Memo: scadenza termini a ritroso

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Ricordo che domani, 24 aprile, scadono tutti i termini a ritroso che, in base al calendario, scadrebbero il 25 aprile, festività nazionale.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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388 commenti:

  1. Mirco Minardi

    @Valentina: il problema non è il quantum che può essere aumentato qualora vi sia stata la clausola di salvaguarda “ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia”, ma nella causa petendi. Il discorso diventerebbe troppo lungo perché proprio in tema di risarcimento dei danni si registrano posizioni non sempre coerenti della Cassazione. Ad ogni modo bisognerebbe vedere per quale ragione chiedi una maggiore somma. E’ nell’ambito di una voce di danno? e nell’ambito di questa, a quale categoria appartiene? Facciamo un esempio. Sinistro mortale. Chiedo il risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza subita dallo stretto congiunto. Posso in corso di causa chiedere il risarcimento a titolo di danno biologico? Talvolta la Cassazione dice: se hai richiesto tutti i “danni non patrimoniali” allora puoi specificare le voci anche in corso di causa, ma questa posizione contrasta con il principio di allegazione e il diritto di difesa. Contrasta con il primo perchè la parte può vedersi risarcita una voce di danno che non ha mai allegato. Contrasta con il diritto di difesa perchè spiazza l’avversario. Ma ripeto, il discorso sarebbe lungo.

  2. Dott. claudio

    Gent.mo Avv.,
    nella causa di separazione tra coniugi in cui sono convenuto, due giorni prima prima della 1° udienza abbiamo raggiunto un accordo di massima per conciliarci e regolare i nostri rapporti patrimoniali (tra le altre cose abbiamo da definire il trasferimento del diritto di proprieta della quota di un immobile acquistato prima del matrimoni)e pertanto ci siamo presentati in udienza, in attesa con l’intesa che, nelle more di perfezionare e formalizzare l’accordo, avremmo richiesto al Giudice un rinvio, fatti salvi i diritti di prima udienza.
    Purtroppo, alla prima udienza, il Giudice ha glissato sulla possibilità di operare il mero rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza ed a quel punto la controparte che era rappresentata da un sostituto (e che quindi aveva anche comprensibili timori essendo impossibilitata a prendere autonoma decisione), nonostante io personalmente avessi rappresentato anche la mia intenzione di esplicitare in udienza i contenuti dell’accordo assumendo il relativo formale impegno, ha richiesto i termini ex art. 183 ed il Giudice li ha ovviamente concessi.
    Il tutto ha comportato la fissazione della prossima udienza a fine anno quasi.
    Poichè la mia controparte ha necessità di incassare in tempi rapidi l’importo convenuto per il trasferimento di proprietà ed io ho comunque intenzione di fare l’atto dopo l’omologa/sentenza sia al fine di avvalermi del connesso regime fiscale sia per garantirmi anche da eventuali ripensamenti, io ed il mio avv. vorremmo evitare il rischio che salti tutto l’accordo e comunque di dovere nel dubbio svolgere l’altra attività processuale prevista dal triplo termine e , quindi, abbiamo pensato di formalizzare con la controparte l’accordo di separazione e fare istanza congiunta con la ricorrente per richiedere l’anticipazione dell’udienza fissata con contestuale rinuncia ai termini concessi.
    Le chiedo in proposito il Suo parere ed in particolare se ritiene possibile (o conosce analoghi casi) che il Giudice possa (o quasi debba prendere atto dell’accordo) accogliere l’istanza di conversione che andremo a presentare da separazione giudiziale a consensuale e fissare una nuova data di udienza per anticipare la stessa e concludere il procedimento.
    Grazie anticipatamente.

  3. Francesca

    Gent.mo Collega,
    Grazie per l’esauriente chiarimento, potrebbe darmi, vista la sua esperienza, un consiglio?
    Prossimamente ho una prima udienza in cui la convenuta si è costituita sollevando diverse eccezioni e domande riconvenzionali, io vorrei controdedurre ogni punto in prima udienza riservandomi di meglio articolare nelle memorie, e produrre nuove prove a sostegno di queste controdeduzioni;
    Secondo Lei è giusto produrre in questa sede i nuovi documenti o risulta piu efficace produrli nella prima memoria?
    grazie infinite, con cordialità la saluto,
    Francesca

  4. Alex

    Ancora un quesito sui termini e domanda riconvenzionale:

    io, CONVENUTO, deposito comparsa di cost. e risp. con domanda riconvenzionale. L’attore NON si presenta alla prima udienza (seppur costituito in cancelleria). Il giudice mi assegna i termini 183 VI comma.
    DOMANDA: l’attore può replicare alla domanda riconvenzionale da me avanzata ? Stando al V comma del 183, non poteva farlo ESCLUSIVAMENTE alla prima udienza? Ora è decaduto, immagino..o no ?
    E ultima domanda: io ho già presentato tutti i documenti nella comparsa, anche nome e cognome dei testimoni. Quindi in realtà non avrei interesse a presentare memorie. Però vorrei depositare un ulteriore CERTIFICATO MEDICO che mi è stato consegnato qualche giorno fa. Cosa mi consigliate di fare ? Lo produco alla II memoria e stop ? Consigli ?
    Grazie milleeee ! 🙂

  5. Mirco Minardi

    @Alex: la preclusione per l’attore all’udienza di trattazione riguarda la domanda nuova (e l’eccezione in senso stretto) non le repliche, cioè le argomentazioni di fatto e di diritto. Per quanto riguarda il certificato consiglio di allegare il fatto con la I memoria e poi depositare il certificato con la II.

  6. Mirco Minardi

    Dott. Claudio: non ho esperienza in merito, ma stante l’inesistenza di divieti espressi dipende tutto dal G.I. quindi varia da caso a caso

  7. Giovanni

    Egr. avvocato Minardi in merito all’art. 183 cpc mi sono posto un dubbio in ordine alla possibilità di controparte convenuta di depositare nuove memorie 183 (rispetto a quelle dalla medesima depositate ritualmente nei termini in precedenza concessi) e ciò allorquando il GI, accogliendo un’ eccezione di lesione di difesa di parte attrice, ha rimesso nei termini per il deposito delle memorie la difesa attorea con la nuova data d’udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori . Se la mia perplessità è fondata è necessario che mi opponga a tutte le richieste (diverse rispetto alle precedenti) come articolate dalla controparte nei termini concessi nuovamente ? Grazie anticipatamente – Giovanni

  8. Fabio

    Complimenti per il Suo contributo!
    Quando dice che i termini (30+30+20) del 183 non possono essere derogati nè dalle parti nè dal giudice, mi può aiutare nella ricerca di giurisprudenza in tal senso?
    Grazie mille
    Fabio

  9. Mirco Minardi

    @Fabio: lo dice l’art. 183: “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori“. Non ho mai trovato giurisprudenza e so che alcuni giudici assegnano termini diversi..ma tant’è

  10. Chiara

    Egr. Avv.,
    mi trovo davanti ad una situazione di costituzione di convenuto contumace prima delle conclusionali.
    E’ un procedimento di divorzio.
    Nella sua costituzione il convenuto si è opposto all’importo da noi richiesto, proponendone un altro.
    Tale richiesta può essere considerata un’eccezione, e, in quanto tale, preclusa al contumace costituitosi tardivamente?
    Quali sono le altre azioni a lui precluse?

    Grazie infinitamente.

  11. Delia de Angelis

    Egr. Avv. nel computo dei termini ex art. 183 c. 6 cpc, si tiene conto della sospensione feriale? Dovrei depositare memorie I termine, la scadenza sarebbe 3 Agosto, quindi 18 settembre?
    Grazie infinite, per il suo aiuto.

  12. Marco

    Egr. avv. in primo luogo complimenti per il lavoro eccellente.
    Le volevo porre un quesito: In una causa ove sono l’attore, ho replicato alla tesi esposta nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto, con la mia 1^ memoria 183, 6° c, eccependo quanto da lui dichiarato e con produzione di documenti.
    Ebbene il convenuto, nella sua 2^ memoria, chiede al Giudice di dichiarare inammissibili ed inutilizzabili le mie eccezioni, deduzioni e allegazioni perché, a suo dire, non dovevo farle nella mia prima memoria ma nella seconda.
    Io nella seconda ho solo indicato i mezzi istruttori.
    Ora nel redigere la terza vorrei replicare a questa eccezione a mio avviso infondata.
    Non mi era mia capitata una eccezione del genere.
    C’è già Giurisprudenza in merito?
    Io non ho trovato nulla che avallasse la tesi del convenuto.
    Grazie in anticipo.
    Marco

  13. Mirco Minardi

    @Marco: purtroppo di scemenze del genere ogni tanto se ne leggono. Chi solleva queste eccezioni andrebbe sanzionato in modo esemplare, tanto sono infondate. Delle due l’una: o non conosce la procedura, o è manifestamente in mala fede. Non so cosa è peggio. Nulla impedisce ad una parte di esporre una domanda, di formulare una eccezione, di articolare una prova prima della scadenza del termine di preclusione. Nulla impedisce di articolare la prova testimoniale nella I memoria del 183 o di produrre documenti. Le preclusioni operano a valle, non a monte. Quando il sesto comma n. 1 parla di memorie “limitate” intende dire che con quelle non si possono introdurre nuove domande, o nuove eccezioni che potevano e dovevano essere spiegate negli atti precedenti. E’ vero che l’attuale processo civile è formale, ma non fino a questo punto da impedire alla parte di anticipare una difesa; ciò che non può fare è posticiparla rispetto ad un termine perentorio.

  14. Antonio

    Egr. Avv. giorni fa ho fatto una prima udienza riguardante un’usucapione. La parte convenuta è contumace. Il Giudice mi ha concesso i termini di cui al 183 cpc 6 c. per integrazione documentale. In particolare il Giudice ha sollevato la mancanza delle ispezioni ipotecarie tese a coprire il ventennio. Ecco il dubbio nasce da questo. Ossia il termine è quello di 60 g. dall’udienza per produrre le ispezioni o è di soli 30. Per la sospensione feriale penso che il termine qualunque sia si sospenda fino al 15 sett.ù
    Le sarei molto grato se potesse darmi una delucidazione in merito, anche perchè in una procedura analoga ho utilizzato i 60 g ma ancora non ho fatto la seconda udienza. Anticipatamente grazie

  15. Mirco Minardi

    @Antonio: la produzione documentale va fatta entro il termine per il deposito della II memoria, termine sospeso durante le ferie estive sino al 15 settembre. C.S.

  16. Nino

    Egr.Avv.si tratta di un possesso all’interno di un cortile le preciso che in prima udienza 1grado vinta in sede di reclamo la controparte a presentato un documento non veriterio che a ribaltato la sentenza autorizzandoli alla consegna delle chiavi provvisoriamente,si procede in un altro processo di merito noi abbiamo deciso di avere le difese di un altro difensore in quanto i primi non anno voluto fare denucia il 2 avvocato ci conbina ualtra grave non presente le memorie alla controparte in tenpi utili veniamo condannati alle spese a pignoramenti senza che noi ne sapevamo niente in quanto ci tranquillizzava ogni volta che andavamo in studio dopo questo abbiamo fatto denuncia in procura ancora oggi non abbiamo avuto risposta sitratta dal 2008 la causa sta continuando con un altro difenzore alla negatoria servitù questo ultimo a presentato art ex 183 cpc per nominare i test su varie capitoli,volevo sapere essendo che questi miei avversari anno l’accesso dalle vie comunali per accedere ai suoi terreni con cancelli dimostabili con foto,sono ancora in tempo per mandare tutto in cassazzione,le sue memmorie prodotti con ex art 183 co dichiarazioni false la legge dice che posso denunciare,oppure devo aspettare la prima udienza.le chido un ulteriore chiarezza da quando le o consegnato le chiavi loro non si sono permessi di passare,posso sostituire il catenaccio onde evitare che si avventurano a fare dei dispetti come precedente anno fatto le preciso che abbiamo fatto diverse denuncie quando si recavono vicino al nostro confine,si tratta di un cortile di unfabricato dove risulta l’accesso immemorabile dell’immobile’anche che abbiamo un altro accesso che nato dopo.mi dica gentilmente quale strada devo inboccare per uscire……..sauti nino

  17. Giusy

    Gentilissimo collega,
    desidererei ricevere una precisazione in merito alle memorie ex art. 183, VI c.
    Ho già indicato i testi e i relativi capitoli di prova nella comparsa di costituzione e risposta. Avendo il Giudice concesso i termini è necessario riformulare le richieste istruttorie con la seconda memoria oppure indicarli come prova contraria nella terza.
    Grazie

  18. Mirco Minardi

    @Giusy: per precauzione sì, perchè ci sono stati alcuni giudici che hanno dichiarato decaduta la parte che non li aveva riproposti

  19. C.Pungitore

    Caro Collega,
    mi unisco ai complimenti per la tua monografia.
    Ho un quesito da porti.
    Il giudice concede termine ex art. 183 VI comma c.p.c.
    Controparte deposita una prima memoria n. 2, ed il giorno successivo una seconda memoria n. 2, il cui contenuto non è molto diverso dalla prima, pur essendo nei termini. Mi domando se posso eccepire la nullità della seconda memoria.Non sono riuscita a trovare alcuna sentenza di Cassazione a sostegno…
    Ti ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

  20. Mirco Minardi

    @C.Pungitore: non so se esiste giurisprudenza, ma a mio avviso con il deposito della 1° memoria il potere si è consumato, anche se non è scaduto il termine. Diversamente bisognerebbe ammettere la possibilità di frazionare le memorie.

  21. Gianni Romano

    Esimio collega,
    volevo sapere un parere ed è il seguente:
    ottengo un D.I. dal Tribunale lo notifico mi fanno opposizione con atto di citazione con domanda riconvenzionale senza indicare i testi, senza depositare CTP e foto, solamente indicando alcuni capi di prova.
    Alla prima udienza l’opponente non menziona i testi e non deposita nessuna documentazione CTP e foto, il giudice si riserva e ci assegna i termini dell’art. 183 VI co (30+30+20);
    L’opponente alla prima ex art. 183 VI conferma le richieste dell’atto di citazione, senza indicare i testi ed altri capi di prova e senza aggiungere nuovi fatti
    L’opposto convenuto non deposita nessuna memoria perchè aveva già indicato i capi di prova ed i testi nella comparsa di costituzione.
    L’opponente alla seconda memoria deposita:
    – perizia tecnica, – copia del calcolo delle somme, – copia fax di contestazione,
    – prova per testi su capi di prova diversi dall’ atto di citazione con domanda riconvenzionale ed indica per la prima volta i testi;
    L’opposto non deposita né la seconda memoria e né la terza,
    L’opponente alla terza memoria chiede prova contraria su altre circostanze di capi di prova ed indica un altro teste.
    All’udienza l’opposto si riportava ai capi ed ai testi ed eccepiva la tardività ed improponibilità delle prove articolate nella seconda e terza memoria.
    E’ fondata detta eccezione? Se è si, cosa debbo fare adesso.
    Rimango in attesa di sollecito riscontro.
    gianni

  22. Mirco Minardi

    @Gianni Romano: di per sè le prove non sono tardive; ovviamente bisogna vedere se la prova contraria è una vera prova contraria e non una prova diretta mascherata e se i fatti che si vogliono provare sono stati allegati in citazione e nella prima memoria.

  23. Emilio

    caro avvocato in una causa civile ,l’avvocato convenuto della controparte ha chiesto i termini, gli stessi concessi dal giudice, ma lo stesso difensore non ha presentato/depositato nulla sia nel primo termine che nel secondo . cosa significa ciò si può ben sperare?

  24. Mirco Minardi

    @Emilio: dipende da tanti fattori, è impossibile fare una previsione; la controparte potrebbe aver ritenuto di non dovere provare nulla, oppure di avere già fornito la prova

  25. Emilio

    c’e una sentenza del tar che condanna il convenuto, c’è una relazione tecnica del genio civile che lo ritiene l’autore delle opere abusive “demolizioni di muri maestri portanti” ed infine cè un accertamento tecnico preventivo disposto dal presidente del tribunale che non si discosta dalla relazione del genio civile. la strategia dei termini quale può essere visto che sono io che ho fornito tutte le prove?

  26. GIUSEPPINA

    Genr.mo Avvocato,
    approfitto della Sua disponibilita’ per sottoporLe il seguente quesito:
    parte attrice con le note 183 n 2, approfittando del fatto che ho depositato le mie note n.2 un paio di giorni prima della scadenza, ha replicato proprio alle n.2 e non ha articolato alcuna richiesta istruttoria.
    Posso eccepire la “nullita’” di queste note anche per violazione del mio diritto di difesa o posso replicare alle sue eccezioni con le n.3?
    Quest’ultime non sono destinate SOLO alla formulazione della prova contraria?
    Grazie infinite per il Suo aiuto.

  27. Emilio

    carissimo avvocato alcuni miei colleghi sono stati indagati del delitto p.e.p dagli articoli 81 cpv.,110,61 nr9,640 nr. 1 perchè con più azione esecutive di medesio disegno criminoso, in qualità di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ecc ecc ecc e grave?

  28. Antonio

    Avv. Buongiorno,
    Sinistro stradale danni notevoli ricovero dimissioni con pluritraumi ad organi interni e fratture. Dopo un periodo di apparente ripresa decesso dopo 2 mesi per ischemia cerebrale. No autopsia. Citazione di figli e coniuge quali eredi per danno biologico del defunto e danno da perdita. Controparte ritiene che poiché è stato indicato “quali eredi” non posso richiedere danno da perdita perché con tale qualigica manca legittimazione. Mi pare illogico visto che il danno da perdita spetta ai prossimi congiunti e chi meglio degli eredi? Tenga conto che nelle conclusioni e nella parte in diritto vengono distinte e giustificate le richieste. Mi consiglia di precisare la qualifica nella 183 per il danno iure proprio e con quale formula?

  29. Mirco Minardi

    L’atto va interpretato nel suo insieme; pertanto l’intestazione di per sé non è decisiva se nel corpo si è precisato di voler ottenere il ristoro anche del danno da perdita del rapporto parentale che, per definizione, non può essere jure ereditario, trattandosi di un diritto che non viene trasmesso ma che sorge per effetto della perdita del rapporto. E’ bene chiarirlo nella prima memoria.



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