Le critiche alla ctu

Mirco Minardi

Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

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Il giudice gode di ampia discrezionalità in tema di consulenza tecnica:

  • ha la facoltà (salvo in alcuni casi) di ammetterla o meno;
  • ha il potere discrezionale di scegliere il consulente;
  • ha il potere discrezionale di individuare la categoria entro cui scegliere il consulente;
  • ha il potere discrezionale di formulare i quesiti;
  • ha il potere discrezionale di chiamare a chiarimenti il CTU, o di disporre la rinnovazione della consulenza.
Una volta depositata dal CTU la relazione il giudice può:
  • aderirvi senza particolare motivazione;
  • discostarsene, dando adeguata motivazione;
  • sposare le conclusioni di una CTP, dando adeguata motivazione.
Tuttavia l’adesione alla CTU deve essere motivata qualora il CTP formuli critiche precise e circostanziate alle quali il CTU non abbia dato risposta. In tal caso, qualora il giudice sposi acriticamente le conclusioni del CTU incorre in vizio di motivazione, giacchè il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni – tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d’ufficio quale proprio ausiliare – per le quali sia addivenuto ad una conclusione anzichè ad un’altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Ciò è stato ribadito di recente dalla S.C. 6399/2011:

“La sentenza, nell’escludere il nesso di causalità fra i danni verificatisi nell’immobile dell’attore e le opere eseguite dalla società convenuta in quello confinante, ha aderito in modo acritico alle conclusioni del consulente tecnico, senza esaminare e dare conto di tutta una serie di rilievi mossi in modo specifico e dettagliato dal consulente di parte e dai tecnici incaricati dall’attore al fine di evidenziare le circostanze idonee a provare che le opere eseguite dalla società convenuta avrebbero provocato i dissesti lamentati e a smentire quanto in senso contrario ritenuto dal consulente che aveva ritenuto il fenomeno preesistente all’esecuzione dei lavori de quibus.
Ed invero, nella sentenza non vi è alcun cenno ai rilievi compiuti dal consulente di parte nè i Giudici hanno in qualche modo dato conto se e come il consulente avesse risposto ai rilievi e alle osservazioni formulati dai tecnici di controparte. Al riguardo, il consulente di parte, prof. S., aveva evidenziato: la contestualità fra il verificarsi dei danni lamentati dall’attore e l’esecuzione dei lavori, la vicinanza degli immobili in questione, le modalità tecniche con cui nelle zone dalle caratteristiche di quella in oggetto deve avvenire l’attività di emungimento e che nella specie non sarebbero state osservate, la natura e la causale delle fessurazioni della pavimentazione; aveva, altresì, denunciato l’errore fondamentale compiuto dal consulente d’ufficio – che aveva poi condizionato l’intera indagine-formulando una serie di rilievi volti a contestare gli accertamenti in base ai quali l’ausiliare aveva ritenuto l’anteriorità del dissesto riscontrato nell’immobile dell’attore rispetto all’esecuzione dei lavori da parte della convenuta: la presenza di tracce di colore rosso rinvenute dal consulente d’ufficio, all’interno della linea di frattura fra pilastri e muri di contenimento e senz’altro risalenti a un epoca antecedente ai lavori in questione; addirittura, di fronte ai rilievi, mossi al consulente dal prof. S. per dimostrare l’assenza di tracce di colore rosso, e alla richiesta di procedere a un sopralluogo per verificare quanto denunciato, il consulente d’ufficio aveva osservato “quanto alle sbavature di colore rilevate all’interno di alcune fratture il sottoscritto sottolinea la loro sostanzialmente scarsa importanza nell’analisi di quanto avvenuto”, così sembrando di non attenere importanza alla circostanza che poi aveva assunto rilevante se non decisivo peso nell’indagine svolta circa le cause del dissesto. Ed ancora nessun accenno è stato formulato in sentenza a proposito: di quanto era stato evidenziato dalla perizia geologica redatta dal prof. A. il quale, in considerazione della particolare natura della zona in questione, aveva evidenziato gli effetti dei lavori di drenaggio nel sottosuolo (costipamento del terreno con conseguente disomogeneo abbassamento verticale dello stesso) e il riflesso dei medesimi sulla statica delle opere sovrastanti; a quanto constatato proprio nel periodo di effettuazione dei lavori dal prof. F., il quale avrebbe rilevato la rottura della spia – vetro dal medesimo posizionata durante gli emungimenti fra pilastri e tamponamenti, o a quanto ancora evidenziato dal prof. Cr. che aveva rilevato l’assenza di fenomeni fessurativi nell’immobile dell’attore in venti anni prima dell’effettuazione delle opere realizzate dalla convenuta. Orbene, è affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, giacchè il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni – tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d’ufficio quale proprio ausiliare – per le quali sia addivenuto ad una conclusione anzichè ad un’altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. 10688/2008, 4797/2007)”.

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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10 commenti:

  1. Daniele

    su una causa d’urgenza (frana attiva che ha investito un capannone a valle ), il CTU ha limiti di tempo per dare risposta ai quesiti del giudice, o può rimandare indefinitamente? Se il danno nel frattempo si aggrava il CTU è responsabile (è passato un anno e il fabbricato ora è totalmente inagibile)? l’avvocato può richiedere un intervento del giudice?

  2. Mirco Minardi

    @daniele59: domanda interessante. Il CTU deve rispondere entro il termine fissato dal Presidente, salvo proroghe. Il ritardo in assenza di proroga costituisce comportamento illegittimo che può essere fonte di responsabilità e causa di danno. L’avvocato può certamente richiedere l’intervento del giudice.

  3. Aldo

    Buonasera,
    Le chiedo se le note critiche alla relazione del CTU possono essere redatte e consegnate a “doppia” firma del CTP e dell’avvocato della parte. Ovvero se nelle medesime note ci possa essere una premessa dell’avvocato, con eccezioni preliminari, ed a seguire le controdeduzioni tecniche del CTP. Il deposito delle note potrebbe essere contestato per una irregolarità? Ringraziando per la cortese attenzione, La saluto cordialmente.

  4. Alberto

    In fase di osservazioni alla bozza di relazione uno dei due CTP allega documenti che smentiscono le conclusioni del ctu. Tali documenti ovviamente non erano stati prodotti tempestivamente agli atti e depositandolì ora il principio del contraddittorio viene meno. Allo stesso momento Questi materiali cambierebbero le sorti della mia perizia. come procedere in tal caso? Confermo le mie conclusioni ma comunico cmq queste nuove circostanze nelle controdeduzioni?

  5. Giorgio

    Con atto di citazione parte attrice chiede risarcimento danni da fatto illecito ed a prova dell’entità del danno produce relazione del proprio CTP senza chiedere CTU . Rischia che la domanda venga respinta ?

  6. Francesco

    Ho scelto come parte in causa di nominare me stesso come CTP, il Giudice nonostante due richiami non ha percepito la mia nomina. Come parte ho seguito tutte le operazioni peritali, adesso necessito di stilare una relazione tecnica per sottolineare errori CTU. Come posso fare?

  7. Pasquetti Gian Franco

    Chiedo, se per legge un normale CTU del tribunale può fare il lavoro di un amministratore di condominio con partita IVA e C.Fiscale?
    Grazie



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