Un Collega mi ha chiesto di esprimere un parere sul ricorso per cassazione che aveva predisposto. Il Giudice di secondo grado, nel riformare la sentenza del Tribunale, aveva negato la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato dal giornalista, rigettando così la domanda.
Il ricorso conteneva otto motivi di impugnazione per violazione di legge, nullità della sentenza, omessa valutazione del fatto. In alcuni casi il motivo denunciava sia la violazione di legge, sia l’omessa valutazione del fatto.
Ma soprattutto, il ricorso era stato impostato censurando singoli brani della motivazione con cui la corte d’appello aveva ritenuto la natura autonoma del rapporto.
A mio parere il ricorso era inevitabilmente destinato alla declaratoria di inammissibilità, perché ciò che si chiedeva nella realtà era una nuova valutazione degli elementi istruttori. Inoltre, il censurare singoli brani della sentenza determinava una sorta di carenza di interesse, in quanto avendo la Corte usato più argomenti e indici, l’eventuale fondamento di una censura sarebbe stata comunque carente sotto il profilo della decisività.
Ciascun motivo, infatti, deve essere potenzialmente idoneo a determinare la cassazione della sentenza, ma ciò non accade se il giudice ha utilizzato più argomenti, perché questo significherebbe che l’accoglimento del ricorso sarebbe subordinato all’accoglimento di più motivi contemporaneamente.
La sentenza della Corte d’appello a mio avviso era effettivamente viziata, sia perché gli elementi di fatto accertati avrebbero dovuto ricondurre il rapporto al lavoro subordinato (come accertato dal tribunale), sia perché in certi punti la sentenza era del tutto incomprensibile.
Avere ragione, però, non basta. Un ricorso male impostato potrebbe essere dichiarato inammissibile nonostante la sua potenziale fondatezza.
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Complimenti avvocato.
Memorie illustrative in cassazione 378 cpc. Si trova un fac simile? Sarebbe interessante
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