45 bis, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 114), ai sensi della quale, nell’atto di parte “il difensore deve, altresì, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata la proprio ordine e il proprio numero di fax”. Soltanto se tale adempimento risulta eseguito, è possibile la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata. Orbene, nell’atto di citazione in appello – la cui lettura è possibile a questa Corte perché necessaria per delibare l’ammissibilità del ricorso – si legge che l’appellante è “giudizialmente assistito e rappresentato dall’avv. Marco Parolari, c.f. […], con studio in Cernusco Lombardone (LC) – via Spluga n. 4, ivi elettivamente domiciliato (fax […], email marco.parolari(at)lecco.pecavvocati.it, per le comunicazioni di Cancelleria ex artt. 134 co. 3 e 136 co. 3 cp.c.)…”. Testuale è pertanto la mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata utilizzabile per le notificazioni ad istanza di parte e testuale è l’elezione di domicilio in luogo diverso dalla sede della Corte d’Appello.
Né vi è luogo a dibattere dell’ambito applicativo della norma dell’art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012 convertito nella legge n. 221 del 2012, che prevede la domiciliazione digitale, poiché questa è stata inserita dall’art. 52, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014, non applicabile nel caso di specie.
Ne consegue la validità della notificazione della sentenza effettuata presso la Cancelleria della stessa Corte d’Appello, anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, secondo quanto già esposto nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del resistente, nell’importo complessivo di Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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