In secondo grado Tizio ottiene la riforma della sentenza di primo grado, in forza della quale aveva pagato la somma di euro 2.235,61. Nonostante la sentenza non contenga una esplicita condanna della società Alfa alla restituzione di quanto versato da Tizio, questi notifica un atto precetto contenente anche detta somma.
La società Alfa propone opposizione al precetto, ma il Tribunale lo rigetta con queste motivazioni:
- la totale riforma della sentenza disposta dalla Corte di Appello, con conseguente – espresso – rigetto della domanda proposta in primo grado comporta, logicamente e inevitabilmente, la condanna della parte vincitrice in I° grado alla restituzione delle somme già introitate a seguito della pronuncia del giudice di prime cure, poiché attraverso la completa riforma della sentenza del primo giudice viene a mancare la causa giustificativa del pagamento effettuato dall’appellante vincitore, e trattandosi di pronunce totalmente incompatibili tra loro, la seconda elide le conseguenze della prima.
- In buona sostanza il rigetto della domanda proposta dall’appellato da parte della Corte territoriale configura una condanna, implicita, alla restituzione di quanto già percepito a seguito della sentenza, riformata, di I° grado, visto che l’appellante aveva provveduto al pagamento solo in forza dell’efficacia esecutiva della statuizione del giudice di prime cure, e che, venendo meno tale statuizione, l’appellata non ha più titolo per trattenere le somme percepite (art.336, C.II°, c.p.c.);
- ad analoghe conclusioni si perviene in ordine alle spese di lite, dato che l’appellata è stata condannata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, preliminarmente, non può che provvedere alla restituzione delle somme percepite a titolo di spese, dato che, in qualità di soccombente, non ha più alcuna ragione per trattenerle.
Tribunale Arezzo, 29 gennaio 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la E. Snc di B.M.& C., come in atti rappresentata e difesa, proponeva opposizione al precetto -notificatole a mezzo del servizio postale il 10.2.06- col quale le veniva intimato il pagamento dell’importo di euro 6.463,32= oltre interessi a favore di V.A..
Sosteneva l’opponente che:
A) la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1439/05, sulla cui base era stata intrapresa l’azione e che aveva riformato la decisione del Pretore di Arezzo n.211/99, non conteneva la condanna alla restituzione della somma di euro 2.235,61 (corrisposta in esecuzione della sentenza di I° grado), sicché l’opposta non aveva diritto a procedere in executivis in relazione a tale somma;
B) la citata pronuncia della Corte di Appello di Firenze non aveva comunque efficacia esecutiva;
C) n.4 voci indicate in precetto, cioè “dichiarazione resa”, “consultazioni e corrispondenze”, “spesa detta” e “redazione nota spese”, non risultavano dovute.
Tutto ciò premesso l’opponente chiedeva che, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, venisse dichiarato nullo o inefficace il precetto impugnato.
Si costituiva in giudizio il V.A. che resisteva alla domanda deducendo che l’obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione riformata in appello sorgeva per il solo fatto della riforma, onde risultava conforme a diritto la richiesta, contenuta nel precetto, di restituzione degli importi già pagati in forza della sentenza riformata. Quanto alle n.4 voci contestate, assumeva l’opposto che esse erano indicate nel tariffario, sicché erano pienamente legittime.
Concludeva quindi la difesa dell’opposto, in conformità alle deduzioni svolte, per il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, per l’accertamento che le somme contestate erano dovute.
Istruita solo mediante la documentazione versata in atti, la causa perveniva all’udienza del 18.01.2007, allorché le parti precisavano le loro conclusioni così come trascritto in epigrafe.
Trascorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure dell’opponente si rivolgono, in primis, all’affermata inesistenza (parziale) del credito sotto il duplice motivo che: 1°) la sentenza della Corte territoriale non contiene la condanna alla restituzione della somma già pagata in forza della sentenza di primo grado; 2°) la pronuncia non avrebbe comunque efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato della sentenza; in secondo luogo, l’opponente deduce che nel precetto sono state riportate n.4 voci che non risultano dovute, e segnatamente: “dichiarazione resa”, “consultazioni e corrispondenze”, “spesa detta” e “redazione nota spese”.
Quanto al primo dei motivi di opposizione, osserva lo scrivente che la totale riforma della sentenza disposta dalla Corte di Appello di Firenze, con conseguente – espresso – rigetto della domanda proposta in primo grado dalla E. Snc, comporta, logicamente e inevitabilmente, la condanna della parte vincitrice in I° grado alla restituzione delle somme già introitate a seguito della pronuncia del giudice di prime cure, poiché attraverso la completa riforma della sentenza del primo giudice viene a mancare la causa giustificativa del pagamento effettuato dal V.A., e trattandosi di pronunce totalmente incompatibili tra loro, la seconda elide le conseguenze della prima.
In buona sostanza il rigetto della domanda proposta dalla E. Snc da parte della Corte territoriale configura una condanna, implicita, alla restituzione di quanto già percepito a seguito della sentenza, riformata, di I° grado, visto che il V.A. aveva provveduto al pagamento solo in forza dell’efficacia esecutiva della statuizione del giudice di prime cure, e che, venendo meno tale statuizione, la E. Snc non ha più titolo per trattenere le somme percepite (art.336, C.II°, c.p.c.).
E ad analoghe conclusioni si perviene in ordine alle spese di lite, dato che la E. Snc è stata condannata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, preliminarmente, non può che provvedere alla restituzione delle somme percepite a titolo di spese, dato che, in qualità di soccombente, non ha più alcuna ragione per trattenerle (se è lecito trarre argomenti dal ragionamento a contrario, ove la E. Snc conservasse le spese di lite pagate dal V.A., le parti risulterebbe allo stesso tempo vincenti e soccombenti quanto alle spese, il che costituisce un paradosso logico).
Quanto al secondo dei motivi di opposizione, ritiene questo giudice che la generalizzata esecutorietà ex lege delle sentenze che discende dagli artt.282, 337 e 373 c.p.c., non possa che riguardare anche le sentenze di appello che riformano le decisioni del giudice di prime cure e respingono le domande di condanna accolte in primo grado.
D’altronde la statuizione del primo giudice aveva natura condannatoria e risultava immediatamente esecutiva, sicché anche la pronuncia che, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda accolta dal primo giudice (ed implicitamente obbliga alle restituzioni) non può che essere dotata della medesima efficacia esecutiva (sul punto vedi Cass. 26.4.03 n.6579 che ha statuito che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente riformata in appello sorge ipso iure per il solo fatto della riforma della sentenza).
In ultimo, in ordine alla contestazioni delle n.4 voci indicate in precetto e corrispondenti a: “dichiarazione resa”, “consultazioni e corrispondenze”, “spesa detta” e “redazione nota spese”, osserva lo scrivente che tali voci sono contenute nella Tariffa Forense alla tabella B, Parte I, ma non nella parte II (relativa al processo di esecuzione), sicché non si ritengono dovute (per le voci tariffarie sub. N.20 e 21 vedi, in senso conforme, Cass.2002/12270).
Dalle esposte argomentazioni deriva che l’opposizione va accolta solo limitatamente alle voci tariffarie contestate.
Sussistono giusti motivi, dati dalla soccombenza reciproca e dalle continue oscillazioni giurisprudenziali in subiecta materia, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di opposizione a precetto Nr. ……R.G.A.C. promossa dall’opponente E. Snc di B.Mo & C. nei confronti di V.A., contrariis reiectis, così provvede:
– in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiara non dovute le seguenti voci indicate in precetto:”dichiarazione resa”, “consultazioni e corrispondenze”, “spesa detta” e “redazione nota spese”;
– conferma per il resto il precetto opposto e, per l’effetto, dichiara che la E. Snc di … & C. è tenuta al pagamento a favore del V.A. della somma di euro 2.235,61=, oltre agli interessi di legge dalla data del pagamento al saldo, a titolo di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di I° grado;
– Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, lì 29 Gennaio 2008
IL GIUDICE
(Dott. Simone Salcerini)
IL CANCELLIERE
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