Recenti disposizioni normative prevedono in capo ai difensori (e non solo) il potere di attestare la conformità di atti e provvedimenti, ai fini della notificazione o del deposito in giudizio.
Vediamo, anzitutto, quale esigenza si può porre nella pratica (senza pretesa di completezza).
1) L’avvocato deve notificare a mezzo PEC un atto analogico (cioè cartaceo) da trasformare in un documento informatico (ad esempio il ricorso per atp con il relativo decreto rilasciato in copia cartacea autentica dalla cancelleria)
2) L’avvocato deve depositare la stampa del messaggio di PEC, delle ricevute di consegna e accettazione, della relata di notificazione, dell’atto notificato (ad esempio per poter iscrivere a ruolo la causa nelle forme tradizionali)
3) L’avvocato deve notificare a mezzo PEC un atto/provvedimento esistente nel fascicolo informatico (ad esempio il ricorso ex art. 702bis e il decreto di fissazione dell’udienza)
4) L’avvocato deve notificare tramite U.G. o in proprio a mezzo posta un atto/provvedimento esistente nel fascicolo informatico (ad esempio l’ordinanza che ammette l’interrogatorio formale del contumace)
Prima di analizzare le norme che autorizzano le singole attestazioni, cerchiamo di capire la differenza che c’è tra copia informatica, duplicato informatico e copia per immagine di un documento analogico.
La “copia informatica di documento analogico” (art. 1, comma 1, lett. i-bis C.A.D.) è definita come il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto. Si badi bene, non di forma identica, bensì di contenuto. Si pensi al contenuto di un contratto riportato su un file di word.
La “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” (art. 1, comma 1, lett. i-ter C.A.D.) è definita come il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Si tratta, per esempio, del documento .pdf che risulta dalla scansione di un documento analogico.
La “copia informatica di documento informatico” (art. 1, comma 1, lett. i-quater C.A.D.) è definita come il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari. Si tratta, per esempio, del documento .pdf che risulta dalla effettuazione di una copia, cioè dalla registrazione in un diverso formato, di un documento .doc.
Il “duplicato informatico” (art. 1, comma 1, lett. i-quinquies C.A.D.) è definito come il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Si tratta di una procedura tecnicamente molto complessa.
Vediamo allora i riferimenti normativi delle diverse attestazioni.
IPOTESI 1
DA SUPPORTO ANALOGICO A SUPPORTO INFORMATICO PER NOTIFICA
ART. 3-bis, l. 53/1994, comma 2
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1della L. 53/94 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l’atto / provvedimento notificato (DESCRIZIONE DELL’ATTO / PROVVEDIMENTO) è copia informatica conforme alla copia analogica conforme rilasciata da ….. il ………….., in mio possesso, da cui è stata estratta.
……………….., lì 03/12/2014 Avv. …………………..
IPOTESI 2
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEI DOCUMENTI CARTACEI RELATIVI AD UNA
NOTIFICA AVVENUTA A MEZZO PEC
Art. 9, l. 53/1994
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’ articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 9, comma 1 bis della L. 53/94 che l’atto /provvedimento notificato (DESCRIZIONE DELL’ATTO / PROVVEDIMENTO), il messaggio PEC del …., la ricevuta di accettazione del …., la ricevuta di consegna del ……………, la relazione di notifica del …………., sono copie analogiche conformi ai documenti informatici da cui sono state estratte.
……………….., lì 03/12/2014 Avv. …………………..
IPOTESI 3 e 4
COPIE INFORMATICHE, COPIE ANALOGICHE, DUPLICATI DI ATTI E PROVVEDIMENTI
CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATICO
Art. 16-bis, comma 9-bis d.l. 179/12
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.
ATTESTO
ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 che la copia informatica del RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E DECRETO n. ……del ….. emesso dal Tribunale di …… a favore del Sig. ………….., res. in ……. n. 4 (C.F. ……..- P.IVA ………………..) e contro ……………….. qui allegata, sono conformi alle copie informatiche presenti nel fascicolo informatico relativo al giudizio rubricato al n. …… del Tribunale di ………
……………….., lì 03/12/2014 Avv. …………………..
ATTESTO
ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 che la copia analogica del RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E DECRETO n. ……del ….. emesso dal Tribunale di …… a favore del Sig. ………….., res. in ……. n. 4 (C.F. ……..- P.IVA ………………..) e contro ……………….. qui allegata, sono conformi alle copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del giudizio rubricato al n. …… del Tribunale di ………
……………….., lì 03/12/2014 Avv. …………………..
Salve Avv
Vorrei sapere qualè la formula di attestazione conformità adatta da inserire nel provvedimento di convalida di sfratto morosità per notificarlo al conduttore
Si ringrazia
Michela Angelelli
Mi scusi, quindi se ho ben capito, anche il Ricorso per ATP va depositato e, successivamente, inoltrato per PCT. Praticamente, effettuo il deposito presso la Cancelleria Competente a mezzo PCT. Attendo il decreto che mi verra’ inviato a mezzo PEC. Poi, notifico Ricorso per ATP e Decreto ed invio il tutto compresa notifica alla cancelleria sempre a mezzo PCT.
Il deposito del ricorso per ATP è facoltativo. La procedura è corretta.
Egregio Avv.,Un atto ingiuntivo notificato per PEC da avvocato è valido se la copia cartacea formato Pdf della procura non è stata autenticata dalla firma digitale? La ringrazio anticipatamente
Sì è valido
Salve sono neofita del pct, ho un dubbio che spero mi possa chiarire,
Ho depositato tramite pct un ricorso ex art. 702 bis cpc;
il giudice ha emesso il decreto di fissazione di udienza che mi è stato notificato a mezzo pec dalla cancelleria;
ho provveduto ad estrarre copia del ricorso depositato, ed ora dovrei notificare in modo tradizionale (non a mezzo pec)
il mio dubbio riguarda l’attestazione di conformità che devo allegare, ossia
deve essere firmata digitalmente?
si tratta dell’attestazione di conformità che ho depositato all’atto del deposito del ricorso, che devo estrarre?
oppure devo semplicemente redigerla, firmarla e notificarla.
come vede ho molti dubbi in merito
la ringrazio sin d’ora.
Posso attestare conformita ordinanza Giudice di Pace interrogatorio formale del convenuto contumace o devo richiedere copie conformi cancelleria? Grazie in anticipo