Molto spesso accade, purtroppo, che il giudice di merito non si pronunci su una eccezione.
Qualora si voglia far valere questo vizio con il ricorso per cassazione, occorre prestare molta attenzione, in quanto in base al principio di autosufficienza deve essere trascritto il motivo di impugnazione ignorato dal giudice d’appello, sia per verificare che la censura non sia nuova, sia per valutarne la fondatezza.
In mancanza, il motivo sarà irrimediabilmente destinato all’inammissibilità, come accaduto in Cass. 19513/2017:
5.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della “violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del credito che la Banca avrebbe inteso tutelare con le azioni spiegate e per omessa pronuncia sulla eccepita invalidità della fideiussione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1956,1175 e 1371 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore per aver continuato la banca a far credito alla società garantita che si trovava in grave difficoltà come dimostrato dal successivo fallimento della stessa”.
In appello il P. avrebbe riproposto tale domanda nella ipotesi in cui la causa non fosse stata sospesa.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. civ. Sez. 2, Sent., 20-08-2015, n. 17049; Cass. civ., Sez. 2, n. 7825 del 04/04/2006; Cass. civ., Sez. 6-3, Ord. n. 1926 del 03/02/2015).
Tale principio si applica anche nel caso in cui il ricorrente denunzi che il giudice di appello abbia omesso di pronunziare su apposita censura mossa con l’atto di gravame (nel caso di specie, quella con la quale egli avrebbe asseritamente sollecitato l’accertamento negativo del credito vantato dalla Banca nei confronti del P.).
E invero, non essendo tale censura esposta nella sentenza di secondo grado, era onere del ricorrente trascriverla nel ricorso, onde consentire alla Corte, da un lato, di verificare che la questione prospettata non fosse “nuova” e – come tale – inammissibile (Cass. n. 2140/2006), dall’altro di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049/2015).
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Ricorso per cassazione: continua la strage degli innocenti
- Ricorso per cassazione e ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c.
- Il difetto di contraddittorio in Cassazione
- Controricorso, udienza camerale e memoria difensiva in Cassazione
- Il controricorso nel giudizio civile di Cassazione
Siete esperto in fase esecutiva della condanna?
Misure alternative al carcere ?
Siete iscritto al gratuito patrocinio?
non mi occupo di processi penali