Ancora un altro esempio di come non si scrive un ricorso per Cassazione. Il caso è tratto dalla sentenza 21638/2016 della Cassazione.
Il difensore del ricorrente, infatti, ha articolato un unico motivo in cui ha inserito sia violazioni di legge, sia vizi motivazionali. Questo di per sé non rende automatica la dichiarazione di inammissibilità, ma pone seri rischi.
La motivazione della sentenza non è stata suddivisa in parti, momento per momento in base alla censura, ma in un’unica parte.
Le norme violate sono state indicate senza specificare in che modo le motivazioni della sentenza violavano le disposizioni richiamate.
La chance per il ricorrente di vedere annullato l’atto è così svanita.
Scrive la Corte:
I motivi in cui si suddivide la narrazione del ricorso sono inammissibili, da altro punto di vista, per difetto di specificità. Invero, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 366 cod. proc. civ.), i motivi per i quali si richiede la cassazione, motivi che – giusta l’elaborazione della giurisprudenza (cfr. ad es. sez. 3 n. 15227 del 2007 e 4489 del 2010) – devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Le formulazioni della specie – come innanzi riassunte – costituiscono, da un lato, una negazione della regola di chiarezza (già posta dall’art. 366-bis cod. proc. civ. abrogato, ma desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito); dall’altro, ammettere l’ammissibilità significherebbe affidare alla corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza delle argomentazioni, dei richiami ai motivi d’appello e dei richiami alla sentenza impugnata le parti concernenti le separate censure (e si è detto che, nel caso di specie, coesistono censure per violazioni ex art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. e ciascuna di esse si suddivide in assai numerosi profili). Infatti, come si evince dal numero di coesistenti doglianze, ad un tempo ex nn. 3 e 5 dell’art. 360 primo comma cod. proc. civ. per ciascun profilo, reputare ammissibile il ricorso significherebbe lasciare arbitra la Corte di prescegliere, all’interno di una narrazione pur sempre unitaria, quali argomentazioni supportino una doglianza, quali un’altra e così via, ciò che è del tutto incompatibile con la disposizione dell’art. 366 cod. proc. civ. Ciò infatti affiderebbe alla corte di cassazione un compito integrativo dei motivi del tutto precluso dalla legge.
7. – Atteso che le formulazioni usate mescolano critiche riconducibili all’una e all’altra tipologia di vizio (di violazione di legge e vizio di motivazione) su profili diversi, con riferimento a più parametri normativi e più dedotti aspetti di difetto motivazionale, attraverso censure le più disparate tra loro quanto a riferimenti contenutistici e testuali della sentenza impugnata, i motivi, già non conformi alla regola di specificità e chiarezza, sono conseguentemente inammissibili altresì per difetto di autosufficienza. Se, infatti, nell’ambito dei motivi si dà di tanto in tanto atto del tenore dell’atto di appello, non è possibile ricostruire – per effetto della cennata tecnica espositiva – a quali fini risultino trascritti o richiamati nell’atto di impugnazione i passaggi della sentenza ove le diverse questioni sarebbero – in parte – trattate.
8. Può ulteriormente richiamarsi, come già affermato più volte da questa corte (cfr. ad es. sez. 3, n. 828 del 2007), che quando nel ricorso per cassazione, come nel caso di specie, è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Inoltre è inammissibile, sempre per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione che, in rapporto al vizio di motivazione, non indichi in quali passaggi la motivazione sia omessa, contraddittoria o insufficiente; e ciò in relazione a ciascun fatto controverso e decisivo per il giudizio, anch’esso da indicare. Nella fattispecie in esame la cumulativa indicazione di tutti i passaggi rilevanti della sentenza, lo svolgimento unitario delle critiche di diritto e in fatto e l’indicazione dei fatti ritenuti decisivi in un unico contesto impediscono, in tal senso, il sindacato della Corte.
Evidente la responsabilità professionale dell’avvocato
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