Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con provvedimento dell’1/12/2014, ha sposato la tesi dell’ammissibilità del deposito telematico dell’atto introduttivo, anche laddove l’ufficio giudiziario non sia abilitato dal D.G.S.I.A. ed ora (dopo il 30.06.2014 e il 31.12.2014) sia abilitato solo per gli atti endoprocessuali.
Il ragionamento è molto semplice. Anzitutto distingue la validità dell’atto in sè, da quella del deposito.
L’atto informatico sottoscritto con firma digitale, afferma il Tribunale, è certamente valido, come si ricava dalle seguenti norme:
- art. 15 l. 59/1997;
- art. 4 D.P.R. 123/2001
- art. 20, 21 e 45 C.A.D.
Diversa è la questione del deposito. Ad avviso del Tribunale, il provvedimento del D.G.S.I.A non è decisivo in quanto norma secondaria che non può derogare l’art. 121 c.p.c. che prevede la libertà delle forme. D’altra parte, sottolinea il Giudice, la stessa Cassazione ha affermato la ritualità del deposito avvenuto tramite invio postale.
Sono d’accordo quasi su tutto. Non mi convince il discorso sulle fonti, in quanto la trasmissione dei documenti informatici avviene nel rispetto delle norme anche regolamentari.
Il mio pensiero, comunque, l’ho espresso qui.
La sentenza è consultabile su www.ilcaso.it
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Buona sera, perchè un intervento del ministero, visto che citi una circolare esplicativa, comunque non vincolante e poi il cancelliere può sbagliare come altri, come in questo caso. Brevemente e senza formalità, ma a mani, a mio avviso il cancelliere e direttamente interprete delle norme che si riferiscono alla sua attività, e ne risponde in caso di errori. Poi tornando al processo telematico, basta riferirsi alle norme processuali già vigenti per farsene una ragione. Sostituire lo sportello di accettazione degli atti cartacei con quello telematico è a mio avviso dà più certezze è garanzie alle parti private e pubbliche. Ecco perchè. L’atto cartaceo con firma autografa e mandato con autentica, depositato in cancelleria da chiunque, indicava con una certa certezza la provenienza dell’atto dal tale avvocato, ma il cancelliere non poteva certo sindacare l’autenticità della sottoscrizione del procuratore. Se l’avvocat fosse lui o altri non interessava bastava la forma eventuali abusi sarebbero stati contestati a futura memoria. I’atto depositato nella disponibilità del Cancellire che verificata la presenza dei requisiti formali garantiva il contraddittorio, con l’inserimento nel fascicolo processuale. Ora cosa accade? Esattamente questo: l’atto processuale, introduttivo o altro, a mio avviso non ha importanza, è frmato con firma digitale che garantisce la sottoscrizione, lo invia lo stesso con posta certificata che garantisce il mittente all’indirizziìo del cancelliere destinatario, che è proprio lui, del giudice a cui si riferisce la procedura, lo stesso l’accetta e quindi,l’innserisce nel fascicolo, garantrendo il contraddittorio ecc. il resto e mancia. Poi se qualcuno non conosce del proprio mestiere, capita in tutte le categorie cancellieri compresi, e avvocati naturalmente esclui. Da ultimo, sul procedimento per D.I. che è previsto solo nella modalità telematica, nessuna obbiezione, eppure si tratta di una procedura altamente invasiva, direbbero i medici, che può portare all’emissione di un titolo immediatamente esecutivo. Si pensi al tempo necessario al debitore per avere gli atti in originale, ovvero una sospensiva contestanto semplicemente che gli atti sono falsi o altro, invece per la citazione che non prevede alcun atto immdiatamente esecutivo si cercano tante obbiezioni che non stanno ne in cielo, ma soprattutto nel codice di procedura civile ovvero non accampano alcuna violazione di norme processuali.Un saluto cordiale anonimo cancelliere di tribunale