Oneri in capo al notificante in caso di mancato perfezionamento della notifica a mezzo pec

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La presenza di un indirizzo PEC in un elenco pubblico non garantisce che la notifica vada a buon fine. Difatti, il messaggio potrebbe ritornare al mittente con la causale “mancata consegna” per ragioni tecniche (ad es. la casella del destinatario ha raggiunto lo spazio massimo disponibile; il contratto con il gestore non è stato rinnovato).

In questo caso, come si è già detto, la notifica non si perfeziona, anche se il notificante avrà impedito la maturazione della decadenza. L’art. 3-bis, comma 3, della l. 53/1994 ribadisce infatti un principio ormai divenuto classico, ovvero quello della scissione degli effetti della notifica. Recita infatti la norma: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo o di impugnazione, pertanto, il notificante ha l’onere di inviare il messaggio al più tardi entro le ore 21 dell’ultimo giorno (prova che dovrà risultare dalla ricevuta di accettazione emessa dal gestore dello stesso notificante entro quell’ora).

Qualora, tuttavia, la notifica non vada a buon fine per le ragioni sopra esplicitate, il notificante dovrà attivarsi tempestivamente per riprendere il processo notificatorio. Difatti, le SS.UU della Corte di Cassazione (sent. 17352/2009), risolvendo un contrasto insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici, hanno affermato il principio secondo cui qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Alla luce di questo nuova orientamento non è pertanto più possibile attendere l’udienza per chiedere al giudice un termine per rinnovare la notificazione, in quanto il notificante dovrà tempestivamente riprendere il procedimento notificatorio nel rispetto dei principi sopra esposti.

Proviamo a fare degli esempi.

Nel caso in cui il destinatario della notifica sia un difensore (ad es. difensore del ricorrente nel procedimento monitorio, difensore dell’appellato), il notificante dovrà tempestivamente notificare l’atto nel domicilio eletto all’interno del circondario. Qualora il difensore non abbia eletto domicilio nel circondario, l’atto potrà essere notificato in cancelleria ex art. 16-sexies d.l. 179/2012.

Nel caso in cui il destinatario sia una persona giuridica, la notifica dovrà essere eseguita presso la sede legale.

In caso di persona fisica (ad es. un professionista), la notifica dovrà essere fatta ex artt. 138 e ss. c.p.c.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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25 commenti:

  1. Christian Peretti

    Gentile Collega,
    Complimenti per il sito che non conoscevo.
    Ho letto con molta attenzione i suoi articoli sul pct ed in particolare quello sulla pec disattivata o piena.
    Avrei un problema sul punto circa opposizione a d.i. Notificata a collega che aveva casella piena e poi notificata in cancelleria del GdP.
    Chiedo se fosse possibile avere la sentenza del tribunale di Viterbo da lei citata.
    Certo di un Suo riscontro, porgo cordiali saluti
    C.

  2. Edoardo Ferragina

    Anzitutto complimenti per il sito che trovo davvero interessante e che consulto spesso.

    Segnalo una recente pronuncia del TAR Calabria (pubblicata sul blog del mio studio: http://www.fplex.it/tar-calabria-legittima-la-notifica-a-mezzo-pec-del-ricorso-introduttivo/ ) secondo cui nel processo amministrativo è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell’art. 136, coma 2-bis c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 3-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53; costituirsi depositando, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53, copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica di ricorso, del ricorso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte.

    A tali condizioni, conclude il TAR Calabria, il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è da considerarsi valida.

  3. Avv. maria antonietta de santis

    tutto bene, ma presso un tribunale mi è stato rilasciato un verbale di udienza redatto a mano (contenente l’invito al terzo pignorato a comparire in udienza per rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc). La cancelleria lo ha poi scansionato, firmato e inserito nel fascicolo informatico. Volendolo notificare via pec come lo devo considerare, dato che è una scansione?

  4. Mario troysi

    Egregio avvocato, avrei un quesito da sottoporle. Come si notifica in via digitale l’opposizione al decreto ingiuntivo al tribunale di Fermo? grazie

  5. Anna

    Buongiorno,
    volevo porre una domanda. Ho notificato a mezzo pec un atto di citazione e devo procedere alla sua iscrizione a ruolo.
    Ovviamente, in fase di notifica l’atto di citazione (pdf nativo) è stato da me sottoscritto digitalmente. In sede di iscrizione a ruolo posso firmarlo manualmente (visto che, stampando, la firma digitale non si vede)?
    Grazie

  6. Avv Roberto Picariello

    Salve avrei un quesito da sottoporle visto la complessità della materia: Se viene notificato un D.I. con il provvedimento del giudice senza firma dello stesso ma con la conformità dell’avv che notifica è valido o può essere motivo di opposizione.
    La ringrazio anticipatamente e mi complimento per il sito
    Cordialità R.Picariello

  7. Mirco Minardi

    @Avv. Roberto Picariello: il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente firmato dal giudice. Se manca la firma vuole dire che si tratta di una copia informatica (ma dovrebbe esserci la coccardina) ed occorre la conformità

  8. Lia

    Egr. Avvocato,
    la disturbo a mezzo email per sottoporle un quesito:
    ho notificato un D.I. a mezzo PEC ad una ditta individuale ma per motivi estranei all’attività di impresa. Tale notifica è valida ?
    Grazie.

  9. Michele wurzer

    Caro Collega,
    hai cortesemente gli estremi della pronuncia del Tribunale di Viterbo in merito alla “mancata consegna” della Pec?
    Grazie

  10. Marco

    Salve! Per errore, ho notificato, a mezzo pec, un atto di citazione in opposizione a d. i., unitamente alla procura (sottoscritta in via cartacea) e l’attestazione di conformità, però tutti privi di firma digitale. Mi domando se l’opposizione possa essere dichiara nulla? Se non fosse così, ai fini del deposito innanzi al Giudice di Pace (quindi deposito cartaceo), posso firmare digitalmente l’atto di citazione e stamparlo o, invece, stampo e firmo l’atto cartaceo?
    La ringrazio.

  11. Mirco Minardi

    @Marco: purtroppo la mancanza di firma è un fatto grave. Occorre sostenere che l’invio della PEC e la firma analogica sulla procura consentono comunque di attribuire con certezza l’atto al difensore. La firma postuma, a rigore, non ha effetti.

  12. Filippo Brandi

    Buona sera. La mia controparte ha proposto opposizione contro un mio decreto ingiuntivo mediante atto di citazione notificato telematicamente:
    1) l’atto di opposizione non è un file pdf nativo firmato digitalmente ma la scansione dell’atto stampato e firmato analogicamente, addirittura priva di firma digitale;
    2) la procura allegata è la scansione della procura stampata, firmata e controfirma per autentica a mani, neppure munita di firma digitale;
    3) relata di notifica non è un pdf.p7m ma la scansione di una relata stampata e firmata su carta;
    4) nell’attestazione di conformità contenuta nella relata è stata indicata la normativa relativa agli atti estratti dal fascicolo telematico, anziché l’art. 3bis, comma 2, l. 53/94.
    Ho eccepito queste nullità a verbale il GDP, a seguito di r.o., ha ritenuto tutto sanato con la mia costituzione. Io sarei convinto che la nullità della notifica avrebbe dovuto rendere definitivo il decreto opposto. Cosa ne pensate? Faccio in tempo ad insistere alla prossima udienza? Vi sarò grato se mi vorrete dare la vostra autorevole opinione.

  13. Cecilia

    Un quesito. Nel ricorso per d.i. è stato espressamente eletto domicilio presso l’indirizzo pec del difensore. La notifica dell’opposizione fatta a mezzo posta presso lo studio di quest’ultimo è da considerarsi valida o meno?

  14. Pietro Agliano'

    Sicuramente la notifica che descrivi è nulla (se non inesistente) e nel rito civile valgono le regole spiegate da Cassazione Civile, sezione terza, del 07.10.2013 n° 22806 sul punto.
    Ove si trattasse di rito lavoro, proponendosi con ricorso, l’opposizione al D.I. invece resta valida ed il Giudice deve assegnare un termine per rinnovare la notifica.

  15. Domenico

    Buonasera a tutti.
    Avrei da sottoporvi un quesito.
    E’ stato notificato a mezzo pec ad una Società mia cliente un decreto ingiuntivo di una certa rilevanza.
    La notifica, se tale può definirsi, presenta una serie di anomalie che vado ad illustrare:
    1) nell’oggetto della pec è riportato: “ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL?ART. 3BIS L. 53/94”
    2) sono allegati i file: Decreto ingiuntivo pdf.p7m; Procura pdf.p7m; Ricorso pdf.p7m;
    MANCA LA RELATA DI NOTIFICA!!!
    Personalmente ritengo che l’anomalia nell’oggetto e la mancanza della relata di notifica determinino l’inesistenza della notificazione.
    Proporre una opposizione sanerebbe la nullità.
    Quindi, dovrei attendere alla finestra e augurarmi che le anomalie vengano riscontrate dal Giudice quando verrà richiesta la apposizione della formula esecutiva?
    Che ne pensate???

  16. Alessandro

    Buongiorno Avvocato, cosa accade se la casella di posta certificata piena è quella di un sito istituzionale ??
    Nello specifico a seguito di variante su un progetto devo inviare dei documenti ad un ufficio tecnico di un comune, ma la mail è piena……. posso appellarmi in qualche maniera per la perdita di tempo ed i danni che potrei subire a fronte dei ritardi ???

  17. Vincenzo

    salve, vorrei sottoporre un quesito.
    opposizione d.i. devo notificarla al dominus oppure al domiciliatario?
    ringrazio

  18. Barbara

    Buongiorno,
    Intanto complimenti per il sito e per la professionalità.
    Avrei un quesito da sottoporre. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo il cui procuratore è di Ascoli Piceno, domiciliato presso un avvocato di Porto San Giorgio, il Tribunale competente è Fermo, la notifica va fatta per pec al procuratore di Ascoli?
    Grazie



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