E’ una domanda ricorrente. Cerchiamo di fare chiarezza. Come è noto, quando depositiamo un atto riceviamo quattro ricevute. Le prime tre sono automatiche, la quarta viene generata a seguito dell’accettazione del cancelliere.
L’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012 àncora il momento perfezionativo del deposito alla generazione della seconda ricevuta (ho già espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della norma in un precedente articolo).
7. Il deposito con modalita’ telematiche si ha per avvenuto al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero
della giustizia.Il deposito e’ tempestivamente eseguito quando la
ricevuta di avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di
scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155,
quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il
messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione
massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il
deposito degli atti o dei documenti puo’ essere eseguito mediante gli
invii di piu’ messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito
e’ tempestivo quando e’ eseguito entro la fine del giorno di
scadenza.
Se il termine scade, ad esempio, venerdì 30 aprile, il depositante sarà in termini se la ricevuta di consegna (2°) giungerà entro le ore 23.59.99 del 30 aprile. Il momento in cui giungono la 3° e 4° non è invece rilevante.
Ovviamente, questo non significa che con il ricevimento della 2° ricevuta il depositante possa dormire su sette cuscini. Difatti, il deposito potrebbe comunque non andare a buon fine sia per problemi relativi alla compilazione della busta (ad es. viene inserito un n. rg. sbagliato, o addirittura viene fatto un deposito in un altro procedimento), sia per problemi relativi all’atto stesso (ad es. il depositante deposita erroneamente la stessa memoria che aveva depositato in precedenza, oppure deposita un pdf immagine). Esattamente come la consegna dell’atto da notificare all’UG non implica il fatto di aver eseguito una notifica regolare, perché, ad esempio, la società destinataria si è cancellata dal registro delle imprese, oppure il destinatario si è trasferito all’estero.
Dunque qualora il deposito vada a buon fine, si terrà conto del momento in cui è stata generata la 2° ricevuta. Qualora, invece, il deposito non vada a buon fine sarà irrilevante detto momento.

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