L’impugnazione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze del CTU.

Mirco Minardi

Ai sensi del primo comma dell’art. 168 del T.U.S.G., la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.

Avverso detto decreto il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente (cfr. art. 170 T.U.S.G.).

Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica; occorre dunque fare riferimento all’art. 15 del Decreto legislativo 01.09.2011 n° 150, G.U. 21.09.2011 il quale stabilisce:

  • Che esso è regolato dal rito sommario di cognizione;
  • Che la domanda si propone con ricorso, che dunque va depositato entro il termine decadenziale di venti giorni;
  • Che il ricorso va proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato;
  • Che per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale, mentre per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.
  • Che nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente e dunque non è necessario il ministero di un avvocato.
  • Che l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5, cioè con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, oppure con decreto pronunciato fuori udienza in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile; in tal caso la sospensione diviene inefficace se non è confermata entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza resa nel contraddittorio delle parti.
  • Che il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
  • Che l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile e dunque è ricorribile in Cassazione.
FINALMENTE ON LINE IL NUOVO EBOOK “COME SI CONTESTA UNA CTU
CLICCA SULL’IMMAGINE

Share
Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*