Odontotecnico che si improvvisa odontoiatra: non basta aver ragione per vincere

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Oggi vi offro un esempio di come una domanda male impostata possa portare al suo rigetto, nonostante la fondatezza sostanziale. Il tutto dopo ben 18 anni di causa.

Tizio si sottopone alle cure odontoiatriche di un odontotecnico. Ritenuto che le stesse era state eseguite male, si rivolge al giudice per chiedere:

  1. Il risarcimento del danno pari alle somme corrisposte;
  2. Il risarcimento del danno pari alle somme da corrispondere per eseguire di nuovo l’intervento.

Vince in primo grado ma soccombe in appello.

Ricorre dunque in Cassazione la quale cassa la sentenza di secondo grado decidendola nel merito, rigettando la domanda risarcitoria. Per quale ragione?

La Corte afferma anzitutto che è pacifica la nullità del contratto, in quanto l’odontotecnico ha eseguito prestazioni riservate dalla legge al medico odontoiatra.

Il rilievo ufficioso della nullità del contratto può (deve) essere compiuto dal giudice in tutte le ipotesi in cui il contratto funga da presupposto della domanda e quindi nelle azioni di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento e di risarcimento del danno per totale inadempimento o per inesatto adempimento, come nel caso di specie.

In tali casi, dunque, il cliente non ha azione per ottenere il risarcimento del danno da inesatta o mancata prestazione.

Cosa avrebbe dovuto fare, dunque, il povero paziente?

Avrebbe dovuto:

  1. agire ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell’indebito, quanto al corrispettivo pagato;
  2. agire ex art. 2043 c.c. per la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Ahimè, essendo trascorsi più di 10 e 5 anni ora non ha più alcuna speranza, anzi sì, ma non verso l’odontotecnico …

 

Cassazione civile, sez. III, 23/06/2016, (ud. 24/02/2016, dep.23/06/2016), n. 12996

RITENUTO IN FATTO

  1. – Con atto di citazione, notificato in data 11 maggio 1998, D. F.C. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, R.G. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito delle cure odontoiatriche (devitalizzazioni e realizzazioni di protesi) praticate, nell’anno 1992, dallo stesso (nonostante fosse odontotecnico) in modo maldestro.

Al tal fine l’attore, precisando di aver avuto contezza dell’erroneità degli interventi odontoiatrici soltanto tramite accertamento radiografico avvenuto nel 1998, chiese che fosse risarcito della somma già corrisposta al convenuto come compenso per la prestazione resa, nonchè della somma necessaria per la nuova esecuzione delle prestazioni sanitarie mal realizzate.

Nella resistenza del R. – che eccepì anche la prescrizione quinquennale del diritto azionato in giudizio -, esaurita l’istruzione della causa (anche con l’espletamento di c.t.u. medico-

legale), il Tribunale adito, con sentenza del novembre 2004, condannò il convenuto al pagamento, in favore di D.F.C. ed a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 6.547,87.

  1. – Avverso tale sentenza proponeva gravame R.G., deducendo nuovamente la prescrizione quinquennale del credito, nonchè l’erroneità della c.t.u. ed il difetto di legittimazione dell’attore a richiedere la restituzione del compenso corrisposto dal padre, oltre al vizio di ultrapetizione per aver il giudice accolta la domanda in misura superiore al preteso.

La Corte di Appello de L’Aquila, con sentenza resa pubblica il 1 febbraio 2011, accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda proposta da D.F.C..

2.1. – Il giudice di secondo grado, nel disattendere l’eccezione di prescrizione dell’appellante (il quale “intende evidentemente avvalersi di quella del reato di abusivo esercizio della professione” di odontoiatra), ribadiva che la prospettazione della domanda attorea prescindeva dal “difetto di abilitazione professionale dell’esecutore della prestazione sanitaria” (il R.), fondando, invece, la pretesa risarcitoria sull'”illecito contrattuale” per “inesatta esecuzione” di detta prestazione.

2.2. – La Corte territoriale escludeva, però, di poter accogliere la domanda risarcitoria avente ad oggetto il compenso corrisposto al R. (domanda da esaminarsi nel merito e non quale profilo di legittimazione ad causam), in quanto emolumento non versato dall’attore, il quale non faceva valere una risoluzione per inadempimento del contratto o la ripetizione d’indebito per “invalidità del rapporto (per difetto di iscrizione all’albo del professionista), nel quale egli assume la veste di terzo beneficiario della prestazione del professionista e non di cliente tenuto al pagamento dell’onorario”.

2.3. – In riferimento, poi, al preteso risarcimento del pregiudizio costituito dal “prevedibile costo di esecuzione della prestazione difettosa”, la Corte di merito riteneva che, al riguardo, non si configurasse un “danno risarcibile”, in quanto la prestazione “inesattamente eseguita legittima l’obbligo restitutorio solo a seguito della risoluzione del contratto d’opera professionale”, mentre il “dover rivolgersi ad altri comporta la legittima corresponsione del compenso al professionista alternativamente incaricato a compimento di quanto malamente eseguito, non diversamente da quanto il cliente è tenuto nei confronti del professionista in primis selezionato”. Al più, soggiungeva il giudice di secondo grado, il danno avrebbe potuto essere “costituito dalla maggiore spesa da sostenersi per un importo del compenso ipoteticamente superiore rispetto a quello pattuito”; ma di tale “danno differenziale” non vi era “allegazione, nè pretesa, nè tantomeno dimostrazione”.

  1. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.F. C. in base a tre motivi, illustrati da memoria.

Ha resistito con controricorso R.G..

Con ordinanza n. 13307 del 26 giugno 2015, questa Corte ha rilevato la nullità del contratto di prestazione professionale cui si riferisce la domanda azionata dal D.F. e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, assegnato alle parti termine per interloquire sulla questione; entrambe le parti hanno depositato osservazioni scritte.

  • Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 cod. civ..

Il ricorrente sostiene che, fin dall’atto introduttivo del giudizio, aveva chiesto il risarcimento per due voci di danno: da una parte, la ripetizione delle somme corrisposte al R., che si era impegnato ad effettuare una prestazione sanitaria “a regola d’arte”, mentre aveva realizzato “una prestazione insoddisfacente e scaturigine di conseguenze gravi sullo stato di salute del paziente”; dall’altra, il costo delle terapie cui doveva sottoporsi per porre riparo agli interventi errati.

Sia il primo giudice, che il giudice di appello avevano qualificato l’azione promossa nell’ambito della responsabilità contrattuale;

pertanto, essendo stata eseguita in modo non corretto la prestazione, vi sarebbe stato un inadempimento contrattuale ex art. 1218 cod. civ. e le voci di danno richieste, da inquadrare nella perdita subita e nel mancato guadagno ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., avrebbero dovute essere riconosciute in quanto provate documentalmente (fatture attestanti i versamenti e preventivo degli importi per provvedere agli interventi riparatori necessari) e poichè sussisteva il nesso di causalità con la condotta colposa del R., in base alle risultanze delle c.t.u. medico-legale.

Alla luce di ciò, la Corte territoriale avrebbe errato nel negare la risarcibilità dei due profili di danno evidenziati, che erano invece stati riconosciuti dal giudice di primo grado, poichè tale valutazione si porrebbe in contrasto con le suddette norme del codice civile, anche in considerazione della richiesta di liquidazione delle somme in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., che non è avvenuta nel caso di specie.

Ancora più erronea ed incongrua sarebbe la motivazione della sentenza impugnata laddove si afferma che sarebbe stata necessaria una previa azione di risoluzione del contratto ai fini della richiesta di risarcimento del danno, in quanto non si tratta di mancato adempimento, ma di inesatto adempimento.

Inoltre, essendo stata inquadrata la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale, la prova liberatoria circa l’impossibilità di adempiere non vi sarebbe stata.

  1. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 183 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 2, nonchè degli artt. 25 e 111 Cost..

La Corte di appello – pur correttamente inquadrando l’eccezione sollevata in appello dal R. in ordine al pagamento dei compensi effettuato da padre di esso attore come attinente alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio e non alla legittimazione ad agire – avrebbe, però, errato a ritenerla ammissibile, in quanto da ritenersi nuova, perchè proposta per la prima volta in sede di impugnazione, in violazione delle norme che disciplinano le preclusioni nel processo civile, a presidio del diritto di difesa.

  1. – Con il terzo mezzo – proposto subordinatamente all’ipotesi in cui si dovesse ritenere infondato il precedente motivo – è dedotta violazione dell’art. 320 cod. civ. e dei principi in materia di rappresentanza del minore da parte di chi eserciti la potestà genitoriale.

Il ricorrente – richiamata la norma dell’art. 320 cod. civ. sulla rappresentanza dei figli minori e sull’esercizio genitoriale, nel rivolgersi al R. per ottenere le prestazioni odontoiatriche in favore del figlio, allora tredicenne.

Gli effetti del contratto d’opera professionale, così stipulato, erano da intendersi a favore del rappresentato e pertanto la pretesa restitutoria sarebbe stata correttamente avanzata dal paziente che aveva subito le cure inadeguate, una volta che lo stesso era divenuto maggiorenne ed era venuto meno il rapporto di rappresentanza legale.

Sicchè, la Corte territoriale avrebbe errato a non considerare esso ricorrente quale unico soggetto legittimato ad agire in giudizio, anche tenuto conto che la domanda era volta ad ottenere il risarcimento danni e non la ripetizione dell’indebito.

  1. – Per le argomentazioni di seguito esposte, la sentenza impugnata va cassata in ragione del rilievo officioso della nullità contrattuale, già effettuato con la citata ordinanza interlocutoria n. 13307 del 2015 e qui da ribadirsi.

4.1. – Occorre anzitutto puntualizzare che, nella specie, non è dato più discutere sulla qualificazione della domanda attorea, che è da ascrivere al perimetro della responsabilità contrattuale, come azione risarcitoria conseguente ad inadempimento, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., di un contratto di prestazione d’opera professionale.

Nè è da porsi in dubbio il collegamento fattuale – nella prospettazione attorea, fatta propria dal giudice di merito nella decisione assunta – della pretesa risarcitoria azionata alla inesatta esecuzione di cure odontoiatriche prestate, al paziente D.F. C., dall’odontotecnico R.G..

In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di appello nella sentenza impugnata in questa sede (cfr. sintesi ai pp. da 2.1. a 2.3.

del “Ritenuto in fatto” che precede), con statuizione non fatta oggetto di alcuna doglianza (e che, anzi, costituisce essa stessa il fondamento delle censure mosse con il ricorso per cassazione; là dove, peraltro, lo stesso controricorrente si pone nella medesima ottica prospettica, seppure per giungere a conclusioni opposte).

Dunque, sulla statuizione secondo cui la pretesa di risarcimento danni azionata dal D.F. è da qualificarsi in termini di risarcimento del danno, ex art. 1218 cod. civ., per inesatta esecuzione, da parte dell’odontotecnico R., di un contratto avente ad oggetto la prestazione di cure odontoiatriche, si è ormai formato il giudicato interno.

4.2. – La consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., 12 ottobre 2007, n. 21495; Cass., 11 giugno 2010, n. 14085) è nel senso che l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt.1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto.

Peraltro (come già rilevato con la citata ordinanza interlocutoria n. 13307 del 2015), proprio in riferimento alla figura professionale dell’odontotecnico, questa Corte ha affermato che la progettazione, preparazione e collocazione nel cavo orale del cliente di una protesi dentaria implicano l’esecuzione di operazioni e manovre vietate agli odontotecnici dal R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 11 perchè riservate ai sanitari iscritti negli albi professionali dei medici chirurghi o degli odontoiatri. Con la conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2229 e 2231 cod. civ. e in relazione all’art. 1418 cod. civ., della nullità assoluta del rapporto contrattuale intercorso al riguardo tra odontotecnico e cliente, che deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice (Cass., 16 ottobre 1995, n. 10769).

4.2.1. – Invero, il controricorrente, con le osservazioni depositate ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., ha accennato alla circostanza che il soggetto passivo del rapporto contrattuale non fosse l’odontotecnico R., bensì la società Dental Medical Center di R.G. s.a.s., non evocata in giudizio; in siffatta ottica si è assunto che detta questione si paleserebbe come la “ragione più liquida” per giungere alla reiezione del ricorso (e, con esso, della domanda attorea), stante l’asserito difetto di legittimazione passiva del medesimo R..

Tuttavia, posta la statuizione anzidetta sulla portata della domanda attorea, la Corte di appello ha ritenuto la questione della titolarità passiva del rapporto negoziale espressamente assorbita dalla pronuncia di rigetto resa in relazione alla pretesa risarcitoria concernente il compenso corrisposto all’abusivo professionista (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); mentre, rispetto all’ulteriore voce di danno dedotta dall’attore (esborso necessario “per la nuova esecuzione delle prestazioni sanitarie mal eseguite”), la decisione assunta dal giudice di secondo grado (anch’essa di rigetto) ne prescinde affatto.

Dunque, la questione – lungi dal rappresentare, per questa Corte, una “ragione più liquida” della decisione, giacchè comunque implicante un’indagine di fatto, riservata al giudice del merito, sulla supposta individuazione di una parte del contratto diversa dalla persona del R. – avrebbe potuto, semmai, essere riproposta al giudice di rinvio nel caso di cassazione con rinvio della sentenza impugnata (esito, questo, che, come si vedrà, invece non è dato).

4.2.2. – Del pari, non costituisce “ragione più liquida” di reiezione del ricorso quella che – sempre alla stregua di quanto dedotto dal controricorrente con le predette osservazioni – farebbe leva sulla questione (oggetto immediato del secondo motivo di ricorso e mediato del terzo motivo dello stesso ricorso) della carenza di titolarità in capo a D.F.C. del diritto al risarcimento del danno correlato al compenso pagato per la prestazione sanitaria (giacchè un tale esborso – secondo quanto deciso dalla Corte territoriale – è stato effettuato dal padre dell’attore, il quale, dunque, sarebbe l’unico, ed effettivo, titolare della pretesa azionata).

L’esame della questione e l’eventuale rigetto delle censure svolte al riguardo dal ricorrente non esimerebbe il Collegio dallo scrutinare anche le doglianze (mosse con il primo motivo di ricorso) che attengono all’ulteriore posta di danno reclamata dal D.F. (ossia quella degli esborsi “per la nuova esecuzione delle prestazioni sanitarie mal eseguite”), rispetto alla quale – come si evince chiaramente dalla sentenza della Corte di appello – non si è posta in discussione la titolarità sostanziale dello stesso attore, ma si è ritenuto che la pretesa non integrasse gli estremi del “danno risarcibile” e, comunque, che non fosse sorretta da allegazioni e prova.

4.3. – Come affermato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243), il rilievo ex officio di una nullità negoziale sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” – deve ritenersi consentito (semprechè la pretesa azionata, o l’impugnazione, non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”: il che, nella specie, non è), in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, potersi negare la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, del tutto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.

Il principio della rilevabilità officiosa della nullità si fonda, infatti, sulla ratio di impedire che il contratto nullo – alla luce del “ruolo che l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, per esprimere il disvalore di un assetto di interessi negoziale” (così Cass., sez. un., 4 settembre 2012, n. 14828, sul punto richiamata adesivamente dalle sentenze del 2014 sopra citate) – “costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità o, comunque, la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici”.

Di qui, pertanto, la possibilità di predicare una soluzione unitaria in punto di rilevabilità officiosa della nullità contrattuale, giacchè tutte le azioni di impugnativa negoziale, nonostante (come detto) le differenze strutturali tra loro esistenti, trovano il loro “fondamento di base, nell’assunto secondo cui, non sussistendo ragioni di nullità, il giudice procede all’esame della domanda di adempimento, di risoluzione, rescissione, annullamento, scioglimento dal contratto ex art. 72 L.F., scioglimento del contratto per mutuo dissenso”. In altri termini, la questione di nullità (o meglio, la preliminare verifica della “non nullità” del contratto) rispetto a tutte le azioni di impugnativa negoziale si viene a collocare nell’area della pregiudiziale logico-giuridica.

Ne consegue, per l’appunto, l’obbligatorietà della “rilevazione” officiosa delle nullità negoziali, la quale è da intendersi come indicazione alle parti di tale vizio; la loro “dichiarazione”, invece, ove sia mancata un’espressa domanda della parte pure all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.

In tale contesto, ove sia stata omessa la rilevazione ex officio di una nullità contrattuale nei gradi di merito, anche il giudice di legittimità ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.

4.4. – Alla luce della condivisibile ricostruzione operata dalle richiamate sentenze delle Sezioni Unite del dicembre 2014 e, segnatamente, della individuata ratio che assiste il rilievo officioso della nullità negoziale, è dato estendere l’obbligatorietà della rilevazione ex officio anche nelle ipotesi in cui (come nella specie) non venga in esame una impugnativa negoziale e, tuttavia, la pretesa azionata in giudizio trovi nel contratto il proprio indefettibile presupposto.

Nel caso in esame, il D.F. ha agito (incontestatamente, come del resto dallo stesso ribadito in questa sede con il ricorso: cfr. tra l’altro, pp. 2, 13 e 14) soltanto per conseguire il risarcimento del danno per l’inesatta esecuzione della prestazione odontoiatrica da parte del R., non richiedendo, dunque, (neppure incidentalmente) la risoluzione del contratto di prestazione d’opera intellettuale, con le conseguenti restituzioni.

La domanda attorea, dunque, è rimasta circoscritta unicamente alla pretesa, svolta ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., del danno patito quale conseguenza dell’illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento (sub specie di inesatto adempimento) del R. in relazione all’assunta obbligazione di cure odontoiatriche.

Domanda, questa, all’evidenza proponibile come tale, non sussistendo alcun ostacolo a che la pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale possa essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto, giacchè l’art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il del danno, esclude che la prima azione il necessario esperimento del rimedio con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto (tra le altre, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23723; Cass., 24 novembre 2010, n. 23820).

Del resto, in siffatta prospettiva, e avuto riguardo proprio al contratto d’opera intellettuale, questa Corte ha ribadito che, ove il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma soltanto il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita salvo, ovviamente, il caso di nullità del vincolo per violazione di norme imperative, come nel caso in esame, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass., 24 marzo 2014, n. 6886).

Dunque, la domanda di risarcimento del danno proposta dal D.F. ha trovato il proprio presupposto nel contratto d’opera intellettuale intercorso con il R., tenuto all’obbligazione dedotta in contratto e resosi inadempiente alla stessa.

In altri termini, l’azione risarcitoria in esame, per potersi dispiegare come tale in giudizio, ha postulato l’esistenza di un contratto valido ed efficace, del quale è stata messa in discussione soltanto l’attuazione del rapporto da esso discendente, per non aver il debitore correttamente eseguito la prestazione, provocando, in ragione dell’inesatto adempimento negoziale, danni in pregiudizio del creditore.

Anche nel caso oggetto di scrutinio, quindi, la “non nullità” del contratto si è posta come pregiudiziale logico-giuridica della pronuncia giudiziale, la quale (in termini generali, salvo la sussistenza di una “ragione più liquida” e lo specifico modus operandi delle nullità di protezione) non potrebbe tollerare di avere come presupposto un contratto affetto da nullità, così da predicarne “in qualche modo… la validità o, comunque, la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici” (Cass., sez. un., n. 26242 del 2014, cit.).

4.5. – Di qui, pertanto, il rilievo officioso della nullità del contratto d’opera intellettuale dedotto in giudizio (per le ragioni indicate al p. 2.2. che precede), cui questa Corte ha dovuto provvedere in carenza di rilevazione da parte sia del primo giudice, che della Corte di appello de L’Aquila.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, giacchè la decisione assunta prescinde dalla nullità contrattuale rilevata in questa sede.

A tal riguardo, il principio di diritto da enunciare ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. è il seguente:

“Il rilievo officioso della nullità contrattuale – da parte del giudice di legittimità, ove sia mancato nei gradi del giudizio di merito – non attiene soltanto alle azioni di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), ma investe anche la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale che sia stata proposta in via autonoma da quella di impugnazione del presupposto contratto (e, nella specie, dall’azione di risoluzione del contratto di cure odontoiatriche intercorso con un odontotecnico)”.

  1. – Ciò posto, occorre osservare che, essendovi ormai giudicato sulla qualificazione della domanda risarcitoria oggetto del giudizio come dipendente da responsabilità contrattuale del R., quale odontotecnico che ha prestato le cure odontoiatriche a Corrado D. F. (circostanza, anch’essa, partecipe della prospettazione attorea, siccome assunta a presupposto della relativa statuizione dalla sentenza impugnata), non risultano essere necessari ulteriori accertamenti di fatto in funzione della positiva verifica di sussistenza della nullità del contratto nei termini in cui lo stesso è stato dedotto in giudizio dall’attore, con ciò consentendo a questa Corte di decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, proprio in relazione alla rilevata nullità negoziale.

In assenza di domanda di accertamento della nullità (da nessuna delle parti avanzata con le osservazioni ex art. 384 cod. proc. civ.), la stessa – rilevata d’ufficio e dichiarata in motivazione –

non può, tuttavia, essere oggetto di affermazione esplicita in dispositivo, ma si pone come tramite per il rigetto della domanda risarcitoria azionata dal D.F., che (come già detto) vive in ragione della presupposta validità ed efficacia del contratto intercorso con il R. (alla stregua della stessa prospettazione attorea).

Domanda risarcitoria da illecito contrattuale (essendosi escluso, con statuizione passata in giudicato, che il D.F. abbia proposto una pretesa di danni per responsabilità extracontrattuale dell’abusivo professionista) che – si ribadisce – esaurisce l’oggetto del giudizio, non avendo l’attore proposto nè azione di risoluzione del contratto, nè le consequenziali domande restitutorie, nè, infine, altra pretesa.

Sicchè, la nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 11, artt. 2229,2231 e 1418 cod. civ., del contratto in questione si palesa come la ragione assorbente ai fini del rigetto della domanda di risarcimento danni per inadempimento dello stesso contratto proposta dal D.F., posto che – come detto – il divieto delle attività (di cure odontoiatriche) effettuate dall’odontotecnico elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento di prestazioni, che la stessa legge inibisce proprio a tutela dell’interesse pubblico al possesso delle necessarie competenze tecniche, e perizia, per il relativo espletamento (in prospettiva analoga cfr. anche Cass., 6 marzo 2007, n. 5136).

Alla luce della rilevazione officiosa della nullità e delle ragioni della stessa, sussistono giusti motivi, ai sensi dell’art. 92 c.c., comma 2, (nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 263 del 2005, nella specie applicabile ratione temporis), per disporre la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE:

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da D. F.C. contro R.G. con atto di citazione notificato nel maggio 1998;

compensa integralmente le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

 

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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