L’art. 4, comma 3 del decreto legislativo 28/2010 stabilisce:
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
La norma pertanto prevede:
- l’obbligo di informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.
- l’obbligo di informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- l’obbligo di fornire una informazione chiara e per iscritto
In caso di violazione il contratto è annullabile.
Tralasciamo ogni commento “politico” sulla norma, e concentriamoci sul giuridico.
Va detto anzitutto che la violazione di cui sopra determina l’annullamento del contratto di mandato professionale, il che, se tanto mi da tanto, significa che è possibile la ratifica ex art. 1399 c.c.
Art. 1399 Ratifica
Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725).
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata (1712).
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Pertanto, in caso di dimenticanza, non dovremo far altro che predisporre un documento da far sottoscrivere al cliente, in cui premesso che non è stata rilasciata l’informativa de qua, reso noto ciò che prevede il decreto legislativo, il cliente dichiara di ratificare il contratto.
Esempio.
Io sottoscritto _______________________________,
premesso
di avere concluso in data ___________________ con l’Avv. ______________________ un contratto di mandato professionale avente ad oggetto _______________________________.
di non essere stato informato, al momento del rilascio del predetto mandato, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e _____________________ (indicazione della controparte) in relazione a _____________________ (indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
di essere stato informato circa gli effetti giudiridici della suddetta omissione, ossia la possibilità di annullamento del contratto;
di avere ricevuto ora chiara e precisa informazione delle facoltà previste dal d.lgs. 28/2010
tanto premesso, dichiara di voler ratificare, come con il presente atto in effetti ratifica, il contratto di mandato professionale di cui sopra.
Luogo e data,
(Sottoscrizione dell’assistito) (Sottoscrizione dell’Avvocato)
Oltre a ciò vanno rassicurati tutti i colleghi circa le conseguenze sullo jus postulandi, difatti come già affermato dalla S.C. “La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato; la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura”, Cass. 8388/1997.





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