L’eccezione di compromesso è una eccezione sulla competenza?

Mirco Minardi

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ribadito sino agl’inizi dell’anno 2000, in presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria, che prevedessero il ricorso a un arbitrato rituale, la deduzione della devoluzione della questione insorta al collegio arbitrale e non al giudice ordinario, si configurava come una questione di competenza (da ultimo Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2000, n. 15), e l’eccezione con la quale si deduceva l’incompetenza del Giudice adito, per essere la causa devoluta ad arbitrato doveva essere proposta in “limite litis”, con la prima difesa (Cass. sez. un., 28 novembre 1996, n. 10617, ancora ribadita da Cass., 26 gennaio 2000, n. 870).

Successivamente, anche a seguito di una rimeditazione della problematica in relazione alla riforma dell’arbitrato del 1994, tale orientamento è cambiato, e secondo l’indirizzo giurisprudenziale oggi consolidato, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica (Cass. Sez. Un., 3 agosto 2000, n. 527).

Ne deriva che il patto compromissorio, oltre all’effetto di devolvere agli arbitri la soluzione della controversia, producendo l’effetto, parallelo, di privare l’autorità giudiziaria del potere di pronunciarsi su di essa, non attiene né al riparto della giurisdizione fra organi giudiziari, né al riparto, fra di essi, della competenza (da ultimo Cass. 21 novembre 2006, n. 24681; 19 maggio 2006, n. 11857; ordinanza 27 maggio 2005, n. 11315).

Tale effetto, peraltro, trattandosi di materia disponibile – sia secondo il precedente orientamento, sia secondo l’attuale – non si realizza d’ufficio, ma solo con la proposizione dell’exceptio compromissi, che la Corte di Cassazione in precedenza riteneva un’eccezione di carattere processuale, mentre attualmente ritiene un’eccezione di merito, riguardando l’interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria (Cass. sez. un., ord. 6 luglio 2005, n. 14205; 3 agosto 2000, n. 527; 3 ottobre 2002, n. 14223).

Detta eccezione, secondo l’orientamento attuale, si configura come un’eccezione propria ed in senso stretto (Cass. 1 marzo 2006, n. 4542), avendo per oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, e va quindi – secondo tale orientamento – proposta dalle parti nei tempi e nei modi proceduralmente necessari ad evitarne la preclusione, che non sono, per quanto sopra detto, quelli propri dell’eccezione d’incompetenza (art. 38 c.p.c.), ma quelli propri delle eccezioni di merito (da ultimo v. Cassazione civile , sez. I, 30 maggio 2007, n. 12684).

Ciò significa che nel giudizio ordinario la relativa eccezione deve essere proposta con la comparsa di costituzione e risposta entro il termine di venti giorni dalla prima udienza di trattazione.


Share
Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


Un commento:

  1. Avv. Giunio Massa

    E la eccezione prposta dalle Compagnia sulla sussistenza nel contratto di una clausola che preveda la perizia contrattuale?



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*