Mantenimento dei figli: le dimissioni lavorative del genitore fanno presumere un’alternativa capacità di produrre reddito.

Mirco Minardi

Tizia si rivolge al Tribunale ex art. 710 c.p.c. per vedere aumentato l’assegno di mantenimento che il padre corrisponde alle figlie. Caio si oppone, anche perché risulta privo di lavoro, avendo rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro.

Il Tribunale accoglie la domanda di Tizia atteso che:

– le dimissioni volontarie di persona abile al lavoro fanno presumere una alternativa capacità di produrre di reddito uguale o maggiore, o comunque di mantenere altrimenti inalterato il tenore di vita;

– l’obbligo di mantenimento della stessa impone al genitore, che non è impedito a farlo, di procurarsi i mezzi adeguati per assolvere ai propri obblighi;

– l’incapacità a produrre reddito deve essere documentata in modo rigoroso: se un soggetto è in età idonea e non è inabile al lavoro per ragioni di salute, nel caso in cui si trovi ad essere sprovvisto effettivamente di reddito, è comunque in grado di procurarselo: non è consentito, ad un soggetto in età lavorativa e in buona salute, rimanere per lungo tempo senza alcun reddito da lavoro, e pretendere, per tale ragione, di sottrarsi ai propri obblighi di mantenimento della prole;

– al progredire dell’età corrisponde l’aumento delle esigenze personali dei figli.

Tribunale Modena, 01 ottobre 2008, sez. I

DECRETO

premesso che:

– la ricorrente ha avanzato la richiesta di modifica delle modalità di separazione in ordine al contributo di mantenimento di due figlie minorenni adducendo l’inadeguatezza dell’attuale assegno di euro 450,00 al mese e che il marito ha comunicato di non essere in grado di continuare a garantire l’attuale livello di contribuzione, a causa della contrazione del proprio reddito;

– il resistente sostiene di non poter sostenere l’onere contributivo e chiede il rigetto dell’istanza per assenza di mutamento delle circostanze di fatto, contestando anche i conteggi svolti da parte ricorrente e, a sua volta, chiede disporsi l’affidamento condiviso della prole, con rideterminazione delle modalità di frequentazione, dichiarandosi altresì disposto a contribuire nella misura di euro 300,00 al mese al mantenimento delle due figlie.

Rilevato che:

– dall’audizione della minore Irene e dalle allegazioni delle parti non sono emersi gravi motivi per escludere l’uno o l’altro genitore dalla relazione con la prole, non essendo emersi profili di nocività agli interessi della prole stessa nel mantenere e sviluppare un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, fermo restando l’auspicio che, soprattutto per quanto concerne il rapporto con terzi estranei, il padre tenga conto del vissuto espresso dalla minore nel corso dell’audizione avanti al Giudice relatore;

– in base all’art. 155 C.c., dunque, non ostandovi ragioni contrarie, disposto affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre; occorre, pertanto, modificare il regime di affidamento; quanto alle modalità concrete di collocazione e di presenza della prole presso ciascun genitore, appaiono idonee e meritevoli di applicazione le seguenti condizioni: due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15.00 alle ore 19.30; fine settimana alternati, con permanenza presso il padre, nei fine settimana di competenza, dalle ore 15.00 di venerdì alle ore 19.00 di domenica; due settimane continuative durante le vacanze estive; una settimana continuativa durante le vacanze invernali; tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali;

– ai sensi dell’art. 155, 3° c., C.c. appare opportuno stabilire che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la potestà separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza dei minori presso ognuno di loro. Osservato che:

– non risultano rilevanti modifiche dell’assetto patrimoniale delle parti, fatta eccezione per l’interruzione del rapporto lavorativo posta in essere dal padre convenuto;

– le dimissioni volontarie di persona abile al lavoro fanno presumere una alternativa capacità di produrre di reddito uguale o maggiore, o comunque di mantenere altrimenti inalterato il tenore di vita;

– l’obbligo di mantenimento della stessa impone al genitore, che non è impedito a farlo, di procurarsi i mezzi adeguati per assolvere ai propri obblighi;

– l’incapacità a produrre reddito, peraltro nel caso di specie non allegata, deve essere documentata in modo rigoroso: se un soggetto è in età idonea e non è inabile al lavoro per ragioni di salute, nel caso in cui si trovi ad essere sprovvisto effettivamente di reddito, è comunque in grado di procurarselo: non è consentito, ad un soggetto in età lavorativa e in buona salute, rimanere per lungo tempo senza alcun reddito da lavoro, e pretendere, per tale ragione, di sottrarsi ai propri obblighi di mantenimento della prole;

– a conferma di quanto sopra, è lo stesso convenuto a dichiarare che è attualmente in cerca di un nuovo lavoro; il che fa ulteriormente ritenere che la contrazione di reddito lamentata sia temporanea e transeunte, con successivo ripristino, successivamente, di un più elevato livello retributivo;

osservato, peraltro, che sono mutate le esigenze della prole dal momento della separazione ad oggi, essendo dette esigenze connesse al progredire dell’età ed all’incremento delle esigenze personali, oltre che alla frequentazione scolastica, con i conseguenti oneri;

– le esigenze della prole risultano, quindi, certamente non diminuite quanto, se mai, aumentate e destinate ad aumentare ulteriormente;

– risultando pertanto modificata la situazione di fatto, appare adeguato alla nuova situazione determinatasi, il contributo mensile di euro 500,00;

P.T.M.

Il Tribunale, invariata ogni altra condizione del vigente regime:

dispone l’affidamento condiviso di Irene e Agnese [XXX] ad entrambi i genitori, con collocazione e

residenza anagrafica presso la madre;

dispone che la permanenza della prole presso il padre avvenga come segue:

il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 15.00 alle ore 19.30;

a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 di venerdì alle ore 19.00 di domenica;

due settimane continuative durante le vacanze estive;

una settimana continuativa durante le vacanze invernali;

tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali;

dispone che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la potestà separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza della prole presso ognuno di loro;

dispone che [XXX] L. versi a [YYY] A., a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie Irene e Agnese, la somma di euro 500,00 mensili, a far data dal mese di Ottobre 2008 e da aggiornare annualmente secondo gli indici ufficiali ISTAT a far tempo dalla data del 1-1-2009.

Modena, 1/10/08.

Il Presidente


Share
Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Ennio

    con la disoccupazione ordinaria di 900 euro al mese,un minore e un maggiorenne e mia moglie prente 1000 euro al mese, quando mi toccherebbe versare al mese si come sono disoccupato?



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*