L’avvocato e la notifica telematica alle pubbliche amministrazioni

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In questo articolo cercherò di rispondere ai seguenti quesiti (se vuoi leggere subito le risposte devi andare alla fine dell’articolo):

  • Quali sono gli elenchi pubblici ove reperire un indirizzo PEC di una PA?
  • L’indicepa.gov.it è un elenco pubblico ai fini delle notifiche?
  • Come deve considerarsi la notifica eseguita presso un indirizzo PEC di una PA non inserito in un elenco pubblico?
  • Come deve comportarsi l’avvocato nel caso in cui, pur avendo estratto da un elenco pubblico l’indirizzo PEC di una PA, non sia riuscito a perfezionare la notifica per cause imputabili alla stessa PA?

Ai sensi dell’art. 3-bis l. 53/1994, l’avvocato che intende effettuare una notifica tramite PEC può utilizzare come indirizzo di destinazione solo quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. 179/2012[1].

Art. 3-bis.

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo  risultante  da  pubblici elenchi,  nel  rispetto   della   normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti  informatici.  La  notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un  indirizzo   di   posta   elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.  I pubblici elenchi sono quelli previsti dall’articolo 16-ter del decreto-legge numero 179/2012.

A sua volta l’art. 16-ter d.l. 179/2012 stabilisce che a decorrere dal 15 dicembre 2013 si intendono per pubblici elenchi quelli previsti:

  • dall’articolo 4, comma 12, del d.l. 179/2012 (ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)
  • dall’art. 16, comma 12, del d.l. 179/2012 (Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA)
  • dall’articolo 16, comma 6, del d.l. 185/2009[2], (REGISTRO DELLE IMPRESE)
  • dall’articolo 6-bis del d.lgs. 82 /2005 (INI-PEC)

oltre ovviamente al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia (REGINDE).

Come si vede, la norma include tra i pubblici elenchi quelli previsti dall’articolo 16, comma 12, del medesimo decreto-legge (Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA).

Il comma 12, dell’art. 16 stabilisce quanto segue:

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

Si tratta, dunque, di un elenco formato dal Ministero della Giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti e dagli avvocati.

Il termine assegnato alla PA per comunicare gli indirizzi PEC è stato più volte prorogato e da ultimo fissato al 30/11/2014[3].

Purtroppo, non tutte le PA hanno comunicato al Ministero di Giustizia il proprio indirizzo PEC. Si tratta, allora, di stabilire come debba comportarsi l’avvocato in questi casi e, cioè, se possa utilizzare per la notificazione un indirizzo PEC reperito in altri pubblici elenchi.

Nulla questio se l’indirizzo venga reperito negli altri elenchi pubblici, ma ciò è praticamente impossibile.

Tuttavia, un elenco degli indirizzi PEC delle PA in realtà esiste; si tratta dell’indice PA consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it. Questo indice è stato introdotto dall’articolo 57-bis del CAD ed è affidato all’Agenzia per l’Italia Dgitale (AGID).

Possiamo considerare l’IPA un elenco pubblico ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 53/1994?

Originariamente l’IPA rientrava certamente tra i pubblici elenchi di cui all’articolo 16-ter, posto che tale norma rinviava all’articolo 16, comma 8, del d.l. 185/2008, il quale prevede in capo alle PA l’obbligo di istituire una casella PEC o analogo indirizzo di posta elettronica dandone comunicazione al Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), oggi AGID, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

Successivamente, il d.l. 78/2009 ha inserito l’articolo 57-bis nel CAD che ha istituito l’IPA.

Dunque, l’articolo 16-ter del d.l. 179/2012 considerava l’elenco in questione un pubblico elenco ai fini de quibus.

Sennonché, l’articolo 16-ter del d.l. 179/2012 è stato modificato dall’articolo 45-bis comma 2 lettera a), n. 1 del d.l. 90/2014 in sede di sua conversione nella l. 11 agosto 2014 n. 114. La norma, infatti, ora richiama soltanto il comma 6 dell’articolo 16 d.l. 185/2008 e non il comma 8. Ed è proprio il comma 8, come abbiamo visto, che fa riferimento all’IPA, per cui è venuto meno il collegamento tra l’articolo 16-ter del d.l. 179/2012 e l’articolo 16 comma 8 del d.l. 185/2008, con la conseguenza che l’IPA non può più considerarsi pubblico l’elenco ai fini della notificazione comunicazione degli atti in materia civile.

Diverso sarebbe stato se si fosse fatto riferimento ad “elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”, tale essendo l’IPA. Questo riferimento lo possiamo trovare, ad esempio, nell’articolo 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012 ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche da parte della cancelleria e anche nell’articolo 149-bis comma 2 c.p.c.

Alla luce di tutto ciò, in caso di notifica presso un indirizzo ricavato dall’IPA, la notificazione deve considerarsi nulla ai sensi dell’art. 11 l. 53/1994, ma la nullità non può essere pronunciata se la PA si costituisce, operando in tal caso la sanatoria ex art. 156 c.p.c.

Occorre, infine, chiedersi come debba procedere l’avvocato qualora la notificazione presso un indirizzo risultante dall’elenco pubblico PA non vada a buon fine per cause imputabili alla stessa PA. In particolare, si tratta di stabilire se la notifica debba considerarsi comunque perfezionata ovvero se l’avvocato debba procedere nelle forme tradizionali.

A mio sommesso parere, vista l’importanza che riveste la corretta instaurazione del contraddittorio, funzionale all’esercizio del diritto costituzionale di difesa, non può farsi applicazione analogica di altre norme in mancanza di una previsione espressa. In particolare, non è possibile, a mio avviso, procedere alla notificazione presso la cancelleria, come pure non è possibile applicare le disposizioni di cui all’art. 140 c.p.c.. Di conseguenza, l’avvocato dovrà notificare l’atto secondo le forme tradizionali.

Riassumendo:

Quali sono gli elenchi pubblici ove reperire un indirizzo PEC di una PA?

  • Sono: ANPR, ELENCO PA MIN. GIUST., REGISTRO IMPRESE, INI-PEC, REGINDE,

L’indicepa.gov.it è un elenco pubblico ai fini delle notifiche?

  • No.

Come deve considerarsi la notifica eseguita presso un indirizzo PEC di una PA non inserito in un elenco pubblico?

  • Nulla ex art. 11 l. 53/1994, ma sanabile dal raggiungimento dello scopo.

Come deve comportarsi l’avvocato nel caso in cui, pur avendo estratto da un elenco pubblico l’indirizzo PEC di una PA, non sia riuscito a perfezionare la notifica per cause imputabili alla stessa PA?

  • Deve eseguire la notifica secondo i metodi tradizionali.

 

[1] Convertito con modificazioni dalla legge 221/2012.

[2] Convertito con modificazioni dalla legge 2/2009.

[3] Con l’art. 47 del d.l. 90/2014.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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12 commenti:

  1. Avv. Giampiero Romano

    Ho trovato il suo articolo estremamente interessante. Ero in dubbio se notificare ad un ente locale il cui indirizzo p.e.c. non risultava dal registro p.a. mentre era indicato in quello IPA. Il suo articolo ha contribuito a fugare le mie perplessità. Ovviamente, scandalizzandomi, opterò per la notifica tradizionale a mezzo ufficiale giudiziario. Ancora complimenti

  2. Eleonora Ruggieri

    Egregio Collega, il tuo articolo mi è stato di grande aiuto, anche se purtroppo ho dovuto constatare che ad oggi l’I.N.P.S. non ha ancora proveduto a comunicare nessun indirizzo pec al Ministero, così obbligandomi a ricorrere alla notifica tramite ufficiale giudiziario… Per caso il termine per 30 Novembre 2014 è stato ulteriormente prorogato?

  3. Andrea Perazzi

    L’art. 16 co. 6 d.l. 179/2012 stabilisce che “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.” Come mai, secondo Te, non dovrebbe trovare applicazione questa norma?

  4. Salvatore freni

    Nell’elenc PA presso il Ministero della Giustizia manca addirittura la pec x le notifiche al ministro della giustizia

  5. Sabina raimondi

    Egregio Collega ho trovato il Tuo articolo interessante, chiaro ed esaustivo. Normalmente, peraltro, condivido l’approccio prudenziale atteso che la nullità della notifica sarebbe in alcuni casi nefasta. Tuttavia, in questo caso, mi sembra che ove la P.A. non abbia comunicato il proprio indirizzo pec è espressamente previsto dal comma 6 dell’art. 16 del DL 179/2012 che la notifica avvenga con deposito in cancelleria. Non so se condividi questa mia ricostruzione. mi piacerebbe conoscere il tuo parere e quello ovviamente di altri colleghi.

  6. Sabina raimondi

    dimenticavo, fa espresso rinvio al suddetto comma 6, il successivo comma 13 (sempre dell’art. 16) secondo cui In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8, introducendo evidentemente una ipotesi sanzionatoria ove la P.A. non si adegui vanificando di fatto lo spirito della norma

  7. Mirco Minardi

    @Sabina: i difensori non possono avvalersi del potere riconosciuto ai cancellieri di effettuare il deposito in cancelleria in caso di mancata comunicazione da parte della PA dell’indirizzo PEC

  8. Domenico Notarnicola

    Grazie! Conferma una mia convinzione di sempre e cioè che in Italia il primo soggetto dal quale devi difenderti è lo Stato e gli enti pubblici in genere. Io ho notificato alcuni ricorsi per decreto d’ingiunzione all’I.N.P.S. all’indirizzo pec risultante dall’Istituto. La cosa veramente strana è nel fatto che alcuni ricorsi sono stati messi in pagamento mentre altri sono stati ignorati.

  9. Valentina

    Buonasera, volevo domandarle, se per caso esistesse giurisprudenza che stabilisse la nullità di una notifica effettuata ad un indirizzo pec non iscritto a pubblici registi. Grazie mille.

  10. Riccardo Vicerè

    Egregio Collega,

    ho appena ricevuto un diniego alla richiesta di esecutorietà per un decreto ingiuntivo notificato contro Roma Capitale perchè ” l’indirizzo pec di Roma capitale non è stato estratto dal registrato PPAA”.
    L’indirizzo pec utilizzato per la notificazione è stato ricavato dal registro INI-PEC (www.inipec.gov.it) .
    Non e’ possibile recuperare un indirizzo pec di un ente pubblico attraverso INIPEC?
    Grazie mille



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