Sulla delicata questione, la Cassazione (sent. 10092/2008) fa il punto della situazione:
- La prescrizione è interrotta “dalla notificazione” dell’atto con il quale si inizia un giudizio, l’art. 2943 c.c., comma 1;
- la norma ha evidentemente inteso ricollegare l’effetto interruttivo a un atto ricettizio, il quale, proprio perchè tale, si perfeziona quando venga portato a conoscenza del destinatario;
- ne consegue che NON può rapportarsi l’effetto cennato a una notificazione nulla, la quale è intrinsecamente inidonea a introdurre l’atto nella sfera del destinatario (cfr. Cass. nn. 706/1973, 3003/1985, 5212/1986);
- tuttavia, nell’ipotesi di nullità della notificazione dell’atto di citazione deve, ai fini dell’interruzione della prescrizione, accertarsi se, nonostante tale nullità, la citazione possa assumere valenza di richiesta di adempimento idonea a realizzare la costituzione in mora di cui all’art. 2943 c.c., comma 4, per l’avvenuta ricezione o notizia in tempo utile da parte del destinatario, la cui prova può ricavarsi anche aliunde;
- l’atto di citazione inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale per nullità della notifica può assumere valenza di richiesta di adempimento idonea a realizzare la costituzione in mora dell’intimato e a interrompere il decorso della prescrizione, a norma dell’art. 2943 c.c., comma 4, soltanto se sussista la prova della avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario;
- la rinnovazione della notificazione nulla della citazione, eseguita a sensi dell’art. 291 c.p.c., dopo la ridetta sentenza n. 904/1998 di questa Corte, va ritenuta insuscettibile di determinare l’effetto interruttivo del corso della prescrizione, a mente dell’art. 2943 c.c., comma 1, con decorrenza, retroattiva, dal momento della notificazione invalida;
- la prescrizione in caso di rinnovazione si considera interrotta a partire dal momento della rinnovazione della notificazione nulla.;
- si è precisato che tale tesi non trova smentita nel testo dell’art. 291 c.p.c., comma 1, ove si legge che la rinnovazione della citazione nulla “impedisce ogni decadenza”, giacchè prescrizione e decadenza sono istituti diversi, aventi finalità, presupposti e disciplina nettamente differenziati (cfr., espressamente in tal senso, Cass. nn. 706/1973, 3795/1995, 7617/1997, 15489/2006).

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