PCT, la famosa (illuminata) ordinanza del Trib. di Vercelli

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L’ordinanza del Tribunale di Vercelli si segnala per essere una delle più coraggiose in tema di erroneo deposito di un atto introduttivo (nella specie un reclamo) in forma telematica anziché cartacea e in pdf immagine, anziché nativo.

Il Collegio osserva anzitutto che nel caso in cui si ritenga di qualificare il deposito in via telematica di un atto introduttivo come una ipotesi di nullità, e non di mera irregolarità, non può prescindersi dall’applicazione della normativa prevista dal codice di procedura civile, in particolare dall’art. 156 u.c. cpc, che preclude la possibilità di dichiarare la nullità di un atto nel caso in cui questo abbia raggiunto il suo scopo.

Nel caso concreto, sostiene il Tribunale, anche ipotizzando che il deposito del reclamo in via telematica sia nullo, lo stesso ha comunque raggiunto la sua funzione tipica, atteso che a seguito del deposito in via telematica del reclamo, è stata fissata la prima udienza, sono stati notificati il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza alle controparti ed è stato instaurato il giudizio, nel rispetto del principio del contradditorio.

Detto ciò, il Giudice richiama la sentenza della S.C. n. 5160/2009 che ha ritenuto meramente irregolare il deposito effettuato a mezzo di raccomandata.

Nel caso in esame, però, vi è un altro problema, in quanto il reclamante, anzichè depositare un pdf nativo, aveva scansionato l’atto, trasformandolo in pdf.

L’art. 16 bis del D.L. 179/12 impone il rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti. L’art. 11 D.M. 44/11 stabilisce che “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34 (..)”. L’art. 34 dello stesso DM attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia di stabilire tali specifiche tecniche.

Con provvedimento del 16.4.2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve rispettare il documento informatico, in particolare ha disposto che esso deve essere in formato PDF, deve essere privo di elementi attivi e deve essere ottenuto attraverso una trasformazione di un documento testuale. Non è pertanto ammessa la scansione di immagini (cd PDF immagine).

Sul punto il Tribunale osserva che l’art. 156, 1 comma, cpc stabilisce che la nullità dell’atto per difetto di requisiti di forma deve essere prevista da una legge. L’art. 16 bis D.L. 179/12, che ha certamente natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. Di conseguenza deve ritenersi che l’invio dell’atto in formato PDF immagine costituisca una mera irregolarità.

 

Tribunale di Vercelli

Sezione Civile

Ordinanza 31 luglio – 4 agosto 2014

in persona dei signori magistrati:

Dott. ******** PRESIDENTE

Dott. ******** GIUDICE REL.

Dott. ******** GIUDICE

sciogliendo la riserva che precede, assunta all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio in data 31.07.2014 nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c.
iscritto al n. *****/14 RG/R;

avente ad oggetto: Reclamo ex art 669 terdecies avverso Ordinanza di accoglimento di ricorso per denuncia di danno temuto;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Occorre preliminarmente trattare della ritualità del deposito e della forma del ricorso introduttivo, questione sottoposta alle parti all’udienza del 31.07.2014.

Il reclamo appare depositato in via telematica, come emerge dalla firma digitale sui lati del documento. L’apposizione in calce all’atto di un timbro di cancelleria con indicazione del numero di ruolo, non esclude il deposito in forma telematica. Infatti il timbro riportato è diverso da quello con cui la cancelleria normalmente attesta l’avvenuto deposto, con indicazione dell’espressione “depositato”.

Ciò posto, in base all’art. 16 bis D.L. 179/12, possono depositarsi in via telematica gli atti delle parti costituite, in altri termini possono depositarsi in via telematica solo gli atti endoprocessuali, essendo esclusi quelli introduttivi.

La stessa norma tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di deposito di un atto introduttivo in via telematica.

Il reclamo ha natura di atto di introduttivo del relativo giudizio. Il deposito del reclamo ha la funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza alle controparti.

Nel caso in cui si ritenga di qualificare il deposito in via telematica di un atto introduttivo come una ipotesi di nullità, e non di mera irregolarità, non può prescindersi dall’applicazione della normativa prevista dal codice di procedura civile, in particolare dall’art. 156 u.c. cpc, che preclude la possibilità di dichiarare la nullità di un atto nel caso in cui questo abbia raggiunto il suo scopo.

Nel caso concreto, anche ipotizzando che il deposito del reclamo in via telematica sia nullo, lo stesso ha comunque raggiunto la sua funzione tipica.

Infatti, a seguito del deposito in via telematica del reclamo, è stata fissata la prima udienza, sono stati notificati il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza alle controparti ed è stato instaurato il giudizio, nel rispetto del principio del contradditorio.

D’altronde il deposito di un atto attraverso uno strumento non consentito o non previsto, era già stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al deposito in un atto effettuato a mezzo di raccomandata cartacea. La corte di Cassazione con sentenza n. 5160 del 2009 aveva ritenuto che tale deposito integrasse una irregolarità, al più una nullità, sanabile per l’evidente raggiungimento dello scopo.

Per quanto concerne la forma del reclamo, deve osservarsi che l’art. 16 bis del D.L. 179/12 impone il rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti. L’art. 11 D.M. 44/11 stabilisce che “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34 (..)”. L’art. 34 dello stesso DM attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia di stabilire tali specifiche tecniche.

Con provvedimento del 16.4.2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve rispettare il documento informatico, in particolare ha disposto che esso deve essere in formato PDF, deve essere privo di elementi attivi e deve essere ottenuto attraverso una trasformazione di un documento testuale. Non è pertanto ammessa la scansione di immagini (cd PDF immagine).

Dall’analisi del reclamo emerge chiaramente che lo stesso è in formato PDF immagine (cioè stampato e scansionato), attesa la presenza di rigature nere sui bordi del documento e la sottoscrizione a mano del difensore al fondo dell’atto.

Sul punto occorre osservare che l’art. 1561 comma cpc stabilisce che la nullità dell’atto per difetto di requisiti di forma deve essere prevista da una legge. L’art. 16 bis D.L. 179/12, che ha certamente natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. Di conseguenza deve ritenersi che l’invio dell’atto in formato PDF immagine costituisca una mera irregolarità.

[OMISSIS…]

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Vercelli, in data 31.7.2014.

Si comunichi alle parti.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE

ESTENSORE

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Vercelli il 4/8/14.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Raffaele pepe

    Buona sera, perchè un intervento del ministero, visto che citi una circolare esplicativa, comunque non vincolante e poi il cancelliere può sbagliare come altri, come in questo caso. Brevemente e senza formalità, ma a mani, a mio avviso il cancelliere e direttamente interprete delle norme che si riferiscono alla sua attività, e ne risponde in caso di errori. Poi tornando al processo telematico, basta riferirsi alle norme processuali già vigenti per farsene una ragione. Sostituire lo sportello di accettazione degli atti cartacei con quello telematico è a mio avviso dà più certezze è garanzie alle parti private e pubbliche. Ecco perchè. L’atto cartaceo con firma autografa e mandato con autentica, depositato in cancelleria da chiunque, indicava con una certa certezza la provenienza dell’atto dal tale avvocato, ma il cancelliere non poteva certo sindacare l’autenticità della sottoscrizione del procuratore. Se l’avvocat fosse lui o altri non interessava bastava la forma eventuali abusi sarebbero stati contestati a futura memoria. I’atto depositato nella disponibilità del Cancellire che verificata la presenza dei requisiti formali garantiva il contraddittorio, con l’inserimento nel fascicolo processuale. Ora cosa accade? Esattamente questo: l’atto processuale, introduttivo o altro, a mio avviso non ha importanza, è frmato con firma digitale che garantisce la sottoscrizione, lo invia lo stesso con posta certificata che garantisce il mittente all’indirizziìo del cancelliere destinatario, che è proprio lui, del giudice a cui si riferisce la procedura, lo stesso l’accetta e quindi,l’innserisce nel fascicolo, garantrendo il contraddittorio ecc. il resto e mancia. Poi se qualcuno non conosce del proprio mestiere, capita in tutte le categorie cancellieri compresi, e avvocati naturalmente esclui. Da ultimo, sul procedimento per D.I. che è previsto solo nella modalità telematica, nessuna obbiezione, eppure si tratta di una procedura altamente invasiva, direbbero i medici, che può portare all’emissione di un titolo immediatamente esecutivo. Si pensi al tempo necessario al debitore per avere gli atti in originale, ovvero una sospensiva contestanto semplicemente che gli atti sono falsi o altro, invece per la citazione che non prevede alcun atto immdiatamente esecutivo si cercano tante obbiezioni che non stanno ne in cielo, ma soprattutto nel codice di procedura civile ovvero non accampano alcuna violazione di norme processuali.Un saluto cordiale anonimo cancelliere di tribunale



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