PCT e le nuove specifiche tecniche: tanto tuonò che NON piovve

Mirco Minardi

All’indomani della pubblicazione del DPCM 13/11/2014 (che entrerà in vigore il prossimo 11/2/2015 e che d’ora in avanti indicherò solo come DPCM) recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, c’eravamo tutti allarmati.

Ma come – ci eravamo chiesti – abbiamo faticosamente appreso le procedure di attestazione e conformità e ora ci ritroviamo di nuovo nell’incertezza?

In realtà, secondo i primi commenti di autorevoli esperti di informatica giuridica (Roberto Arcella, Maurizio Reale, Luca Sileni, solo per citarne alcuni) parrebbe che detto provvedimento non inciderà sul processo civile telematico e sulle notifiche.

Gli argomenti sono molteplici e convincenti. Li sintetizzo, rimandando alla lettura, due su tutti, degli articoli di Roberto Arcella [link] e Maurizio Reale [link] per un più approfondito esame.

Preciso che – su Loro autorizzazione – ho fatto copia/incolla di alcuni passi degli articoli di entrambi, per cui non è farina del mio sacco; eventuali ringraziamenti e apprezzamenti andranno rivolti a questi due eccellenti Colleghi. Se ho travisato il pensiero degli Autori la responsabilità non può che essere mia. 

In ogni caso, consiglio la lettura integrale del loro articoli.

 

TESI DELL’APPLICABILITÀ DEL DPCM AL PCT E ALLE NOTIFICHE TELEMATICHE

1° argomento

La prima norma sancisce l’applicazione delle regole tecniche “ai soggetti di cui all’art. 2, commi 2 e 3” (e nel comma 3 sono indicati anche i “privati ai sensi dell’articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” e, quindi, anche agli Avvocati)

Risposta:

“La norma definisce l’ambito soggettivo di applicazione delle regole tecniche sui documenti, laddove il rapporto tra  queste ultime e le regole tecniche sul processo telematico attiene ad una delimitazione oggettiva” (Arcella).

2° argomento

L’art. 3 bis l. 53/1994 richiama l’art. 22, comma 3 del CAD, al quale si applica il DPCM.

Risposta:

Il richiamo all’art. 22, comma 3, non è significativo di alcunché, perché la medesima norma ridonda anche nella regola tecnica propria del processo telematico di cui all’art. 18, comma 4, del DM 44/2011, secondo la quale  “L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53”: due regole tecniche, quindi, per due diverse applicazioni della stessa norma (ARCELLA).

 

ARGOMENTI A FAVORE DELLA NON APPLICABILITA’ DEL DPCM AL PCT E ALLE NOTIFICHE TELEMATICHE

Argomenti (Arcella e Reale)

  • Nel processo telematico le regole tecniche sono di competenza esclusiva del Ministro della Giustizia ex art. 4 della L. 22/2/2010 n. 24, laddove il CAD prevede, in linea generale, che gli aspetti tecnici relativi alla dematerializzazione siano governati, sotto il profilo strettamente tecnico, da decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri: qual è, appunto, il provvedimento del 13/11/2014 del quale si discute in questa sede.
  • Il DM 44/2011 contiene le regole tecniche mentre i provvedimenti del DGSIA le specifiche tecniche quindi sono, per così dire, “autosufficienti”.
  • Le specifiche relative al documento informatico contenute nel DPCM e in particolare i metadati, sono funzionali alla “gestione e conservazione” del documento informatico. Ma nel PCT detta “gestione e conservazione” avviene secondo regole proprie, definite dalle regole tecniche e i metadati sarebbero sovrabbondanti.
  • I formati degli allegati ammessi nel PCT sono parzialmente diversi rispetto a quelli previsti dal DPCM.
  • Con riferimento alla attestazione di conformità di cui all’art. 3-bis l. 53/1994 va evidenziato che le modalità di notificazione via posta certificata offrono più che sufficienti garanzie di integrità ed immodificabilità dei documenti trasmessi: si pensi al fatto che, in siffatte notifiche, concorrono sia la firma digitale che la trasmissione a mezzo posta certificata che l’art. 3, comma 4, lettere a) e c) del DPCM considera anche da sole idonee a garantire le caratteristiche di immodificabilità.
  • Quanto alle copie dei documenti scaricati dal fascicolo informatico, il secondo comma dell’art. 6 DPCM prevede la possibilità di una attestazione implicita mediante la sottoscrizione con firma digitale.
  • L’art. 16-bis, comma 9 bis, D.L. 179/12, introdotto dall’art. 52 del D.L. 90/14, non contiene riferimento alcuno all’art. 23-bis comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale.
  • Il potere di attestazione di conformità all’originale, riveniente dall’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/12, introdotto dall’art. 52 del D.L. 90/14 è riferito, solo ed esclusivamente, a determinati soggetti (difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale) e solo nella specifica ipotesi per la quale (tali soggetti) estraggono, ai dal fascicolo informatico, con modalità telematiche, duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo.

Ovviamente nulla impedisce di aggiungere le informazioni contenute nell’art. 4 e 6 del DPCM e cioè il riferimento temporale e l’impronta della copia di immagine.

Nel suo articolo, l’ottimo Maurizio Reale ci spiega punto per punto quali adempimenti dovremmo porre in essere nel caso in cui fosse acclarata l’applicabilità del DPCM del 13/11/2014 al PCT in generale ed in particolare alle notifiche degli avvocati effettuate anche tramite la posta elettronica certificata ex L. 53/94

Tre sono le strade (tra loro alternative) indicate dagli articoli 4 e 6 del DPCM del 13/11/2014:

1) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, sottoscriverlo con firma digitale (art. 4 comma 2 e 6 comma 2 DPCM 13/11/2014);

Adempimenti:

  • Apposizione della firma digitale alla copia
  • Predisposizione e firma della relata di notificazione con attestazione di conformità

2) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, bisognerà apporre, al suo interno, l’attestazione di conformità; da ultimo, il file così ottenuto dovrà essere sottoscritto con firma digitale (art. 4 comma 3 e 6 comma 3 DPCM 13/11/2014);

  • Inserimento all’interno del file PDF dell’attestazione di conformità (ad es. utilizzando la funzione di Adobe 11)
  • lo stesso dovrà essere sottoscritto mediante firma digitale e allegato al messaggio PEC avendo naturalmente sempre cura di predisporre prima e allegare poi alla PEC, anche la relata di notifica, così come prevista dall’art. 3 bis della L. 53/94

3) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, redigere, con il proprio software di video scrittura, l’attestazione di conformità trasformandola in PDF testo (quindi, senza scansione) inserendo, prima della trasformazione in PDF testo, un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia informatica o di ogni copia per immagine su supporto informatico (art. 4 comma 3 e 6 comma 3 DPCM 13/11/2014).

  • Attraverso l’ottima applicazione realizzata dal Collega Claudio De Stasio e reperibile sul sito “Diritto Pratico” al seguente indirizzo: http://apps.dirittopratico.it/notifica.html, andremo ad inserire i dati richiesti; l’applicazione creerà una relata di notificazione completa di attestazione di conformità, riferimenti temporali ed impronta della copia digitale.

 


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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