Delle leggi di stabilità, o finanziarie, o di bilancio che dir si voglia, bisogna sempre diffidare. Di solito esse prevedono o maggiori entrate o minori uscite.
Il fatto che la legge Pinto sia stata modificata dalla legge di stabilità per l’anno 2016 (n. 208 del 2015), deve dunque insospettirci, e non poco.
Le modifiche che interessano le troviamo al comma 777 dell’articolo 1, lettera a) (avete letto bene, comma 777). Il nuovo comma 1-bis della legge 89/2001 stabilisce che “la parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa”.
Come si vede, i “rimedi preventivi”, che tra poco analizzeremo, assurgono (ops, assurgerebbero) al rango di veri e propri diritti soggettivi. In realtà si tratta di diritti soggettivi alquanto strani e ciò per diverse ragioni.
Anzitutto, perché quelli che il successivo articolo 1-ter definisce rimedi preventivi altro non sono che mere facoltà processuali di cui nessuno ha mai seriamente messo in discussione l’esistenza. Ovvero: la facoltà di introdurre la causa con il ricorso sommario (salvi i casi in cui detto rito è obbligatorio; v. l. 150/2011), la facoltà di richiedere la conversione del rito da ordinario a sommario ai sensi dell’art. 183-bis c.p.c., la facoltà di chiedere la trattazione orale in luogo di quella scritta, la facoltà di richiedere l’accelerazione del processo penale, amministrativo, contabile e così via.
Si tratta di facoltà, non di diritti, per la semplice ragione che dall’altra parte non c’è un soggetto che ha un corrispondente dovere. E difatti la parte può certamente chiedere l’accelerazione del processo, ma il giudice non è affatto obbligato ad anticipare l’udienza solo perché gli sia stato chiesto. La parte può chiedere la conversione del rito da ordinario a sommario, ma il giudice non è obbligato a disporlo. È così via.
Quello che in realtà (occorre dire molto abilmente e cinicamente), viene presentato come un diritto, altro non è che un onere, e che onere!
Difatti, è sufficiente scorrere la legge Pinto, come modificata dalla legge di stabilità, per accorgersi che il mancato esperimento del rimedio preventivo determina l’inammissibilità della domanda volta ad ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo. Avete sentito bene: inammissibilità!
Si badi bene: detto effetto è assolutamente automatico e prescinde completamente dalla realtà giudiziaria.In altre parole, se davanti ad un certo tribunale il ricorso sommario ha la stessa durata media del processo ordinario di cognizione, la preclusione si verifica lo stesso. Se in quel tribunale, di prassi, i giudici trasformano i procedimenti iniziati col rito sommario in processi ordinari di cognizione, la preclusione si verifica lo stesso. E così via.
Il legislatore, dunque, prevedendo una vera e propria trappola, impone alle parti che vogliano in futuro domandare l’indennizzo di esperire il rimedio preventivo anche se di fatto questo non consentirebbe la definizione del procedimento entro i termini previsti dall’articolo due comma 2-bis della legge. E questo è un fatto di una gravità inaudita. Mi chiedo (retoricamente) quanto conforme all’art. 24 della Costituzione.
Non solo. L’inutilità del rimedio preventivo diventa evidente laddove si consideri l’ipotesi in cui tutti decidano di esercitare questo “nuovo diritto” cioè di introdurre il ricorso sommario, ovvero di chiedere la conversione del rito ex art. 183-bis c.p.c., ovvero chiedano la trattazione orale della causa. Esattamente come le cosiddette partenze intelligenti, il meccanismo funziona solo se alcuni fanno la scelta “intelligente” (chi?).
Ma il peggio deve ancora venire. Perché in ultima analisi l’effetto della norma è semplicemente quello di riversare sul difensore i rischi del mancato esperimento del rimedio preventivo.
Il difensore, infatti, dovrà ora stare molto attento a non precludere, attraverso le sue scelte processuali, il futuro giudizio di indennizzo.
Se dunque ha deciso di introdurre la causa con citazione, dovrà ricordarsi di formulare istanza di trattazione orale prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 1-ter, comma 1-bis l. 89/2001, cioè di due anni e quattro mesi. La decisione non sarà facile: scegliere la trattazione scritta al fine di meglio tutelare il cliente, oppure scegliere la trattazione orale, al fine di non precludergli il futuro giudizio per l’equa riparazione? E ancora: chiedere la conversione del rito ex art. 183-bis, oppure la concessione del triplo termine al fine di meglio esporre le proprie domande, eccezioni e difese?
Come si vede, dunque, alla fine a cadere in trappola sarà l’avvocato e non il cliente, il quale, a fronte di una preclusione determinata dal comportamento del suo difensore, potrà sempre convenirlo in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno, che, guarda caso, sarà pari al presumibile indennizzo perduto. In questo modo lo Stato ha trovato un modo per trasferire su un terzo (l’avvocato) l’onere di pagare l’indennizzo.
Meditate gente, meditate.
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