Pagamento differenze retributive. Memoria di costituzione

Mirco Minardi

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

SEZIONE LAVORO

Memoria di costituzione con domanda riconvenzionale

Il sottoscritto Avv. Mirco Minardi, MNRMRC69T06A271W, indirizzo pec: ………, con studio in Senigallia, Via Armellini n. 14, in qualità di procuratore e difensore della EU. XX S.r.l., Part. Iva …..460424, corrente in ……, elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in Senigallia, Via Armellini 14, come da delega in calce al presente atto rilasciata dal legale rappresentante pro tempore Sig. F. F.,

SI COSTITUISCE

Nella causa promossa da BA. AM., rubricata al n. 394/2012 del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, per contestarne integralmente il contenuto.

IN RITO

Ai sensi dell’art. 416 c.p.c., stante la proposizione di domande riconvenzionali, chiede che a modifica del decreto del 02/04/2012, pronunci un nuovo decreto per la fissazione della udienza.

 

I

LA DOMANDA DEL RICORRENTE

Con ricorso ritualmente notificato, il sig. BA. AM., premesso di essere stato alle dipendenze della EU. XX S.R.L. dal 13/01/2010 al 15/12/2011 ha allegato:

a)      di essere stato inquadrato nel livello C, anziché in quello CS;

b)     di avere operato in Italia e all’estero (Iran);

c)      di non avere avuto altri superiori che l’amministratore unico;

d)     di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 18,30 maturando uno straordinario di due ore al giorno e quindi di 10 ore settimanali;

e)      di avere lavorato in Iran “quasi sempre” 7 giorni su 7 per circa 14/15 ore al giorno; in particolare di avere svolto le seguenti ore di lavoro straordinario: 81 ore nel mese di gennaio 2011; 102 ore nel mese di febbraio 2011; 44 ore nel mese di marzo 2011; 65 ore nel mese di aprile 2011; 42 ore nel mese di maggio 2011.

f)       Di non avere ricevuto la diaria di trasferta per euro 4.371,81;

g)      Di non avere ricevuto l’importo di euro 817,97 a titolo di riconoscimento del congedo matrimoniale;

h)     Di avere maturato un credito lordo di euro 26.667,89 e netto di euro 25.597,89;

i)        Di non avere ricevuto gli assegni familiari;

j)        Di non avere ricevuto le buste paga di ottobre, novembre e dicembre;

k)      Di avere ricevuto trattenute illecite per euro 1.123,63;

l)        Di avere maturato un TFR di euro 1.291,55.

Tanto premesso, si contesta la domanda attorea per i motivi che seguono.

II

LA DIFESA DELLA DATRICE DI LAVORO

 

II.A L’INQUADRAMENTO DEL SIG. BA. AM.

Il sig. BA. AM. è stato inquadrato nella categoria C del CCNL Lapidei industria (art. 5) che si applica all’operaio particolarmente specializzato, il quale ricomprende i seguenti profili (doc. 1):

DECLARATORIA: appartengono alla categoria C:

– i lavoratori che con specifica collaborazione svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare preparazione tecnico-amministrativa specialmente rilevante rispetto a quelle previste per le categorie successive

PROFILI

– lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive di particolare complessità e che richiedono specifica esperienza ed addestramento

professionale;

– lavoratore che sulla base di istruzioni e con riferimento a procedure esistenti, rileva, ordina, controlla, trascrive e totalizza dati anche diversi, interagendo sul programma dell’elaboratore al fine di elaborare situazioni riepilogative, analisi, prospetti ed effettuando imputazioni di conto (operatore E.D.P.).

DECLARATORIA: appartengono alla categoria C:

– i lavoratori che esplichino mansioni di fiducia – responsabilità che non siano

normalmente attribuite agli operai o che siano preposti alla guida o al controllo di

un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico pratica, ma senza

iniziativa per la condotta ed i risultati della lavorazione.

DECLARATORIA: appartengono alla categoria C:

– i lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella

categoria D, inquadramento operai, compiono, con maggiore autonomia e con

l’apporto di particolare e personale competenza, lavori che presuppongono la

conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli

apparati lavorativi.

PROFILI

installatore che, previa interpretazione dei disegni esecutivi, è in grado di

installare e mettere in servizio macchine e/o impianti elettrici e/o impianti fluidodinamici (installatore finito);
– lavoratori addetti alla conduzione di barconi capaci di provvedere all’ormeggio e alla formazione di convogli e alla loro guida sul fiume o su corsi

d’acqua, laghi e M. (barconista o pontoniere);

– lavoratori che eseguono a regola d’arte, su modello, qualsiasi lavoro di

riproduzione di opere, riproducendole da modello o disegno anche in scala

(ornatista, figurista, fiorista, pannista, puntatore);

– lavoratore che esegua a regola d’arte ed in conformità dei disegni esecutivi

qualsiasi lavoro di sagomatura di qualunque materiale lapideo con macchina

complessa e/o a controllo manuale, provvedendo da solo all’adattamento della

macchina medesima (fresatore-sagomatore);

– lavoratore che esegue l’armatura di qualsiasi tipo di taglio al masso nelle cave

di montagna o nelle cave “a pozzo” anche con l’ausilio delle macchinette

perforanti e che esegue tagli secondo sagome e profili diversi con impianti fissi di

filo elicoidale e/o con impianti di filo diamantato veloce (filista armatore al monte

o nelle cave “a pozzo”);

– lavoratore che è addetto al funzionamento del dragline, provvedendo inoltre

all’ordinaria manutenzione (draglista);

– lavoratore che su automezzi appositamente predisposti effettua il trasporto di

blocchi di marmo dalle cave in montagna percorrendo le relative strade di

arroccamento e che è in grado di provvedere anche all’ordinaria manutenzione del

mezzo (autista di cava);

– lavoratore che a regola d’arte porta a termine la lucidatura a mano di ornato

e/o scultura di più materiali lapidei o lavoratore che esegua a regola d’arte

manualmente la sagomatura e la rifinitura di qualunque massello di materiale

lapideo (lucidatore a mano di ornato e/o scultura, rifinitore);

– operatore alla segatrice a catena che oltre a posizionare e condurre in maniera

completa la macchina, provvede alla messa a punto e alla ordinaria manutenzione

della stessa e della catena, con interventi di riparazione e sostituzione in caso di

rottura dei denti o altre parti della macchina (operatore alla segatrice a catena);

– lavoratore che oltre a partecipare allo svolgimento di lavori manuali propri

delle categorie operaie più elevate, svolga, in quanto in possesso di particolare

esperienza e capacità acquisita nel tempo, funzioni di coordinamento tra la propria

attività e quella degli altri operai (operaio capo squadra-sottocapo-capomutacapoturno);

– operatore di mezzo semovente di potenza superiore a 300 CV che sia provvisto di adeguata patente e che provveda alla ordinaria manutenzione del

mezzo (operatore di grandi mezzi semoventi);

– lavoratore che, con l’eventuale ausilio di funi, scale ed altri mezzi adeguati,

provveda alla pulitura delle pareti incombenti sulle cave, liberandole da massi e

pietre pericolanti (tecchiaiolo);

– lavoratore che, attraverso la miscelazione e la pesatura di vari materiali di

marmo, come polveri e ghiaie, di colori (ossidi) di composti chimici quali reagenti

ed indurenti, provvede con autonomia ed apporto di personale competenza alla

composizione di un blocco di marmo, controllandone la miscelazione nella
betumiera ed il successivo collocamento nella cassaforma.

 

In particolare per quanto concerne le mansioni asseritamente svolte nei punti da a) a e) e da aa) a gg) del ricorso si osserva quanto segue.

Nella sede italiana, il ricorrente ha svolto le seguenti esclusive mansioni: è stato impiegato nelle “macchine frese a ponte” e nelle “macchine frese a bandiera” con funzioni di taglio (macchine che servono per lavorare i piani di marmo, granito e quarzo), ma non si occupava della programmazione tecnica, né ha mai elaborato e messo a punto programmi; non è mai stato addetto alle macchine a controllo numerico e men che meno le ha programmate. Il sig. BA. non è in grado di condurre completamente (come previsto nel profilo CS) le macchine a guida computerizzata di sagomatura e lucidatura. Non è inoltre mai stato responsabile di un cantiere. È stato aiuto gruista e gruista.

Per quanto riguarda l’IRAN va puntualizzato quanto segue. EU. XX S.R.L. ha ricevuto incarico dalla ITALIAN …… S.R.L., con sede legale in provincia di Macerata, di trasferire il proprio know how alla società iraniana …… per attrezzare ed avviare un laboratorio per la realizzazione di piani cucina. La soc. EU. XX ha svolto consulenza per l’installazione dei macchinari, per il layout di produzione e la sua messa a regime, ivi compreso l’addestramento degli operatori iraniani. EU. XX ha inviato varie figure tecniche, tra cui il BA..

 

In IRAN il BA. non ha mai avuto ruoli di responsabilità diretta in quanto era sotto la responsabilità o dell’amministratore F. F., il quale ha curato direttamente i lavori di erezione del manufatto, di posizionamento degli impianti e della tracciatura, o del sig. Marco L. o del Geom. Nicola B.. Durante la messa in opera dell’impianto non ha avuto alcun ruolo di responsabilità, avendo seguito solo e soltanto le direttive del sig. Pietro F., o del sig. Marco L. o del Geom. Nicola B.. La macchina a controllo numerico installata in IRAN è stata programmata dal Geom. Nicola B.. È stato certamente a capo squadra degli operai, ma questo rientra nel livello C.

Non è stato nel modo più assoluto sorvegliante di cava, in quanto EU. XX non ha cave in Iran (come pure in Italia).

Queste e sole queste, dunque, sono state le mansioni svolte dal sig. BA. che, come si vede, rientrano perfettamente nella qualifica dell’operaio specializzato di livello C.

 

II. B SULL’ORARIO DI LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, questo è stato tanto in in Italia, quanto in IRAN il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12,00 e dalle 13,30 e alle 17,30.

Il ricorrente afferma, invece, che in Italia svolgeva 40 ore mensili di straordinario che sono arrivate a 81, 102, 44, 65 e 42 in Iran, rispettivamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2011.

Sennonché, il conteggio allegato dal ricorrente con il n. 8 ci offre un’altra verità, inspiegabilmente diversa da quella allegata nel ricorso. Difatti nel suddetto conteggio il ricorrente non ha calcolato 40 ore di straordinario al mese! Nell’allegato 7, gli importi delle ore di straordinario sono le seguenti:

MESE

IMPORTO

gen-10

28,29

feb-10
mar-10
apr-10
mag-10

371,59

giu-10

236,06

lug-10

273,71

ago-10

218,79

set-10

400,82

ott-10

403,03

nov-10

418,09

dic-10

46,06

gen-11

80,61

feb-11
mar-11

57,58

apr-11

5,88

mag-11

108,48

giu-11

70,51

lug-11

29,38

ago-11

17,63

set-11

53,95

ott-11
nov-11
dic-11

Come si evince in maniera chiara dal conteggio vi è una sostanziale negazione di quanto affermato nel ricorso, in cui si è allegato di avere sempre lavorato in Italia 40 ore al mese in più rispetto all’orario ordinario, tanto che, ad esempio, a febbraio, marzo e aprile 2010 non risulta nemmeno un’ora di straordinario, mentre negli altri casi l’importo è di poco superiore a quello applicato da EU. XX ma solo per via del livello applicato.

Dunque, al proprio consulente del lavoro, Cristian Mirabilio, il ricorrente ha dichiarato qualcosa di ben diverso rispetto al proprio difensore, anche se poi le conclusioni del consulente del lavoro sono state pedissequamente riportate nelle conclusioni.

Peraltro, come possa il ricorrente avere fatto 40 ore mensili di straordinario nonostante i lunghi periodi di malattia e infortunio è un mistero. Difatti egli lo stesso è stato assente per i seguenti giorni:

  • Ottobre 2010: 2 giorni di assenza
  • Dicembre 2010: 6 giorni di assenza
  • Gennaio 2011: 4 giorni di assenza
  • Aprile 2011: 8 giorni di malattia e 1 di ferie
  • Giugno 2011: 6 giorni di ferie, 1 giorno di permesso ROL, 1 ex festività.
  • Luglio 2011: 3 giorni di malattia
  • Agosto 2011: 5 giorni di malattia e 9 giorni di ferie
  • Settembre 2011: 5 giorni di malattia
  • Ottobre 2011: 11 giorni di malattia, 3 giorno di infortunio
  • Novembre 2011: 18 giorni di infortunio e 3 di malattia
  • Dicembre 2011: 10 giorni malattia e 1 di ferie

 

La seconda tabella allegata dal ricorrente riguarda il calcolo di straordinario effettuato all’estero. Anche qui va anzitutto osservato che contrariamente a quanto indicato in ricorso (v. pag. 2) ove il lavoratore ha dichiarato di essere stato in Iran dal mese di dicembre al mese di giugno, nel conteggio è stato inserito inspiegabilmente anche il mese di novembre 2010.

Ad ogni modo si ribadisce con forza che anche in Iran il lavoratore ha effettuato il normale orario di lavoro, oltre lo straordinario indicato esattamente nelle buste paga allegate (doc. 2), qui da intendersi integralmente richiamate (id est: 7 ore a gennaio 2011; 5 ore a marzo 2011; 0,50 ad aprile 2011; 6 ore a giugno 2011).

Pertanto, il lavoratore, sul quale grave il relativo onere della prova (ex art. 2697 c.c.), dovrà dimostrare di avere effettuato il lavoro straordinario di cui chiede il pagamento:

«Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro, senza che l’assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice».

Cassazione civile, sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cassazione civile 16 febbraio 2009 n. 3714 sez. lav.

 

«Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell’onere della prova».

Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; sull’onere della prova a carico del lavoratore cfr. anche: Cass. 29 gennaio 2003 n. 1389; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12695 e tante altre.

 

I documenti avversari indicati con il n. 7 sono stati predisposti unilateralmente dal ricorrente (come peraltro da lui ammesso) e qui si contestano espressamente, non essendo veritieri. Mai EU. XX ha preso conoscenza degli stessi e quindi riconosciuto quegli orari.

 

II. C SULLA DIARIA ESTERA

La tabella successiva riguarda la diaria; qui il lavoratore ha applicato la somma di euro 77,47 per ogni giorno all’estero, senza indicare in base a quale norma, di legge o di contratto, è stata calcolata.

Si deve tenere conto che il vitto e l’alloggio erano a carico dell’EU. XX, dunque ai sensi dell’art. 39, trattandosi non di trasferimento ex art. 38, ma di Mansioni temporanee e trasferte, al lavoratore spetta una indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.

Come si vede dalle buste paga allegate, invece, il sig. BA. ha percepito per trasferta una percentuale ben maggiore del 20% rispetto alla retribuzione base (a dicembre 2010 e gennaio 2011 pari al 117%; a febbraio 2011 pari al 129%; a marzo 2011 pari al 92%; ad aprile 2011 pari al 127%,  a maggio 2011 pari al 92%, a giugno 2011 pari al 115%).

Dunque anche questo motivo è del tutto sfornito di fondamento.

Complessivamente il ricorrente è stato in trasferita in IRAN per 87 giorni, come si ricava dalle buste paga e non per 132 come invece affermato dal ricorrente:

MESE

GIORNI

dic-10

14

gen-11

11

feb-11

20

mar-11

9

apr-11

9

mag-11

22

giu-11

2

87

 

II. D SUL CONGEDO MATRIMONIALE

Nel punto 9 del ricorso il ricorrente ha chiesto un importo di euro 817,97 a titolo di congedo familiare. Tuttavia, l’art. 32 del C.C.N.L. stabilisce espressamente che “la richiesta di congedo deve essere avanzata dall’avente diritto con un preavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio salvo casi eccezionali”. Ebbene, il sig. BA. non ha mai chiesto (e nemmeno allegato di aver chiesto), prima del presente giudizio, alcun congedo familiare, ed è per tale  ragione che non gli è stato riconosciuto. È noto che la possibilità di beneficiare dell’assegno è subordinata alla effettiva fruizione del congedo, circostanza questa non verificatasi per esclusiva volontà del dipendente. Oltretutto, l’importo, come è noto, grava per la maggior parte sull’INPS, dunque non vi era davvero ragione di negarlo, ove fosse stato ritualmente chiesto.

 

II.E SUGLI ASSEGNI FAMILIARI

Il ricorrente contesta di non avere mai ricevuto gli assegni familiari. Anche questo motivo è manifestamente infondato, atteso che il lavoratore non ha mai presentato all’azienda la relativa domanda compilata su apposito modulo INPS e sottoscritta anche dal coniuge (che difatti non è stata allegata al ricorso), omettendo altresì di indicare la composizione del proprio nucleo familiare e altresì il reddito complessivo.

Detta domanda, come è risaputo, rappresenta una condicio sine qua non per la concessione del beneficio.

Si noti che al punto 12) del ricorso, il lavoratore ha semplicemente richiesto il riconoscimento degli assegni familiari, producendo a tal fine il solo certificato di famiglia!!!, senza indicare il reddito complessivo del nucleo familiare e senza allegare la domanda che in teoria avrebbe dovuto compilare e consegnare all’azienda.

È IMPOSSIBILE calcolare gli assegni familiari se il lavoratore non fornisce la situazione reddituale complessiva della sua famiglia!!! Difatti, tanto per fare un esempio, qualora il reddito del BA. fosse inferiore al 70% del reddito complessivo della famiglia, non avrebbe diritto ad alcun assegno familiare.

Non solo. Nel caso di specie il BA. è divorziato dalla prima moglie, pertanto la concessione degli assegni famigliari presuppone l’autorizzazione dell’INPS.

D’altra parte, quale interesse avrebbe avuto la datrice di lavoro a non riconoscere gli assegni, visto che questi sono a carico dell’INPS, per conto del quale l’Azienda anticipa solo l’importo? Risposta: NESSUNO.

Alla luce di quanto sopra, la minaccia svolta a pagina 6 del ricorso (“il ricorrente provvederà ad inoltrare apposito esposto presso i competenti organismi al fine di denunciare tali macroscopiche evidenze”) si appalesa come manifestamente ingiusta oltre che temeraria.

Ovviamente, se questo accadrà, il BA. verrà chiamato a risponderne davanti a tutti i giudici competenti e a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.

 

II.F SULLE FERIE E SUI PERMESSI

Il ricorrente ha chiesto, senza allegare alcun fatto nel ricorso, la somma di euro 1.769,32 a titolo di permessi e ferie non godute.

È principio notissimo in giurisprudenza[1], quello secondo cui i documenti fungono da prova (o da indizio) di ciò che viene affermato negli atti di causa. Il ricorrente non può richiedere una somma a titolo di ferie e permessi senza allegare come e perché questa somma gli deve essere riconosciuta. Oltretutto, nel ricorso nemmeno c’è un richiamo per relationem al conteggio fatto dal consulente del lavoro!!!

Ad ogni modo, relativamente ai permessi, EU. XX ha conteggiato 132 permessi. Tra l’altro, il consulente ha erroneamente conteggiato 16 ore di permesso nel mese di marzo 2011, mentre in realtà ne ha usufruito di 40 ore. Ad aprile 2011 ha usufruito di 8 ore e non di quattro.

Relativamente alle ferie, il consulente ha conteggiato 248 ore mentre EU. XX ha calcolato 256 ore. Non solo, inspiegabilmente il consulente ha calcolato il rateo considerando 176 ore mensili, mentre in base all’art. 76 del CCNL l’operaio ha diritto a quattro settimane annuali.

Dunque anche questa richiesta è del tutto infondata.

 

II.G SULLA MANCATA CONSEGNA DELLE BUSTE PAGA

Il ricorrente ha lamentato la mancata consegna delle buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011.

Si tratta di una lamentela pretestuosa, formulata al solo ed unico scopo di mettere in cattiva luce l’Azienda, posto che le buste paga sono state sempre a disposizione del BA. presso la sede senigalliese, luogo in cui la datrice di lavoro deve eseguire la propria obbligazione, come è noto. La consegna della busta paga, infatti, è un obbligo contrattuale del datore di lavoro ed ogni prestazione contrattuale deve essere eseguita in un certo tempo e in un certo luogo. Salvo che sia convenuto diversamente o che tra le parti vi siano usi diversi, il luogo dell’adempimento delle prestazioni del datore di lavoro, coincide con la sede dell’azienda dove il lavoratore presta la sua attività.

Questo è quanto ha affermato ripetutamente la S.C. ad esempio in tema di retribuzione:

Autorità:  Cassazione civile  sez. lav.

Data:  04 ottobre 1995

Numero:  n. 10408

«In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l’azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzi detto per ritirare le proprie spettanze».

 

Pertanto, è presso la sede dell’azienda in Senigallia che il datore di lavoro deve eseguire la propria prestazione di consegna delle buste paga.

Non solo. Mai, si ripete: MAI, il BA. ha richiesto, prima del ricorso, la consegna delle suddette buste paga, che sono sempre state a disposizione dello stesso presso l’azienda e che oggi vengono prodotte con facoltà di estrarne copia.

 

 

III

DOMANDA RICONVENZIONALE

III. A  SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLE DIMISSIONI SENZA PREAVVISO

Ai sensi dell’art. 78 del C.C.N.L. la comunicazione delle dimissioni dell’operaio (non in prova) necessita di un preavviso di una settimana.

Il BA. si è dimesso il 16/12/2011 per “il mancato pagamento di notevoli differenze retributive maturate in conseguenza dell’intercorso rapporto di lavoro”, senza dare alcun preavviso, e senza che nemmeno avesse fatto presente all’Azienda di reclamare dei diritti.

Il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore è un rapporto contrattuale che, in quanto tale, deve basarsi sulla correttezza (cfr. art. 1175 c.c.). Evidentemente, non è corretto rassegnare senza preavviso le dimissioni, lamentando genericamente differenze retributive, senza mettere l’azienda in condizioni di conoscere in modo specifico dette lagnanze.

Il presente giudizio dimostrerà che le dimissioni sono state rassegnate senza giusta causa, con conseguente diritto dell’azienda a trattenere l’indennità di mancato preavviso, pari ad euro 384,42.

 

III.B SUL CREDITO DELL’EU. ‘XX

All’inizio del rapporto di lavoro, il sig. BA., essendo originario e residente in altra Regione, ha chiesto all’amministratore unico della EU. XX di aiutarlo a reperire un alloggio, almeno fino a quando non avesse trovato un appartamento in affitto.

In base agli accordi, EU. XX, si sarebbe fatta carico dei primi quattro mesi, in attesa che il BA. reperisse un alloggio. Il sig. F. reperì così una sistemazione presso la vicina Country house VE. M., sita in …... Qui il sig. BA. ha alloggiato e consumato i propri pasti dal mese di gennaio 2010 al mese di luglio 2011.

Sennonché, nonostante gli espressi inviti e solleciti, il BA. ha continuato ad usufruire della Country house per molti mesi e nel frattempo EU. XX ha continuato a pagare il vitto e l’alloggio.

Nel complesso, l’azienda ha maturato un credito complessivo di euro 7.399,16 così suddiviso:

ANNO

MESE

OGGETTO

IMPORTO

2010

Gennaio

4 pasti 4 pernotti

268,98*

2010

Febbraio

17 pernotti 14 pasti

781,81*

2010

Marzo

18 pernotti 13 pasti

786,35*

2010

Aprile

18 pernotti 12 pasti

763,62*

 

* A Carico dell’Azienda

 

2010

Maggio

19 pernotti 15 pasti

859,08

2010

Giugno

20 pernotti 16 pasti

909,08

2010

Luglio

22 pernotti 16 pasti

892,70

2010

Agosto

12 pernotti 9 pasti

550,07

2010

Settembre

20 Pernotti 16 Pasti

890,93

2010

Ottobre

17 Pernotti 13 Pasti

881,81

2010

Novembre

18 Pernotti 13 Pasti

786,35

2010

Dicembre

1 Pernotti 1 Pasti

50,00

2011

Gennaio

4 Pernotti 3 Pasti

177,24

2011

Marzo

7 Pernotti 5 Pasti

304,51

2011

Aprile

3 pernotti 3 pasti

158,16

2011

Giugno

11 pernotti 9 pasti

506,16

2011

Luglio

10 pernotti 7 pasti

433,07

TOTALE

7.399,16

Inutili sono state le diffide inviate anche dallo scrivente difensore (v. doc. ….).

Si producono in allegato, le fatture emesse dalla COUNTRY HOUSE VE. M., le distinte emesse sempre dalla stessa ditta e le distinte dei bonifici effettuati alla stessa dalla EU. XX S.R.L. (v. doc. …..).

Per scrupolo difensivo, laddove non sia provata l’obbligazione contrattuale, detta somma dovrà essere restituita all’EU. XX a titolo di indebito oggettivo o soggettivo o, in ultima istanza, di arricchimento senza giusta causa.

 

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente difensore rassegna le seguenti

IV

CONCLUSIONI

«Nel merito e in via principale, per le causali di cui in narrativa, piaccia al Tribunale adito respingere le domande del ricorrente.»

«In via riconvenzionale, piaccia al Tribunale adito accertare l’assenza di giusta causa nelle dimissioni rassegnate dal sig. BA. AM. e dunque accertare il diritto da parte di EU. XX S.R.L. di trattenere la somma di euro 384,42 per mancato preavviso.»

«In via riconvenzionale, piaccia al Tribunale adito condannare per le causali di cui alla narrativa BA. AM. al pagamento della somma di euro 7.399,16, oltre interessi dalla mora al saldo ovvero dalla domanda al saldo.»

«In via subordinata, per mero scrupolo difensivo, piaccia al Tribunale adito compensare i reciproci crediti e debiti.»

 «Con vittoria di spese e compensi. Il valore della presente causa è di euro 7.399,16»

V

SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE AVVERSARIE

Il ricorrente ha chiesto ammettersi le seguenti prove:

a)     Dare atto della produzione documentale: nulla quaestio.

b)     Ammettere CTU al fine di determinare il suo credito: si tratta di una richiesta inammissibile in quanto tendente a trasferire l’onere della prova, gravante sul lavoratore, al consulente tecnico. Il lavoratore, infatti, deve prima dimostrare di avere svolto le mansioni di cui al livello CS, nonché di avere effettuato il lavoro straordinario e all’estero nella misura indicata in ricorso, che qui si è espressamente contestata.

c)      Ordinare l’esibizione dei libri paga, matricola e cartellini badge: si tratta di una richiesta manifestamente esplorativa e come tale inammissibile. Oltretutto il libro paga e il libro matricola non esistono più essendo stati sostituiti dal “libro unico del lavoro”. Per quanto riguarda il badge a suo tempo consegnato al lavoratore, esso non esiste più in quanto l’azienda, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, procede alla loro distruzione, non sussistendo alcun un obbligo di conservazione.

d)     Ordinare l’esibizione degli orari di lavoro: sono quelli risultanti dal contratto di lavoro.

e)     Prova testimoniale sulle circostanze 3-4-5-6-7: inammissibile, in quanto i punti suddetti non contengono fatti circostanziati. Il teste, ad esempio, dovrebbe rispondere sulle circostanze di cui al capitolo 5, cioè in merito alla conformità delle prestazioni svolte rispetto all’articolo CCNL. In caso di ammissione si indicano a riprova NICOLA …; MARCO …., ROBERTO …..

Si chiede prova per interrogatorio formale del ricorrente e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1)               Vero che il sig. BA. AMEDE ha chiesto all’amministratore unico della EU. XX, F. F., di aiutarlo a reperire un alloggio fino a quando non avrebbe trovato un appartamento in affitto?

2)               Vero che il Sig. F. F. legale rappresentante della EU. XX e il sig. BA. AM.  concordarono che i primi quattro mesi di vitto e alloggio presso la Country House VE. M. sarebbero stati a carico della EU. XX?

3)               Vero che dal mese di Gennaio 2010 al mese di luglio 2011 il Sig. BA. AM. ha alloggiato presso la Country house VE. M., sita in Scapezzano di Senigallia, Via Vigne n. 273?

4)               Vero che il sig. AM. BA. ha usufruito dei pasti dei e pernottamenti presso la Country House Ve. M. di Senigallia, come da seguente tabella?

2010

Maggio

19 pernotti 15 pasti

859,08

2010

Giugno

20 pernotti 16 pasti

909,08

2010

Luglio

22 pernotti 16 pasti

892,70

2010

Agosto

12 pernotti 9 pasti

550,07

2010

Settembre

20 Pernotti 16 Pasti

890,93

2010

Ottobre

17 Pernotti 13 Pasti

881,81

2010

Novembre

18 Pernotti 13 Pasti

786,35

2010

Dicembre

1 Pernotti 1 Pasti

50,00

2011

Gennaio

4 Pernotti 3 Pasti

177,24

2011

Marzo

7 Pernotti 5 Pasti

304,51

2011

Aprile

3 pernotti 3 pasti

158,16

2011

Giugno

11 pernotti 9 pasti

506,16

2011

Luglio

10 pernotti 7 pasti

433,07

TOTALE

7.399,16

5)               Vero che EU. XX, dal mese di maggio 2010 al mese di luglio 2011, ha versato a Country House Ve. M. la somma complessiva di euro 7.399,16 per pernotti e pasti del sig. BA. AM.?

Teste dott. SARA C. presso EU. XX S.R.L. e RITA C. presso EU. XX S.R.L.

PRODUZIONI

In atti:

1)     Memoria di costituzione con procura in calce;

2)     Copia ricorso notificato con pedissequo decreto e procura in calce;

In documenti (in fotocopia):

1)     Estratto CCNL;

2)     Buste paga gennaio 2010 – dicembre 2011;

3)     Contratto del 12/01/2010;

4)     Comunicazione Obbligatoria Unificato LAV;

5)     Comunicazione trasformazione rapporto di lavoro del 09/04/2010;

6)     Denuncia di infortunio del 28/10/2011;

7)     Lettera EU. / INAIL del 28/10/2011;

8)     Attestato di malattia del 10/10/2011;

9)     Certificato medico del 10/10/2011;

10)  Certificato medico del 2/11/2011;

11) Fax BA. / EU. XX del 16/12/2011;

12) Telegramma  BA. / EU. XX del 16/12/2011;

13) Email Avv. Minardi / Avv. C. del 16/12/2011;

14) Email Avv. Minardi / Avv. C. del 23/12/2011;

15) Fattura  Ve. M. n. 18/2010;

16) Lettera Ve. M. del 31/01/2010;

17) Distinta bancaria del 25/02/2010;

18) Fattura  Ve. M. n. 39/2010;

19) Lettera Ve. M. del 28/02/2010;

20) Estratto conto del 09/04/2010;

21) Fattura  Ve. M. n. 72/2010;

22) Lettera Ve. M. del 31/3/2010;

23) Fattura Ve. M. n. 94/2010;

24) Lettera Ve. M. del 30/04/2010;

25) Distinta bancaria del 10/05/2010;

26) Fattura  Ve. M. n. 115/2010;

27) Lettera Ve. M. del 31/05/2010;

28) Distinta bancaria del 23/06/2010;

29) Fattura  Ve. M. n. 151/2010;

30) Lettera Ve. M. del 30/06/2010;

31) Distinta bancaria del 20/08/2010;

32) Fattura  Ve. M. n. 182/2010;

33) Lettera Ve. M. del 31/07/2010;

34) Estratto conto del 27/09/2010;

35) Fattura  Ve. M. n. 206/2010;

36) Lettera Ve. M. del 31/08/2010;

37) Fattura n. 239/2010;

38) Lettera Ve. M. del 30/09/2010;

39) Distinta bancaria del 03/11/2010;

40) Fattura  Ve. M. n. 270/2010;

41) Lettera Ve. M. del 31/10/2010;

42) Fattura  Ve. M. del 30/11/2010;

43) Lettera Ve. M. del 30/11/2010;

44) Estratto conto del 23/12/2010;

45) Fattura  Ve. M. n. 338/2010;

46) Lettera Ve. M. del 31/12/2010;

47) Distinta bancaria del 10/02/2011;

48) Fattura  Ve. M. n. 27/2011;

49) Lettera Ve. M. del 31/01/2011;

50) Distinta bancaria del 25/02/2011;

51) Fattura  Ve. M. n. 104/2011;

52) Lettera Ve. M. del 31/03/2011;

53) Distinta bancaria del 4/5/2011;

54) Fattura  Ve. M. n. 132/2011;

55) Lettera Ve. M. del 30/04/2011;

56) Distinta bancaria del 18/05/2011;

57) Fattura  Ve. M. n. 191/2011;

58) Lettera Ve. M. del 30/06/2011;

59) Fattura  Ve. M. n. 223/2011;

60) Lettera Ve. M. del 31/07/2011

61) Estratto conto del 02/09/2011.

Senigallia, lì 21/12/2012

Avv. Mirco Minardi



[1] V. ad es. Cassazione civile, sez. III, 31/03/2010, n. 7786: “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, essendo invece necessario, in ossequio all’onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, che alla produzione si accompagni la necessaria attività diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini della dimostrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.”

 

 


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


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