Ai sensi del primo comma dell’art. 168 del T.U.S.G., la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
Avverso detto decreto il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente (cfr. art. 170 T.U.S.G.).
Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica; occorre dunque fare riferimento all’art. 15 del Decreto legislativo 01.09.2011 n° 150, G.U. 21.09.2011 il quale stabilisce:
- Che esso è regolato dal rito sommario di cognizione;
- Che la domanda si propone con ricorso, che dunque va depositato entro il termine decadenziale di venti giorni;
- Che il ricorso va proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato;
- Che per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale, mentre per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.
- Che nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente e dunque non è necessario il ministero di un avvocato.
- Che l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5, cioè con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, oppure con decreto pronunciato fuori udienza in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile; in tal caso la sospensione diviene inefficace se non è confermata entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza resa nel contraddittorio delle parti.
- Che il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
- Che l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile e dunque è ricorribile in Cassazione.


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