Nella recente sentenza 8708/2008, la Corte di Cassazione ha precisato – opportunamente a mio avviso – che la non contestazione è un semplice comportamento che “può” concorrere alla formazione del convincimento del giudice e non “deve”, come invece affermato, senza sufficiente ponderazione, dalla stessa Corte in altre pronunce.
Perché se il giudice “dovesse” porre a fondamento della decisione i fatti non contestati (nel senso di essere vincolato a quel significato), ci troveremmo di fronte ad una prova legale. Ma così non è.
Al cospetto di un variegato materiale istruttorio, il giudice dovrà effettuare una valutazione complessiva, al termine della quale stabilirà quali prove libere (tra cui la non contestazione) sono determinanti per l’accertamento dei fatti.
Da ciò consegue, inoltre, che il giudice d’appello non è vincolato dal comportamento non contestante della parte. Per cui, in secondo grado, ben sarà possibile la revisione del materiale istruttorio, sempre che, naturalmente, vi sia stata impugnazione sul punto.
Dunque, la non contestazione altro non è che un “elemento di prova”. In assenza di una gerarchia tra le varie fonti, essa andrà valutata al pari degli altri mezzi.
La decisione è assolutamente da condividere.
Ho già evidenziato in passato come, diversamente ragionando, non si spiegherebbe come sia possibile che la non contestazione del difensore possa avere un valore probatorio maggiore (addirittura di prova legale!) rispetto alle dichiarazioni sfavorevoli della stessa parte rese durante l’interrogatorio libero!
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